Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8822 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 8822 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10914-2019 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1749/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 11/10/2018 R.G.N. 729/2017;
Oggetto
R.G.N. 10914/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 31/01/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 10914/19
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 11.10.18 n. 1749, l a Corte d’appello di Bari respingeva l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva rigettato la domanda proposta da quest’ultima nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE volta a conseguire l’accredito, come operaia RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato, d i 156 giornate lavorative nell’anno 2006, alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
Il tribunale ha ritenuto che la ricorrente non avesse sufficientemente provato la ricorrenza degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato che è il presupposto per l’accredito RAGIONE_SOCIALEe giornate lavorative ; infatti, la documentazione prodotta era inidonea, trattandosi di documenti RAGIONE_SOCIALEli di formazione unilaterale.
La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando come, in difetto RAGIONE_SOCIALEa prova dei fatti costitutivi del rapporto lavorativo, non era possibile agire per la pretesa giudiziale di pagamento RAGIONE_SOCIALEa prestazione previdenziale, pur in presenza di disfunzioni procedimentali addebitali all’RAGIONE_SOCIALE, che potevano eventualmente fondare una distinta domanda di risarcimento del danno: pertanto, secondo la Corte del merito, la controversia non poteva risolversi in base al semplice riscontro RAGIONE_SOCIALE‘isc rizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che restava pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, che doveva essere valutata unitamente alla prova RAGIONE_SOCIALE‘effettività del rapporto lavorativo.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, NOME COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 comma 2 Cost. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241/90, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché il provvedimento amministrativo emesso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di cancellazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente da lle liste anagrafiche dei lavoratori agricoli, non era motivato, in particolare, in quanto in esso non erano indicati gli elementi di fatto, sulla cui base l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto simulato il predetto rapporto di lavoro.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di omessa valutazione RAGIONE_SOCIALEe motivazioni RAGIONE_SOCIALEa cancellazione dagli elenchi anagrafici, in relazione alla loro sufficienza e il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché la Corte di appello avrebbe dovuto verificare se fosse stato soddisfatto o meno l’obbligo di motivazione ovvero se l’atto recasse l’esternazione del percorso logico giuridico seguito dall’Amministrazio ne per giungere alla decisione RAGIONE_SOCIALEa cancellazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 nonies RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241/90, in combinato disposto con quanto previsto dall’art. 1 comma 136 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 311/04, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto non applicabile al provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, il principio generale contenuto nell’art. 21 nonies RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241/90, in combinato disposto con quanto previsto dall’art. 1 comma 136 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 311/04, che impongono che la pubblica amministrazione possa revocare in autotutela provvedimenti precedentemente adottati nel termine ragionevole di tre anni, dall’acquisizione di efficacia dei provvedimenti stessi.
Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché, erroneamente, la Corte territoriale aveva omesso di rilevare che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nulla aveva dedotto e provato in relazione al disconoscimento del rapporto di lavoro, nessun elemento fattuale era stato indicato a
sostegno del disconoscimento e nessuna prova era stata articolata in merito, ma aveva attribuito valore di prova piena alla generica motivazione del provvedimento di disconoscimento.
Il primo, secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili, perché non decisivi.
Nella specie, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che, in difetto RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti fattuali del rapporto di lavoro subordinato, non potesse fondarsi la pretesa giudiziale RAGIONE_SOCIALEa ricorrente di pagamento da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (che l’aveva cancellata dalle liste dei lavoratori agricoli) RAGIONE_SOCIALEa prestazione previdenziale richiesta, pur in presenza di disfunzioni procedimentali addebitabili all’RAGIONE_SOCIALE.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i vizi del provvedimento amministrativo di cancellazione dalle liste anagrafiche dei lavoratori agricoli, non fanno venir meno la necessità che il ricorrente provi, in tali casi, i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione su cui poggia la pretesa giudiziale di pagamento RAGIONE_SOCIALEa prestazione previdenziale (cfr. Cass. n. 20604/14).
Come ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. da ult. Cass. nn. 27655 e 35548 del 2022), nella fattispecie in esame si contrappongono, da un lato, la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘iscritto nell’elenco dei lavoratori agricoli a mantenere l’iscrizione, al fine di accedere alle prestazioni previdenziali proprie dei lavoratori agricoli, e, dall’altro lato, l’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale di assicurare il rispetto RAGIONE_SOCIALEa regola RAGIONE_SOCIALEa effettività RAGIONE_SOCIALE‘attività connessa all’iscrizione assicurativa. Si tratta, come è stato precisato, di situazioni giuridiche che non mettono capo nè all’esercizio di alcuna potestà amministrativa di carattere discrezionale da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente, nè ad alcuna posizione di interesse legittimo in capo al lavoratore assicurato: all’espletamento RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE subordinata per un certo numero di giornate corrisponde infatti il diritto del lavoratore agricolo all’iscrizione, così come all’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza di tali presupposti di fatto consegue la cancellazione del lavoratore dagli elenchi (Cass. n. 3556/23).
Il quarto motivo è infondato.
Infatti, questa Corte di cassazione ha affermato ripetutamente il principio secondo il quale l’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva RAGIONE_SOCIALEa relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all’iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (cfr. Cass. 10096 del 2016, nonchè anche Cass. nn. 27144, 27145 del 19 dicembre 2014; Cass. 26949 del 19 dicembre 2014; Cass. n. 25833 del 5 dicembre 2014; Cass., n. 23340 del 3 novembre 2014).
Nella specie, la ricorrente neppure si confronta con la ratio RAGIONE_SOCIALEa decisione, che in presenza del disconoscimento dalle liste, il lavoratore deve necessariamente provare i presupposti fattuali del rapporto di lavoro subordinato che asserisce esistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a pagare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE l’importo di € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31.1.24