Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5404 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 5404  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5131/2022 R.G. proposto da :
COGNOME  NOME,  elettivamente  domiciliato    in  PEC  DEL DIFENSORE  DOMICILIO DIGITALE,  presso  lo  studio  dell’avvocato COGNOME  NOME  (CODICE_FISCALE)  che  lo  rappresenta  e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)  che  lo  rappresenta  e  difende  unitamente agli avvocati COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-resistente- avverso  SENTENZA  di  CORTE  D’APPELLO  BARI  n.  1302/2021 depositata il 13/08/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 13.8.2021, la Corte d’appello di Bari ha confermato  la  sentenza  3.10.2017  del  tribunale  di  Foggia,  che aveva rigettato la domanda di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli  del  2012  per  102  giornate  da  parte  del  lavoratore  in epigrafe.
In  particolare,  premesso  che  oggetto  del  giudizio  è  il  rapporto lavorativo  e  non  l’atto  amministrativo,  la Corte ha ritenuto onere del lavoratore di provare il rapporto e tale onere non rispettato per la genericità delle prove fornite, tanto più in presenza di un verbale ispettivo contrario analitico.
Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per tre motivi; l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura.
Il  Collegio,  all’esito  della  camera  di  consiglio,  si  è  riservato  il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce  violazione dell’articolo  97  comma  2 Costituzione,  3  legge  241  del  90;  il  secondo  motivo  deduce violazione  ex  art.  360  co.  1  n.  5  c.p.c.,  per  omessa  valutazione dell’assenza di motivi nella cancellazione dall’elenco. Il terzo motivo lamenta  violazione  dell’art.  2697  c.c.,  per  aver  addossato  l’onere della prova al lavoratore.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Essi sono infondati. Invero, non è la legittimità di un  atto  amministrativo  a  costituir e  l’oggetto  del  giudizio  e da dovere essere verificata, ma la sussistenza di un rapporto di lavoro,
mentre l’iscrizione e le vicende ad essa relative assolvono ad una mera funzione di agevolazione probatoria.
Il motivo terzo è infondato essendo la prova del rapporto lavorativo in  agricoltura  a  carico  del  lavoratore  (fra  tante,  Cass.  Sez.  L, Sentenza  n.  3022  del  10/04/1990;  n.  1423  del  05/02/1993  e successive conformi).
Sussistono  i  presupposti  per  il  raddoppio  del  contributo  unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1  quater,  del  DPR  n.115/02  dà  atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte  del  ricorrente,  dell’ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2025.