Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15362 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15362 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 657/2021 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
Pec:
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del sindaco, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvoca to NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
Pec:
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO GENOVA n. 478/2020 depositata il 28/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. NOME COGNOME, proprietario di un fondo agricolo servito, quanto alla somministrazione di acqua, dal Comune di Ceriale, propose opposizione ad un decreto ingiuntivo con cui , su ricorso dell’ente erogatore, il Tribunale di Savona gli aveva intimato il pagamento della somma di € 82.746 per fornitura idrica relativa all a sua utenza, credito portato da cinque fatture emesse nel periodo giugno 2005-maggio 2011; il COGNOME chiese accertarsi l’insussistenza del credito, trattandosi di un consumo del tutto sproporzionato rispetto alle esigenze del fondo e al consumo degli anni precedenti, eccepì la prescrizione in riferimento ad alcuni anni e ipotizzò l’esistenza di una perdita d’acqua dalla tubatura principale o il malfunzionamento del contatore o comunque l’ erronea lettura dei consumi;
il Comune si costituì in giudizio allegando che le fatture erano state emesse a seguito di lettura da parte dei propri dipendenti, che il credito non era prescritto, che la richiesta era del tutto congrua, che in data 8/8/2007 il letturista non aveva avuto accesso al contatore per la presenza di rovi ed erbacce sul terreno di proprietà del COGNOME e che, a seguito di nuovo sopralluogo, aveva accertato una perdita nella tubazione di pertinenza dell’utente e il perfetto funzionamento del contatore; successivamente, all’esito di ulteriore sopralluogo , era emerso che il contatore era stato manomesso da ignoti e non era più
funzionante sicché i consumi esorbitanti erano da imputarsi alla condotta dell’opponente per sua incuria o mancata vigilanza;
il Tribunale adito, escussi i testi, ritenuto che il fornitore fosse gravato dell’onere di provare il corretto funzionamento dell’impianto, onere che aveva soddisfatto, mentre l’utente avesse l’onere di provare di aver adottato ogni possibile cautela e vigilanza sul funzionamento del contatore, onere rimasto insoddisfatto, ritenuto prescritto il credito con riguardo ad alcune fatture, accolse parzialmente l’opposizione riconoscendo dovute dal COGNOME le somme portate soltanto da due delle molteplici fatture emesse per l’importo di € 49.793,10;
a seguito di appello del COGNOME, la Corte d’Appello di Genova, disposta una CTU volta ad accertare i consumi, la loro eventuale anomalia o congruenza rispetto al terreno dell’utente e alla coltivazione svolta, con sentenza n. 478 pubblicata il 28/5/2020, ha confermato che degli abnormi consumi dovesse essere ritenuto responsabile il COGNOME sul quale gravava il compito di controllare la tubazione, eseguire personalmente il controllo del contatore ovvero almeno permettere l’accesso all’ente somministrante al fin e di poter verificare le eventuali anomalie di consumo ed ha per l’effetto rigettato l’appello , condannando l’appellante alle spese;
avverso la sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;
resiste il Comune di Ceriale con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con il primo motivo -omesso esame di fatti decisivi per il giudizio su cui vi è stata discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c. in relazione al contratto di fornitura e di criteri di contabilizzazione dei consumi; violazione e falsa applicazione di norme di legge in tema di
contratto di fornitura e di onere della prova -il ricorrente lamenta che i giudici del merito non hanno rilevato la presenza di anomalie nelle fatturazioni che avrebbero dovuto far ritenere assente il collegamento tra l’elaborazione contabile e il consumo reale ed hanno violato l’art. 2697 c.c. desumendo apoditticamente la prova del regolare funzionamento degli impianti dalla mancata prova, da parte del COGNOME, di un malfunzionamento del contatore omettendo di porre a carico del somministrante l’onere di prov are il perfetto funzionamento del contatore medesimo (Cass., 3, n. 19154 del 19/7/2018);
