Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5404 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5404 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5131/2022 R.G. proposto da :
CONVERSANO NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
INPS, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-resistente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 1302/2021 depositata il 13/08/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 13.8.2021, la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza 3.10.2017 del tribunale di Foggia, che aveva rigettato la domanda di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del 2012 per 102 giornate da parte del lavoratore in epigrafe.
In particolare, premesso che oggetto del giudizio è il rapporto lavorativo e non l’atto amministrativo, la Corte ha ritenuto onere del lavoratore di provare il rapporto e tale onere non rispettato per la genericità delle prove fornite, tanto più in presenza di un verbale ispettivo contrario analitico.
Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per tre motivi; l’Inps ha depositato procura.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 97 comma 2 Costituzione, 3 legge 241 del 90; il secondo motivo deduce violazione ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., per omessa valutazione dell’assenza di motivi nella cancellazione dall’elenco. Il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 2697 c.c., per aver addossato l’onere della prova al lavoratore.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Essi sono infondati. Invero, non è la legittimità di un atto amministrativo a costituir e l’oggetto del giudizio e da dovere essere verificata, ma la sussistenza di un rapporto di lavoro,
mentre l’iscrizione e le vicende ad essa relative assolvono ad una mera funzione di agevolazione probatoria.
Il motivo terzo è infondato essendo la prova del rapporto lavorativo in agricoltura a carico del lavoratore (fra tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 3022 del 10/04/1990; n. 1423 del 05/02/1993 e successive conformi).
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2025.