Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23706 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Civile Ord. Sez. 3 Num. 23706 Anno 2024 Presidente: COGNOME NOME NOME: COGNOME NOME Data pubblicazione: 04/09/2024
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
Ad. 01/07/2024 C.C.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 26628/2022
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 26628 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, in persona dell’Amministratore dele- gato, legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
RAGIONE_SOCIALE (C.F. 10548370963) con riferimento al rischio assunto con il certificato d’assicurazione n. NUMERO_DOCUMENTO, in persona di NOME COGNOME, in qualità di procuratrice speciale del Rappresentante per l’Italia rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Firenze n. 1883/2022, pubblicata in data 2 settembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 1° luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha agito in giudizio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un furto nel proprio stabilimento industriale , sull’assunto che tale furto fosse stato determinato dall’inesatto adempimento della RAGIONE_SOCIALE convenuta alle obbligazioni nascenti dal contratto di RAGIONE_SOCIALE con la stessa stipulato. La RAGIONE_SOCIALE convenuta ha chiamato in giudizio, per essere garantita in caso di soccombenza, la propria assicuratrice della responsabilità civile, RAGIONE_SOCIALE.
Sia la domanda principale che quella di garanzia sono state parzialmente accolte dal Tribunale di Pisa.
La Corte d’a ppello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha invece rigettato integralmente la domanda principale (con assorbimento di quella di garanzia).
Ricorre RAGIONE_SOCIALE, sulla base di sei motivi.
Resistono con distinti controricorsi, RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Vanno preventivamente presi in esame il quarto, il quinto ed il sesto motivo del ricorso, aventi ad oggetto la questione, logicamente pregiudiziale, della sussistenza del nesso di causa tra la conAVV_NOTAIOa inadempiente della RAGIONE_SOCIALE convenuta alle obbligazioni assunte con il contratto di RAGIONE_SOCIALE e il danno subito dalla RAGIONE_SOCIALE attrice.
1.1 Con il quarto motivo si denunzia « Violazione del combinato disposto degli artt. 2697 c.c., 1218, 1174 c.c., 1322 secondo comma c.c., 1325 n.2) c.c., 1174 c.c. in relazione all’ art. 360 n. 3 cpc ».
Secondo la RAGIONE_SOCIALE ricorrente, sarebbe stato illegittimamente posto a suo carico l’onere della prova del nesso di causalità tra l’inadempimento d ella RAGIONE_SOCIALE alle obbligazioni assunte con il contratto di RAGIONE_SOCIALE ed il furto.
Il motivo è infondato.
Ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c., secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare), mentre spetta al debitore dimostrare l’esatto adempimento dell’obbligazione contrattuale (ovvero la no n imputabilità dell’inadempimento), essendo sufficiente al creditore allegare l’inadempimento stesso, spetta in ogni caso al creditore dimostrare il nesso di causa materiale tra l’inadempimento colposo del debitore e l’evento dannoso che si assume da questo derivante (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024, Rv. 670936 -02; Sez. 3, Sentenza n. 2114 del 19/01/2024, Rv. 670013 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8849 del 31/03/2021, Rv. 660991 -01, decisione quest’ultima che parte ricorrente afferma di non condividere, ma senza addurre argomenti idonei a confutare i relativi principi di diritto; conforme a tali principi risulta, del resto, anche la copiosa e ormai costante giurisprudenza di questa stessa Corte, in materia di responsabilità sanitaria, in particolare quella in tema di onere della prova del danno derivante dalla accertata conAVV_NOTAIOa colposa dell’operatore sanitario).
Le argomentazioni della RAGIONE_SOCIALE ricorrente e i precedenti richiamati dalla stessa riguardano, del resto, la diversa questione dell’onere della prova dell’inadempimento non imputabile, che è questione ben diversa da quella rilevante nel caso di specie, che ha ad oggetto la sussistenza del nesso di causa tra la (conclamata) conAVV_NOTAIOa di colposo inadempimento del debitore e l’evento dannoso di cui il creditore abbia chiesto il risarcimento.
1.2 Con il quinto motivo si denunzia « Violazione delle regole d’interpretazione del contratto, in particolare dell’ art. 1369 c.c. in relazione all’ art. 1360 n. 3 cpc ».
Con il sesto motivo si denunzia « Violazione degli art. 40 e 41 c.p., 1218 c.c. 1325 n. 2 c.c., 1292 e 2055 c.c. e 1223 e ss. c.c. in relazione all’ art. 360 n.3 cpc ».
Il quinto ed il sesto motivo del ricorso sono logicamente e giuridicamente connessi e possono, pertanto, essere esaminati congiuntamente.
Secondo la RAGIONE_SOCIALE ricorrente , la corte d’appello non avrebbe correttamente interpretato le previsioni del contratto di RAGIONE_SOCIALE, affermando, con riguardo ai sopralluoghi che avrebbero dovuto essere effettuati giornalmente presso lo stabilimento dell’attrice (di cui uno tra le ore 20.00 e le ore 23.00 e d altri due tra le ore 23.00 e le ore 6.00), che « i due giri si dovevano svolgere ad una certa distanza temporale l’uno dall’altro ».
