Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14858 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14858 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11490/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrenti –
contro
COGNOME LIBERATI NOME COGNOME LIBERATI NOME COGNOME LIBERATI NOME
-intimati –
avverso la sentenza n. 1652/2023 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 15/11/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Presidente dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne NOME COGNOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME avanti il Tribunale di
Ancona al fine di vedersi riconosciuta la proprietà per intervenuta usucapione ultraventennale di una porzione di terreno, pari a metri quadri 805, sito in Ancona località Pietralacroce, identificata al Catasto Terreni come appartenente alle particelle 20 e 476 del foglio 62.
I convenuti, ritualmente costituitisi, svolsero, in via riconvenzionale, domanda di rivendica ; chiesero, inoltre, la condanna dell’attrice al rilascio del bene e alla rimozione della rete esistente.
Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, rigettò sia la domanda principale che la domanda riconvenzionale.
Avverso la sentenza di primo grado proposero appello entrambe le parti.
Nelle more del giudizio di appello, in seguito all’intervenuto decesso di NOME COGNOME si costituirono NOME NOME ed NOME COGNOME.
La Corte di Appello di Ancona, riuniti i procedimenti, con sentenza n. 1652 del 15 novembre 2023, in riforma della decisione impugnata, accertò e dichiarò che ‘ NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME sono comproprietari del frustolo di terreno oggetto di causa, ricompreso nelle particelle nn. 20 e 21 (ex 476) del foglio 62 del catasto Terreni del Comune di Anco na’ (pag. 16).
Rigettò ogni altra istanza.
Nel dettaglio, il giudice di secondo grado accolse la domanda di rivendica di NOME COGNOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, avendo questi ultimi assolto l’onere probatorio sugli stessi gravante .
In particolare, nell’applicare il principio ‘a mente del quale, in caso di azione di rivendica, la portata dell’onere probatorio a carico dell’attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia’ (pag. 9), la Corte anconetana, per quel che qui ancora rileva, accertò che: a) il terreno oggetto di causa, era stato ereditato,
ciascuno per la metà, da NOME COGNOME e dal nipote NOME COGNOME alla morte di NOME COGNOME; b) con il rogito del 29/05/2000, NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano sciolto consensualmente la comunione ereditaria ed, in forza di tale atto di divisione, la COGNOME aveva assegnato al nipote NOME, a tacitazione e saldo dei propri diritti, ed in piena ed esclusiva proprietà, ‘ la quota di 12 del terreno a parco incolto senza fabbricati in Ancona della superficie di HA 0.91.87 (…) descritto al punto B.2 della premessa’ (pag. 11) ovverosia il terreno conteso ‘ distinto al C.T. del detto Comune al fg 62 NUM. 20….E 21…’ (pag. 10); c ) la stessa COGNOME, nell’atto di appello, aveva affermato che il terreno oggetto della domanda di usucapione proveniva dall’originario dante causa, il conte NOME COGNOME e successivamente era stato assegnato in comunione ai soli fratelli NOME COGNOME – al quale erano succeduti la moglie NOME COGNOME ed il nipote NOME COGNOME – e NOME COGNOME al quale erano succeduti la moglie e i figli, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (pag. 12); d) derivava ‘da quanto precede, in definitiva, che, oltre a COGNOME NOME, anche gli altri comproprietari delle particelle 20 e 21 hanno fornito la prova della titolarità del loro diritto…’ (pag. 12); e) in merito alla domanda di usucapione svolta da NOME COGNOME e dai suoi eredi, doveva essere confermata la pronuncia di rigetto del giudice di primo grado in quanto sfornita di prova (pag. 14).
La Corte, sulla base di tali presupposti, accolse la domanda di rivendica, ma rigettò la domanda di rilascio del terreno e di rimozione della rete esistente ‘in ragione del fatto che risulta provato che la Gropallo ha posseduto e possiede uti condominus e che le opere poste in essere dalla stessa, non avendo escluso gli altri dal possesso, né impedito ai medesimi di farne parimenti uso, possono considerarsi manifestazioni concrete del legittimo uso della cosa comune ai sensi dell’art. 1102 c.c.. In ogni cas o, l’accoglimento
dell’azione di rivendica del comproprietario non legittima il rilascio della quota ideale in favore dell’altro comproprietario’ (pag. 15).
Avverso la suddetta sentenza, NOME COGNOME NOME, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi.
Sono rimasti intimati gli eredi di NOME COGNOME
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con la prima doglianza, i ricorrenti assumono la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., avendo la Corte d’appello basato la sua decisione su circostanze mai dedotte dalle parti.
Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione di norme processuali ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., dovendosi considerare la motivazione carente del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111 co. 6 della Costituzione , essendo ‘fondata su affermazioni inconciliabili’ (pag. 9).
2.1 Orbene, entrambi i motivi, da scrutinarsi congiuntamente per la stretta connessione delle dedotte doglianze, debbono considerarsi fondati.
Giova, a tal riguardo, rammentare che la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale, oppure abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come
facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., Sez. 1, 1 marzo 2022, n. 6774).
Inoltre, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si deve esaurire nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022; Sez. 3, n. 23940 del 12 ottobre 2017).
Orbene, nel caso di specie, i ricorrenti censurano il medesimo capo della sentenza gravata, quello in cui la Corte d’appello afferma ‘ che risulta provato che la COGNOME ha posseduto e possiede legittimamente uti condominus’ e più specificatamente che ella è un ‘comproprietario’ del terreno oggetto di causa (pag. 5).
Le doglianze dei ricorrenti sono condivisibili.
In particolare, i giudici di secondo grado, dopo aver accolto la domanda di rivendica dei ricorrenti, e accertato che questi ultimi fossero i legittimi proprietari del terreno, hanno, di contro, rigettato le ulteriori domande di condanna alla restituzione del bene e alla rimozione della rete esistente, ritenendo che la COGNOME fosse comproprietaria dello stesso terreno.
Tale affermazione, tuttavia, non è sorretta da alcuna prova o circostanza dedotta dalle parti.
Quanto dichiarato dalla Corte d’appello si pone, inoltre, in totale contrasto con quanto accertato in corso di causa e con quanto
affermato dallo stesso giudice di secondo grado nella sentenza gravata.
La Corte territoriale , infatti, nell’accogliere la domanda di rivendica, ha indicato quali unici proprietari del terreno gli odierni ricorrenti; tale circostanza, provata documentalmente dall’atto di divisione del 29.05.2000 sopra citato, era stata altresì ammessa dalla stessa NOME COGNOME
Quest’ultima, pertanto, ha cessato di essere comproprietaria del terreno de quo in seguito alla sottoscrizione della suddetta scrittura privata; inoltre, come viene affermato nella sentenza gravata, ‘il reciproco riconoscimento dei condividenti di essere nel possesso materiale dei beni assegnati ad ognuno ha comportato l’interruzione, alla data del rogito, del possesso utile ad usucapire asserito da COGNOME possesso che, anche ove dalla stessa esercitato con decorrenza successiva al rogito, non consente, comunque, di ritenere che, alla data di introduzione del primo grado del presente giudizio (2016), fosse maturato il termine ventennale della prescrizione acquisitiva’ (pag.11)
NOME COGNOME pertanto, non può considerarsi comproprietaria del terreno oggetto di causa.
All’accoglimento di entrambi i motivi del ricorso segue pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà ad un nuovo esame delle domande dei ricorrenti attenendosi ai principi di diritto richiamati, e provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)