con il secondo motivo -360, n. 3 c.p.c. violazione degli artt. 2697 c.c. e 183 c.p.c.-il ricorrente insiste nel denunciare l’erroneo riparto dell’onere probatorio, derivante dall’aver posto a carico dell’utente l’onere di controllare la tubazione di sua proprietà ed eseguire personalmente o almeno permettere all’ente somministrante la lettura del contatore dell’acqua al fine di verificare anomalie di consumo , e di non aver posto, invece, a carico del fornitore l ‘onere di provare il buon funzionamento dell’impianto, specie alla luce del fatto che il medesimo era posizionato nei pressi di un fossato dove erano in corso di svolgimento dei lavori per l’ampliamento della strada, lavori che richiesero allo stesso COGNOME -per un determinato periodo -il distacco dell’utenza ; la corte di merito avrebbe del tutto omesso di considerare le prove raccolte dal somministrato volte a confutare la tesi che la perdita d’acqua fosse avvenuta in un punto successivo rispetto al contatore;
con il terzo motivo -violazione ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c. degli artt. 2697 c.c. e 183 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi -il ricorrente lamenta che la corte del merito non ha tenuto conto dell’accertamento svolto dal proprio consulente di parte ed ha ritenuto
verosimile un consumo del tutto sproporzionato rispetto alle esigenze irrigue del fondo;
i motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché tutti incentrati sull’unica questione della distribuzione dell’onere della prova in tema di somministrazione del servizio idrico, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
La ricorrente censura l’accertamento di fatto svolto dal giudice del merito il quale ha ritenuto non assolto, da parte del somministrato, l’onere di aver vigilato sul contatore e di aver consentito l’accesso del medesimo ai letturisti del comune; le censure sono per lo più fattuali e volte ad evocare da questa Corte un riesame dei fatti e delle prove al fine di raggiungere un diverso e più appagante esito decisorio; la prospettata violazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c., evocata nel primo e nel terzo motivo di ricorso, è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter, IV co. cpc che preclude la ricorribilità per cassazione ai sensi del n. 5 in presenza di pronuncia cd. ‘doppia conforme’ ; si osserva a tal fine che il ricorrente non ha assolto al l’onere posto dalla giurisprudenza di questa Corte di dimostrare n ell’ipotesi di ‘doppia conforme’, prevista dall’art. 348 -ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello sono tra loro diverse (Cass., n. 5528 del 2014, Cass., n. 26774 del
2016, Cass., n. 5528 del 2014; Cass., 6-2, n. 8320 del 15/3/2022; Cass., 3, n. 5947 del 28/2/2023);
l a violazione dell’art. 2697 c.c. è, invece, infondata;
la ratio decidendi impugnata è la seguente (p. 7-8 della sentenza) ‘Per quanto risulti un dato ormai acquisito, come lo stesso CTU ha accertato in questa sede, che il consumo addebitato sia del tutto abnorme rispetto ai consumi pregressi del COGNOME e alla tipologia di coltura dei propri campi, tuttavia era onere del somministrato non solo controllare la tubazione di sua proprietà ma anche eseguire personalmente o almeno permettere all’ente somministrante la lettura dell’acqua al fine di verificare le eventual i anomalie di consumo; se è vero che la scelta del posizionamento del contatore è effettuata a cura dell’acquedotto comunale è altresì vero che si tratta di un luogo privato la cui manutenzione è a carico della parte che ne ha l’ esclusiva disponibilità …(omissis) Nel caso di specie il Comune appellato ha dimostrato di aver fatto verificare la funzionalità del contatore da un proprio tecnico, il quale ha confermato in udienza non solo il predetto accertamento, ma ha anche fornito la spiegazione della causa che ha determinato l’anomalo consumo’;
la corte di merito non ha violato i principi in tema di riparto de ll’onere della prova perché ha posto a carico del somministrante l’onere di provare il buon funzionamento del contatore e a carico del somministrato l’onere di provare di aver custodito diligentemente il luogo di sua proprietà in cui era posizionato il contatore; la sentenza è dunque conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui ‘ In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante,
mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi ‘ (Cass. 3, n. 23699 del 22/11/2016; Cass., 3, n. 19154 del 19/7/2018; Cass., 6-3, n. 18195 del 24/6/2021; Cass., 3, n. 28984 del 18/10/2023);
alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione