Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9260 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9260 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/04/2025
sul ricorso 229/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 874/2020 depositata il 27/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal Cons. Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza richiamata in epigrafe, pur riformando l’impugnata decisione di primo grado appellata dalla ARIAP s.p.a. per non aver dichiarato la nullità delle clausole in punto di interessi ultralegali, anatocismo e commissione di massimo scoperto figuranti nei contratti stipulati con la Banca Agricola Popolare di Ragusa s.c. a r.l., ha tuttavia respinto la correlativa domanda di ripetizione dell’indebito sull’assunto che, poiché è onere del correntista procedere alla ricostruzione dell’intero rapporto, nella specie «l’odierna appellante non ha adempiuto all’onere probatorio posto a suo carico non avendo prodotto gli estratti conto integrali relativi ai rapporti intrattenuti con la banca per i quali ha chiesto la ripetizione di quanto indebitamente versato».
La soccombente chiede ora la cassazione dell’impugnata sentenza a mezzo di ricorso affidato a quattro motivi, seguiti da memoria e resistititi avversariamente da controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso -mercé il quale si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ. poiché la Corte di appello sarebbe caduta in errore laddove aveva escluso che, non essendo stati prodotti tutti gli estratti conto relativi ai rapporti interessati, l’onere probatorio gravante sul correntista era rimasto inevaso, e ciò benché gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente 328 fossero stati prodotti «in maniera pressoché legale» e, comunque, per taluni periodi erano stati depositati gli “scalari” ed «il precedente e più rigoroso orientamento a cui aveva aderito la Corte territoriale» fosse stato superato dalla giurisprudenza più recente -è fondato e merita piena adesione, caducando perciò alla radice il pronunciamento qui
impugnato e determinando l’assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso logicamente subordinati al motivo qui in disamina.
Corrisponde, in effetti, al vero l’asserto ricorrente in punto all’evoluzione della giurisprudenza in materia di questa Corte perché è affermazione corrente che, sebbene il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione delle rimesse effettuate nel corso del rapporto in forza di disposizioni negoziali affette da nullità sia tenuto ad assolvere l’onere probatorio su di sé gravante mediante la produzione, di regola, dei relativi estratti conti (Cass, Sez. I, 7/12/2022, n. 35979), all’individuazione del saldo finale, non essendo questa prova legale esclusiva, si possa addivenire anche con l’impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete (Cass., Sez. I, 19/07/2021, n. 20621), che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto (Cass., Sez. I, 2/05/2019, n. 11543), a cominciare dalle contabili bancarie riferite alle singole operazioni o dalle altre risultanze comunque emergenti dalle scritture bancarie (Cass., Sez. I, 27/12/2022, n. 37800), senza escludere gli argomenti di prova desunti pure dalla condotta processuale tenuta dalle parti (Cass., Sez. I, 4/04/2019, n. 9526), il tutto nel quadro di quella più generale ripartizione dell’onere probatorio di cui, con riferimento alle controversie de quibus, questa Corte ha inteso riassuntivamente fornire le linee riepilogative, da ultimo, nella sentenza 1763/2024.
La sentenza in disamina ignora i principi anzidetti e si risolve nel reiterare un insegnamento non più attuale, in ragione del che la sua cassazione in parte qua è del tutto doverosa.
Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso e vanno dichiarati assorbiti i restanti.
La causa, debitamente cassata la decisione impugnata, va rimessa al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte di appello di Catania che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 28 febbraio 2025
Il Presidente
Dott. NOME COGNOME