Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29372 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29372 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2843/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE, domiciliato ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE APPELLO NAPOLI n. 4447/2020 depositata il 22/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.RAGIONE_SOCIALE ha chiesto al Tribunale di Napoli di dichiarare illegittime le poste negative addebitate sul conto corrente -che affermava assistito da apertura di credito -intrattenuto con Banca Intesa s.p.a. tra il 1986 e il 1998, per interessi ultra legali, anatocismo, commissione di massimo scoperto e spese non dovute, nonché il ricalcolo del saldo e la condanna della banca convenuta al pagamento di tutte le somme indebitamente riscosse. Banca Intesa s.p.a. ha contestato il fondamento della domanda eccependo, comunque, la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente percepite.
– Il Tribunale di Napoli, all’esito di CTU, ha respinto la domanda avendo accertato la insussistenza di un contratto di apertura di credito, la natura non ripristinatoria bensì solutoria dei versamenti effettuati sul conto, la fondatezza dell’eccezione di prescrizione che impediva di considerare il decennio anteriore alla proposizione della domanda, ed, infine, che il saldo per il periodo residuo (1995-1998 anno di chiusura del conto) era risultato, all’esito della CTU espletata, un saldo negativo, da cui quindi emergeva, non un debito, bensì un credito della banca nei confronti del correntista pari a 6.352,69 euro.
3.La Corte d’appello di Napoli, pur confermando l’insussistenza dell’affidamento sul conto e, quindi, respingendo il relativo motivo di gravame, ha riformato la sentenza accogliendo parzialmente l’appello e, rivalutati gli esiti della CTU, ha condannato la banca al pagamento in favore della società appellante della somma di euro 10.952,39, escludendo dal saldo le appostazioni indebite accertate per capitalizzazione interessi passivi, interessi ultra legali e commissioni di massimo scoperto. In particolare ha considerato:
(a) quanto alla dedotta sussistenza di un affidamento sul conto scoperto, che, benché si trattasse di contratto risalente a data anteriore alla L. n.154 del 1992 che aveva introdotto l’obbligo della forma scritta per i contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e che, quindi, l’apertura di credito potesse essere considerato un contratto a forma libera, suscettibile di conclusione anche per fatti concludenti (in conformità alla giurisprudenza di legittimità sul punto), tuttavia detta possibilità poteva ravvisarsi solo nel caso in cui esistesse un sottostante contratto corrente concluso per iscritto contenente una previsione sufficientemente precisa delle condizioni per la regolamentazione della concessione del credito, e che l’elasticità di cassa, di per sé indicativa solo di una certa tolleranza della banca, era inidonea a dimostrare per facta concludentia l’esistenza di un contratto di apertura di credito; nella specie di conseguenza, il rapporto oggetto di causa si configurava come un semplice rapporto di conto corrente non assistito da affidamento, sicché « tutte le rimesse devono considerarsi ripristinatorie»
(b) quanto all’onere della prova della banca che aveva eccepito la prescrizione in relazione ai versamenti effettuati, che in conformità alla giurisprudenza di legittimità le sul punto, non è onere della banca provare l’inesistenza dell’apertura di credito o la natura solutoria delle rimesse, essendo sufficiente che la stessa affermi l’inerzia del titolare del diritto senza l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte; perciò, avendo la banca nella specie sollevato l’eccezione di prescrizione in termini idonei, l’indagine sul rapporto bancario contestato andava circoscritto agli anni dal 1995 al 1998, escludendo quindi il decennio anteriore la notifica della citazione in primo grado;
(c) quanto alla rideterminazione del saldo, che il CTU -esclusi correttamente gli addebiti illegittimi per capitalizzazione degli interessi e commissione di massimo scoperto – aveva evidenziato
che alla data del 30 giugno 1998 era risultato o un saldo a credito della società nei confronti della banca di 10.952,39 euro, e non, invece, un saldo a credito della banca come affermato dal Tribunale.
3.Avverso detta sentenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso, affidandolo ad un motivo di cassazione. Ha resistito, con controricorso Intesa Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE.a. quale incorporante Banca Intesa s.p.a.. La resistente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente ex art. 360 bis comma uno c.p.c. in quanto la sentenza impugnata avrebbe deciso sulla base di una questione di diritto conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte senza che la ricorrente abbia offerto nuovi elementi per mutare l’orientamento della stessa, in quanto nella decisone, pur essendo correttamente richiamati gli arresti di legittimita’ in ordine all’onere della prova dell’istituto di credito che eccepisca la prescrizione a fronte della pretesa del correntista di ripetere le somme indebitamente versate, la Corte d’Appello ha, in sede argomentativa, fatto affermazioni non coerenti circa il presupposto dell’applicazione di detti arresti (per un errore nel qualificare «ripristinatorie» anziché «solutorie» le rimesse effettuate sul conto ritenuto «non affidato»), pur pervenendo a conclusioni corrette, come di seguito si dirà. Sicchè il motivo ricorso merita di essere esaminato a prescindere da detta specifica eccezione di inammissibilità.
2.L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 comma 2 c.c. in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c.
La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di merito ritenuto che l’istituto di credito abbia assolto all’onere
della prova quanto gli elementi costitutivi dell’eccezione di prescrizione con la semplice affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, senza l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte, invertendo, così, la regola dell’onere della prova di cui alla norma invocata; e ciò avrebbe fatto muovendo altresì dall’erroneo presupposto che nella fattispecie il contratto di conto corrente non fosse assistito da affidamento perché la dedotta apertura di credito non atteneva ad un contratto di conto corrente stipulato per iscritto. Sostiene, invero, la ricorrente che nella fattispecie si trattava di un conto «affidato» come emerge, dai documenti (in particolare dagli estratti conto e dagli estratti a scalare nei quali si legge « variazioni tasso a debito 15,500 per utilizzo fido; variazioni tasso a debito per super utilizzo fido »), dal contegno assunto dall’istituto di credito nel corso del rapporto che evidenzia la stabilità e il non l’occasionalità dell’esposizione a debito, dall’entità del saldo debitorio, dall’assenza di tracce sensibili di un rientro del cliente, dalla applicazione della c.m.s., e come affermato dalla società ricorrente e asseritamente non contestato.
Trattandosi, dunque, di conto «affidato», sostiene ancora la ricorrente, i versamenti eseguiti sul medesimo in costanza di rapporto, avevano normalmente funzione ripristinatoria della provvista, mentre la diversa finalizzazione solutoria dei singoli versamenti, rilevante agli effetti dell’eccezione di prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito, doveva essere in concreto provata dalla banca eccipiente.
Invece la Corte di merito, invertendo la regola dell’onere probatorio sulla natura dei versamenti, avrebbe finito per accogliere erroneamente l’eccezione, laddove, invece, non avendo la banca assolto all’onere della prova che su di essa gravava, l’indagine circa la sussistenza di pagamenti indebiti oggettto della domanda di restituzione avrebbe dovuto essere estesa all’intero
periodo dedotto in giudizio (1986 -1998) previa ammissione di una nuova CTU tecnico contabile.
3.- Il motivo è infondato poiché della regola della distribuzione dell’onere probatorio la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione, anche se all’esito di una motivazione che risulta non chiara in punto accertamento della natura dei versamenti effettuati, che ha ritenuto, invero, «ripristinatori» e non «solutori» pur all’esito di un accertamento in fatto negativo circa la sussistenza dell’affidamento dedotto dalla società (si legge, invero, a pag. 7 rigo 3- : « Nel caso di specie, quindi, in assenza di contratti redatti in forma scritta, il rapporto oggetto di causa si configura come un semplice rapporto di conto corrente non assistito da affidamento. Di conseguenza tutte le rimesse devono riconsiderarsi ripristinatorie, in quanto ‘non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà di indebitamento del correntista: sicché con riferimento ad essi di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale in cui siano compresi interessi non dovuti; per essi, quindi, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati» (Cassazione civile sez. VI sent. n. 14958 del 14.7.2020)».
3.1- Va, anzitutto, precisato – visto che nel motivo la ricorrente critica anche l’accertamento compiuto circa l’insussistenza di un’ apertura di credito – che detto accertamento «in fatto» (sul quale va, peraltro, registrata la conformità della decisione rispetto a quella assunta in primo grado) costituisce un aspetto di merito del decisum non sindacabile in sede di legittimità se non in quanto la motivazione che lo sostiene sia affetta da violazione di legge: con riguardo, quindi, ai criteri legali di valutazione della prova di un fatto, o per un vizio intrinseco della motivazione che soddisfi, però, i requisiti stringenti entro cui lo stesso può, appunto, integrare
violazione di legge alla luce del riformato art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., che ha inteso ridurre al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, restando denunciabile in cassazione (a) « solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”, e tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (v. Cass. Sez. U n. 805314), (b) l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio discusso tra le parti (salvo si tratti di un caso di decisone cd. «doppia conforme», come ad esempio nella specie).
Sicchè le censure che la ricorrente muove a detto accertamento «in fatto» nella narrativa del ricorso, sono del tutto irrilevanti agli effetti della presente decisone perché non si sono neppure tradotte in autonomo motivo di impugnazione ammissibile nei termini detti; e ciò che rileva qui valutare alla luce del ricorso è solo se sia stato o meno rispettato dalla decisione gravata il criterio di distribuzione dell’onere probatorio.
3.2- Sul punto si osserva che -dopo aver ritenuto, al pari del Tribunale, che nella fattispecie non fosse risultata provata la sussistenza di un’apertura di credito in corso di rapporto la Corte di merito, pur qualificando erroneamente «ripristinatori» anziché «solutori» i versamenti nel tempo effettuati dalla società su un conto ritenuto non affidato, ha, poi, deciso la fattispecie in modo coerente rispetto all’accertamento in fatto compiuto (al di là della definizione delle rimesse), ritenendo che detti versamenti costituissero, «pagamenti indebiti», e che, essendo idonea
l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, l’analisi del rapporto di conto corrente dovesse essere circoscritta solo al periodo successivo al termine del decennio di movimentazioni indebite prescritte, individuato in ragione della data di proposizione della domanda di ripetizione: ragionamento decisorio corretto e conforme alla giurisprudenza di legittimità in punto distribuzione dell’onere della prova in siffatti casi.
3.3- Giova infatti ribadire -anche agli effetti di correggere ex art. 384 c.p.c comma 4 c.p.c. la motivazione della sentenza nel punto predetto -quali sono gli approdi consolidati della giurisprudenza di legittimità in materia:
(a) costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato; a fronte, invece, di rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non «scoperto» ma solo «passivo» -non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento -non può parlarsi tecnicamente di pagamento, atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, onde non si determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo il correntista riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell’affidamento;
(b) pertanto, ove nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista abbiano la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente (in quanto eseguite su un conto affidato e nell’ambito dell’affidamento concesso), «di pagamento» in senso proprio potrà
parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all’atto della chiusura del conto (Cass. S.U. n. 24418/2010, confermata con plurime decisioni dalle sezioni semplici v. per tutte, Cass. N.4214/2024); ove, invece, i versamenti siano eseguiti su un conto «scoperto», si potrà parlare di «pagamento» in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rapporto, con la conseguente possibilità per il correntista di esercitare l’azione di ripetizione per quei versamenti che si configurino come indebiti pagamenti a fronte di un conto che risulti «scoperto» all’esito di un illegittimo addebito; in caso contrario, ove cioè non si possa configurare la «scopertura» per la presenza di un affidamento che rende il conto solo «passivo», non è neppure configurabile in capo al correntista un diritto di ripetizione dell’indebito «pagamento» ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., il quale correntista potrà solo agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto, onde escludere, per il futuro, annotazioni illegittime e recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli (v. Cass. S.U. n. 24418/2010 citata);
(c) è onere del correntista che agisce per la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. «allegare» i fatti costitutivi della domanda che specificamente attengono all’esistenza di un «pagamento» e alla natura «indebita» dello stesso, e detta allegazione si considera assolta con l’indicazione dell’esistenza di versamenti indebiti e con la richiesta di restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato; mentre l’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista ha l’onere di «allegare» solo l’inerzia del
titolare del diritto unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. Sez. U. 13 giugno 2019, n. 15895, confermata da arresti costanti in tal senso dalle sezioni semplici, v. peer tutte Cass. n. 34997/2023) e ciò perché il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide sul contenuto dell’eccezione sollevata, che rimane lo stesso indipendentemente dalla natura dei singoli versamenti; né deve individuare e specificare le diverse rimesse solutorie in funzione di completare l’allegazione con l’indicazione del momento iniziale o finale del termine della prescrizione eccepita, trattandosi di questioni di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (cfr. S.U. cit.);
