Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30828 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30828 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25299/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che l a rappresenta e difende
-controricorrente – nonché contro RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE
Oggetto: Usucapione – Rivendicazione
R.G.N. 25299/2020
Ud. 27/10/2023 CC
-intimata –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO ROMA n. 7981/2019 depositata il 23/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 23 dicembre 2019 la Corte d’appello di Roma -decidendo sull’appello principale dei RAGIONE_SOCIALE e sull’appello incidentale della società RAGIONE_SOCIALE, nella contumacia dell’altra appellata RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE in riforma della sentenza n. 441/2014 del Tribunale di Tivoli, ha condannato la società RAGIONE_SOCIALE al rilascio di un complesso immobiliare in Tivoli nonché al risarcimento dei danni da occupazione illegittima, ponendo a carico della medesima le spese del doppio grado di giudizio.
La società RAGIONE_SOCIALE, infatti, aveva adito il Tribunale di Tivoli, chiedendo accertarsi l’intervenuto acquisto per usucapione di un complesso immobiliare in Tivoli -edificio commerciale con annesse corti di pertinenza -deducendo di averlo occupa to sia dall’anno 1988, come luogo di parcheggio degli automezzi, quanto alle aree scoperte, e come luogo di stoccaggio merci, quanto al capannone, nell’indifferenza delle proprietarie succedutesi nel tempo: RAGIONE_SOCIALE, prima, e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi.
Si era costituita la sola RAGIONE_SOCIALE contestando la domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al rilascio dell’immobile ed al risarcimento dei danni.
Definito in primo grado il giudizio con il rigetto delle domande di entrambe le parti e proposto appello dalla RAGIONE_SOCIALE
ed appello incidentale da parte della RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di Roma ha, in primo luogo, esaminato e disatteso l’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE, condividendo la valutazione del giudice di prime cure in ordine all’assenza di adeguata prova di entrambi gli elementi di un valido possesso ad usucapionem ed osservando in particolare che dalle prove assunte emergeva unicamente la circostanza del parcheggio di alcuni automezzi nell’ambito di un’area di complessivi 1000 m 2 mentre non erano state confermate altre circostanze come l’esecuzione di lavori di rifacimento del piazzale e di recinzione dell’area.
La Corte, altresì, ha negato rilevanza al comportamento processuale di NOME COGNOME in relazione al deferimento dell’interrogatorio formale, rilevando che lo stesso, al momento dell’espletamento della prova, non rivestiva la carica di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE.
Esaminando l’appello principale della RAGIONE_SOCIALE, la Corte capitolina ha concluso che, anche alla luce della domanda di usucapione della RAGIONE_SOCIALE, e della conseguente attenuazione dell’onere probatorio che ne era derivata, la domanda di rivendica dell’appellante principale risulta va adeguatamente provata, alla luce del l’atto di acquisto della RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE e de l precedente acquisto di quest’ultima in virtù di fusione per incorporazione della società RAGIONE_SOCIALE
Ritenuta provata la titolarità del bene in capo alla società RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello ha altresì accolto la domanda di risarcimento danni da occupazione illegittima, affermando la sussistenza in re ipsa del danno e liquidando il medesimo sulla scorta del valore locativo del bene.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre ora RAGIONE_SOCIALE
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
È rimasta intimata RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, testualmente: ‘errata applicazione e falsa interpretazione dell’art. 232 c.p.c. per omessa valutazione della mancata risposta all’interrogatorio formale -violazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo già oggetto di discussione tra le parti ‘.
Dopo aver rammentato che, a seguito del deferimento dell’interrogatorio formale al legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, all’udienza fissata per detto incombente si era presentato non già quest’ultimo, bensì NOME COGNOME, qualificatosi come amministratore della società all’epoca dei fatti, la ricorrente viene a dolersi del fatto che la Corte territoriale non abbia ritenuto fondato il motivo di appello con il quale si censurava l’omessa valutazione ai fini probatori della mancata comparizione del l’effettivo legale rappresentante della controricorrente, senza motivare sul punto.