Essa sostiene che « la corretta modalità di adempimento dell’obbligazione » sarebbe stata « la continua variazione dell’orario esatto in cui eseguire i due giri di ronda, sia pure all’interno del tempo concordato tra le 23.00 e le 6.00 », con la conseguenza che « il riferimento alle due ore di tempo minimo tra l’uno e l’altro giro », presupposto dalla corte territoriale, non avrebbe fondamento.
Sostiene, inoltre, che il corretto adempimento della prestazione avrebbe impedito il furto, in quanto avrebbe consentito, con elevata probabilità, all’agente della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di cogliere sul fatto i ladri.
I motivi in esame risultano inammissibili, prima ancora che infondati.
La corte d’appello, sul presupposto che la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE era tenuta, in base al contratto stipulato, ad effettuare due sopralluoghi presso lo stabilimento dell’attrice, nel periodo tra le ore 23.00 e le ore 6.00 (oltre ad uno tra le ore 20.00 e le ore
23.00), e considerato che il furto era avvenuto in un tempo stimato di poco più di due ore, ma di cui si ignorava la esatta collocazione temporale, ha ritenuto non provata la circostanza di fatto che l’esecuzione dei sopralluoghi omessi, da parte della RAGIONE_SOCIALE, avrebbe impedito il furto stesso, e ciò per due ragioni entrambe da sole sufficienti a fondare la decisione: a) in primo luogo, perché non vi era prova che uno dei sopralluoghi previsti sarebbe avvenuto proprio in concomitanza con il furto; b) inoltre, perché non vi era prova che il sopralluogo (anche se avvenuto in concomitanza con il furto), per le modalità in cui esso doveva essere effettuato, avrebbe consentito agli agenti della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di rilevare la presenza dei ladri.
1.2.1 Orbene, con riguardo alla seconda delle due ragioni indicate, le censure di cui ai motivi di ricorso in esame risultano del tutto generiche e si risolvono, in sostanza, nella contestazione di accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede. Il rilievo ha, di per sé, carattere assorbente, in quanto la suddetta ragione di rigetto degli assunti di parte attrice è da sola sufficiente a sostenere il punto della decisione oggetto di censura.
1.2.2 Per completezza di esposizione, si osserva ulteriormente che, anche per quanto riguarda la collocazione temporale dell’esecuzione dei sopralluoghi, la motivazione della decisione impugnata risulta del tutto logica e coerente e non sussiste affatto la violazione dei canoni di interpretazione del contratto deAVV_NOTAIOa dalla ricorrente, non essendo affatto rilevante, in proposito, la lettura di tale contratto in uno dei due sensi alternativi da quest’ultima indicati.
È, infatti, del tutto evidente che, dovendo essere svolti esclusivamente due sopralluoghi, tra le ore 23.00 e le ore 6.00, ed essendo stato effettuato (come è pacifico) il sopralluogo
precedente alle ore 20.30, a qualunque ora fossero stati effettuati tali sopralluoghi, in nessun caso sarebbe stato possibile evitare che vi fossero almeno due ore ‘libere’, nel corso della notte, durante le quali il furto avrebbe potuto avvenire: anzi, se anche i due sopralluoghi omessi fossero stati effettuati a distanza di meno di due o re l’uno dall’altro, come ritiene possibile la ricorrente, sarebbe addirittura rimasto ‘non coperto’ un intervallo temporale ben maggiore di quello necessario per effettuare il furto.
In ogni caso è, pertanto, corretta l’affermazione della mancanza della prova che l’effettuazione dei sopralluoghi sarebbe certamente avvenuta in un momento coincidente con quello del furto.
Nessun effettivo rilievo, d’altra parte, è stato attribuito dalla corte d’appello, ai fini della decisione sul punto, alla questione dell’interpretazione del contratto sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE ricorrente: la corte d’appello si è limitata ad osservare che, p resumibilmente, i ladri avevano inteso limitare il tempo di permanenza sui luoghi del furto al minimo indispensabile, onde ridurre il rischio di incorrere in uno dei sopralluoghi del servizio di RAGIONE_SOCIALE, ma senza in alcun modo ricondurre ciò ad una determinata interpretazione del contenuto del relativo contratto.
Ne consegue la radicale inammissibilità delle censure di cui al motivo di ricorso in esame, anche sotto il profilo in esame, in quanto non rilevanti ai fini dell’esito della controversia.
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 cpc. Violazione del minimo costituzionale di motivazione ex art. 111 comma sesto Cost. e art. 132 n. 4 cpc in relazione all’ art. 360 n.4 cpc ». Con il secondo motivo si denunzia « Falsa applicazione e violazione dell’ art. 1226 c.c. in relazione all’ art. 360 n. 3 cpc ». art. 2697 c.c.
Con il terzo motivo si denunzia « Violazione dell’ ed art. 1175 e 1375 c.c. in relazione all’ art. 360 n. 3 e 4 cpc ».
I primi tre motivi del ricorso hanno ad oggetto l’entità oggettiva dei danni derivanti dal furto.
Essi restano assorbiti, per il mancato accoglimento di quelli relativi al nesso di causa tra inadempimento e furto, che, escludendo l’ an della responsabilità della RAGIONE_SOCIALE convenuta per l’evento dannoso deAVV_NOTAIOo, rendono del tutto irrilevante l’accertamento del quantum del danno stesso.
3. Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, anche in considerazione dell’ alterno andamento del giudizio di merito.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 1° luglio 2024.
Il Presidente NOME COGNOME