(d) fermo quanto precede a proposito dell’«onere di allegazione» distinto concettualmente dall’ «onere della prova» -attenendo il primo alla delimitazione del thema decidendum mentre il secondo, attenendo alla verifica della fondatezza della domanda o dell’eccezione -« il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicchè il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell’onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente » (SS.UU. citate); perciò, a fronte dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell’indebito pagamento proposta dal correntista, grava su quest’ultimo l’«onere della prova» della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660); ne consegue che, la sussistenza di apertura di credito da cui dipende la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni che non eccedano il limite dell’accordato dunque la loro natura di pagamenti prescrittibili, non può che gravare sul
correntista stesso; ma -hanno precisato le Sezioni Unite – onde verificare se la parte gravata abbia assolto al proprio onere probatorio, « il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l’esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un’eccezione in senso lato e non in senso stretto (Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927; in senso conforme: Cass. 17 luglio 2023, n. 20455; Cass.18230/2024), come tale rilevabile d’ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché l’affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti;
(e) sulla prova della stipula di un contratto di apertura di credito, poi, si sono consolidati principi che giova riportare per completezza della ricostruzione del quadro nomofilattico in materia, benchè qui -come detto- non rilevino non avendo la ricorrente sottoposto a specifico gravame la decisone impugnata; detti principi affermano che:
(i) nel regime previgente all’entrata in vigore dell’art. 3 l. n. 154 del 1992, il quale ha imposto l’obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, alla luce del comportamento rilevante della banca (Cass. 24 giugno 2008, n. 17090);
(ii) nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, la nullità per il difetto di forma di cui all’art. 117, comma 1, t.u.b. integra – poi – una nullità «di protezione», potendo essa operare «soltanto a vantaggio del cliente» (art. 127, comma 2, t.u.b.): con la conseguenza che il mancato rispetto dell’obbligo di documentazione dell’accordo è inopponibile al
correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio; né rileva che a norma dell’art. 127, comma 2, t.u.b. la nullità di protezione possa essere rilevata d’ufficio dal giudice: infatti, se la rilevazione ex officio delle nullità negoziali, intesa come indicazione alle parti di tale vizio, è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata «ragione più liquida», la loro «dichiarazione», ove sia mancata un’espressa domanda della parte pure all’esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa del medesimo vizio, previo suo accertamento, e sempre che non vengano in questione nullità speciali, le quali presuppongono una manifestazione di interesse della parte (Cass. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243; in senso conforme, di recente, Cass. 13 dicembre 2021, n. 39437; Cass. 34997/2023; Cass. 15073/2024; 25711/2024);
(iii) è vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’esistenza di un contratto di apertura di credito bancario non può essere provata per facta concludentia in ragione della mera tolleranza di una situazione di scoperto (cfr. Cass. n. 8160 del 1999) e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati da parte della banca di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell’ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra, in sé, la stipulazione, per fatti concludenti di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (cfr. Cass. n. 12947 del 1992); « ma ciò non significa, tuttavia, che sia impedita la prova per presunzioni dell’apertura di credito, ma solo che una presunzione, quanto all’esistenza dell’apertura di credito, non può trarsi dalle descritte situazioni » (Cass. n. 34997/23 in
seguito più volte confermata sul punto, da ultimo v. Cass.25711/2024).
– Ciò premesso e precisato, si deve concludere che la Corte d’Appello di Napoli ha fatto corretta applicazione nella specie dei principi che riguardano la distribuzione dell’onere probatorio tra le parti, e che il motivo di cassazione con cui RAGIONE_SOCIALE denuncia il malgoverno del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. poiché il giudice avrebbe attribuito l’onere della prova ad una parte (la correntista) diversa da quella che ne era gravata (la banca) -risulta, infondata: la Corte di merito ha fatto buon governo dell’art. 2697 c.c. all’esito di un giudizio di accertamento circa l’insussistenza nella specie di un fido «di fatto», sulla base di un ragionamento che attiene alla valutazione delle risultanze probatorie, e che, come detto, la ricorrente non ha censurato con idoneo motivo di ricorso.
5.- in definitiva il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna la parte ricorrente RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese in favore di Banca Intesa Sanpaolo s.p.a liquidate nell’importo di euro 7200,00cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.10.2024