2.2. Il motivo è infondato.
Come dalla stessa ricorrente ricordato nella propria memoria ex art. 380bis .1 c.p.c., questa Corte ha ripetutamente affermato il principio per cui la disposizione dell’articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all’interrogatorio, per quanto
ingiustificata, l’effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 9436 del 18/04/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17719 del 06/08/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3258 del 14/02/2007), potendo conseguentemente il giudice di merito negare alla mancata comparizione qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5240 del 10/03/2006).
Nel caso ora in esame, la Corte d’appello ha proceduto ad una valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 41643 del 27/12/2021), giungendo motivatamente a negare rilevanza alcuna a quanto era avvenuto in sede di interrogatorio formale , alla luce dell’assenza di ulteriori elementi probatori che consentissero di ritenere dimostrato l’esercizio da parte della ricorrente di un utile possesso ad usucapionem .
Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha conferito prevalente rilievo all’assenza di adeguate prove dei presupposti del corpus e dell’ animus del possesso, non potendo tale assenza essere colmata dalla semplice mancata comparizione del legale rappresentante della controricorrente all’interrogatorio.
Quanto al richiamo al vizio di omessa motivazione di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., si deve rammentare che tale previsione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale
e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 -Rv. 629830 – 01 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).
Nessuna di dette carenze estreme risulta ravvisabile nella motivazione della decisione impugnata, la quale espone il proprio percorso argomentativo in modo sintetico ma comunque completo e univoco di talché risulta inevitabile constatare che le doglianze della ricorrente si sostanziano in una critica del merito della decisione.
3.1. Con il secondo motivo il ricorso deduce la ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in ordine alla inammissibilità di produzione ed acquisizione documentali in appello’ .
Il ricorso censura un passaggio della decisione della Corte capitolina contenente il riferimento ad un contratto di affitto tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, presente unicamente nella copia destinata alla parte attrice dell’elaborato peritale della CTU. espletata in prime cure, ma non presente invece nell’originale depositato dall’ausiliario e di cui il giudice di prime cure aveva disposto lo stralcio.
Argomenta che, al di là delle formule impiegate nella motivazione, la Corte d’appello avrebbe valorizzato il documento, sebbene lo stesso fosse già stato dichiarato inutilizzabile in primo grado.
Uguale vizio, argomenta la ricorrente, affliggerebbe la valutazione espressa dalla Corte capitolina in ordine alla fondatezza della domanda di rivendicazione della RAGIONE_SOCIALE, in quanto anche tale valutazione si baserebbe su documenti oggetto di stralcio da parte
del giudice di primo grado, in quanto irregolarmente presenti solo su una copia dell’elaborato peritale e non nell’originale della perizia.
3.2. Il motivo è infondato.
La doglianza della ricorrente viene ad essere indirizzata su due diversi aspetti della decisione della Corte capitolina: il primo riferito alla valutazione della sussistenza dei presupposti dell’usucapione ed il secondo riferito alla valutazione della prova incombente sulla odierna controricorrente in relazione all’azione di rivendicazione.
Quanto al primo profilo, si deve rilevare, nonostante le contrarie deduzioni della ricorrente, che la Corte d’appello non ha in alcun modo valorizzato il documento oggetto di contestazione al fine di escludere la fondatezza della domanda di usucapione, ed anzi, introducendo la tematica con un eloquente ‘ciò a non voler considerare (…)’ ha espressamente -e non retoricamente, come sostiene la ricorrente -espunto il documento in questione -di cui ha ricordato il carattere contestato dall’ambito delle prop rie valutazioni, pervenendo a disattendere la domanda di usucapione sulla scorta della già evidenziata -e fondamentale -ratio dell’assenza di prova di un possesso utile.
Quanto al secondo profilo, si deve rilevare che, anche in questo caso la valutazione della Corte territoriale si è venuta ad imperniare, non sui documenti planimetrici di cui la ricorrente assume l’abusiva valorizzazione, ma sulla sequenza di passaggi di proprietà, rispetto ai quali, come ci si appresta ad osservare in sede di esame dell’ultimo motivo di ricorso, assume valenza risolutiva la circostanza che, come riferito dalla decisione impugnata, nelle proprie allegazioni iniziali l’odierna ricorrente ave sse riconosciuto la titolarità dei beni in capo alla RAGIONE_SOCIALE, prima, ed alla RAGIONE_SOCIALE, poi , da ciò derivando l’infondatezza della doglianza.
4.1 . Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c. , per avere la Corte territoriale escluso la sussistenza di un utile possesso ad usucapionem unicamente sulla considerazione dell’assenza di prova de lla esecuzione di lavori sull’immobile, senza invece considerare in sé le specificità della situazione possessoria della ricorrente, valutando i presupposti dell’usucapione con riferimento al caso concreto.
4.2. Il motivo è inammissibile.
Si deve rammentare che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 24298 del 29/11/2016).
Il ricorrente, quindi, a pena d’inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa
ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U – Sentenza n. 23745 del 28/10/2020).
Nel caso in esame, le censure della ricorrente, ben lungi dall’indirizzarsi nei confronti di affermazioni in diritto della decisione impugnata, vengono a dolersi unicamente della mancata valutazione di profili squisitamente fattuali ai fini della verifica dei presupposti dell’usucapione, sostanzialmente censurando la valutazione delle prove operata dal giudice di merito.
Le censure, quindi, si traducono in un inammissibile sindacato della valutazione delle prove operate dalla Corte d’Appello, ponendosi in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando -conseguentementeinsindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004).
Va ribadito, infatti, il principio per cui il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente
disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14972 del 28/06/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002).
Come questa Corte ha più volte sottolineato (Cass. Sez. 2 Sentenza n. 11176 del 08/05/2017), del resto, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass., Sez. 3, n. 3267 del 12/02/2008), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile, cosa che, nel caso di specie, è dato riscontrare.
5.1. Con il quarto motivo il ricorso deduce la ‘errata interpretazione ed applicazione degli articoli 1158 c.c. e 2697 c.c.’ .
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale sarebbe pervenuta all’accoglimento della domanda di rivendicazione della controricorrente in violazione dei principi generali in tema di prova nell’ambito dell’azione di rivendicazione, non es sendo stata fornita prova di una sequenza di titoli di proprietà risalenti al ventennio anteriore ed essendo stati valorizzati, per di più documenti ritenuti inammissibili dal giudice di prime cure.
5.2. Il motivo è infondato.
Nel ricostruire, recentemente, i rapporti tra azione di rivendicazione ed azione -o eccezione -di acquisto per usucapione, questa Corte ha
affermato il principio per cui, essendo l’usucapione un titolo d’acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l’azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell’onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell’usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo; tuttavia il rigore probatorio rimane attenuato quando il convenuto, nell’opporre l’usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l’appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all’epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 28865 del 19/10/2021.
Dando applicazione a tale principio nel caso in esame -pur nell’originaria inversione dei ruoli processuali si deve rilevare che, come anticipato in sede di esame del secondo motivo di ricorso, la decisione impugnata è venuta a valorizzare la circostanza che l’odierna ricorrente, nelle proprie allegazioni iniziali, avesse riconosciuto la titolarità dei beni in capo alla RAGIONE_SOCIALE, prima, ed alla RAGIONE_SOCIALE, poi.
Correttamente, quindi, la decisione impugnata -conformandosi al principio enunciato da questa Corte -ha ritenuto che l’originari a allegazione della RAGIONE_SOCIALE si era venuta a tradurre nel riconoscimento dell’appartenenza del bene alla RAGIONE_SOCIALE – dante causa della rivendicante RAGIONE_SOCIALE – all’epoca in cui la ricorrente assumeva di avere
iniziato a possedere , determinando in tal modo l’alleggerimento dell’onere probatorio gravante sulla RAGIONE_SOCIALE, nella sua veste, appunto, di rivendicante.
Ancora correttamente, quindi, la Corte territoriale, a fronte di tale riconoscimento, ha ritenuto che l’accoglimento della domanda dell’odierna controricorrente potesse basarsi sulla continuità di atti traslativi tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE e poi tra quest’ultima -che la stessa ricorrente aveva indicato come precedente proprietaria del bene – e la rivendicante RAGIONE_SOCIALE.
6. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art.
13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 – Rv. 657198 – 05).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 11.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater , nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis , ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell ‘adunanza camerale in data 27 ottobre