Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4582 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4582 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 21956-2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 893/2024 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/04/2024 R.G.N. 586/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
PDA
Cancellazione elenco agricoli oneri probatori
R.G.N.21956/2024
COGNOME.
Rep.
Ud 23/10/2025
CC
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza di primo grado di rigetto della domanda volta ad accertare il suo rapporto di lavoro agricolo subordinato a tempo determinato per gli anni dal 1998 al 2010 alle dipendenze di COGNOME NOME ed a conseguire la reiscrizione nell’elenco dei braccianti agricoli del comune di residenza dal quale era stata cancellata per disconoscimento del rapporto di lavoro, previo annullamento del provvedimento di cancellazione e riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione .
La Corte territoriale ha ritenuto che non sia stata accertata in giudizio l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro, stante il venir meno della funzione di agevolazione probatoria inerente all ‘iscrizione del lavoratore nell’elenco dei braccianti agricoli, non gravando sull’Istituto, rimasto contumace, l’onere di dimostrare le ragioni della cancellazione e non avendo la ricorrente dimostrato tramite prova testimoniale, ritenuta generica e inattendibile, l’esistenza del rapporto di lavoro dipendente nei termini descritti.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’appellata soccombente, affidandosi ad un unico motivo, a cui RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
A seguito di formulazione di proposta di definizione accelerata, la ricorrente ha richiesto la decisione ex art. 380-bis co.2 c.p.c., confermando i motivi di ricorso, illustrati in memoria depositata in prossimità di udienza.
La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del 23 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, spiegato in relazione art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la parte privata deduce la violazione di legge con riguardo agli artt. 2697 c.c. e 2729 c.c. nonché a ll’art. 115 c.p.c.; la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che la ricorrente fosse gravata dall’onere di provare i fatti costitutivi della legittimità della sua iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, violando l’art. 2697 c.c., basandosi su elementi probatori non acquisiti al processo in violazione dell’art. 115 c .p.c., e facendo ricorso a presunzioni ex art. 2729 c.c. in assenza di presupposti. Lamenta la ricorrente che non risulta prodotto il verbale di accertamento RAGIONE_SOCIALE con cui è stato disconosciuto il rapporto di lavoro dal 1998 al 2010, e che andava dapprima verificata la legittimità del provvedimento, di cui non si conoscono le ragioni ; sostiene che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, allorquando contesti l’esistenza dell’attività lavorativa o del vincolo di subordinazione, ha l’onere di provare ciò mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, e non è ammissibile il ricorso alle presunzioni semplici di cui all’art. 2729 c.c., rimesse ‘alla prudenza del giudice’, laddove sono ammesse soltanto presunzioni gravi precise e concordanti in presenza di fatti estintivi di diritti in materia di previdenza obbligatoria; ed invece nel caso di specie la sentenza aveva desunto apoditticamente la fondatezza del provvedimento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di cancellazione dall’elenco nominativo degli operai agricoli dal fatto stesso della avvenuta cancellazione.
Nel controricorso RAGIONE_SOCIALE eccepisce l’ inammissibilità del ricorso per avere la Corte territoriale deciso conformemente all’orientamento g iurisprudenziale di legittimità e per avere pronunciato in ‘ doppia conforme ‘ ; rileva che colui che chiede le
prestazioni previdenziali deve dimostrare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, tra i quali l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Nella proposta di definizione accelerata è stato rimarcato che la Corte di merito si è conformata alla giurisprudenza di legittimità che assegna alla iscrizione del lavoratore nell’elenco dei braccianti agricoli una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a seguito dei controlli, disconosca l’esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una sua propria facoltà fondata sull’art.9 del DLGS n.375 del 1993; inoltre il ricorso sarebbe anche inammissibile perché volge ad una rivalutazione dell’accertamento giudiziale racchiuso in una pronuncia di ‘doppia conforme’.
Il ricorso è inammissibile.
In tema di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo e di riparto di oneri probatori nel giudizio di accertamento del rapporto per la reiscrizione nell’elenco dei braccianti agricoli e per il conseguimento delle prestazioni previdenziali ad essa connesse, ritiene la Corte di dover confermare il consolidato orientamento giurisprudenziale non essendovi alcuna ragione per discostarsene.
È stato precisato (cfr. Cass. ord. n.12001/2018) che l’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell’art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a
fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio. Analogamente, il medesimo principio era stato affermato già con ord. 2739/2016 ed è stato reiteratamente ribadito in recenti pronunce (ord. 12700/24, 13699/24, 13817/24, 13818/24, 14110/24) ed in ord. n.3129/23 ‘L’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto dì lavoro (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548) ‘.
Il venir meno dell’agevolazione probatoria comporta, dunque, che sia il lavoratore, richiedente la prestazione, a farsi carico dell’onere di allegare e provare le circostanze di fatto che giustifichino la reiscrizione, ossia l’esistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, a dimostrazione della infondatezza del disconoscimento e della illegittimità della disposta cancellazione. D’altronde non si tratta di impugnazione di un atto amministrativo ma dell’affermazione di un diritto, conseguito attraverso un accertamento di fatto, demandato al giudice di merito; nel caso in esame è stata compiuta adeguata attività istruttoria i cui risultati sono stati valutati dal giudice nella impugnata sentenza e ritenuti inidonei a supportare la domanda attorea.
Va anche osservato che non è configurabile la doluta violazione dell’art. 115 c.p.c. perché il giudice non ha deciso basandosi su prove non allegate dalle parti, e la cancellazione è un fatto pacificamente acquisito in giudizio, anche se non documentato, tant’è che da essa è derivata la perdita della
indennità di disoccupazione. Se con l’ iscrizione nelle liste bracciantili la parte si avvale della agevolazione probatoria, nel senso che la richiesta di prestazione indennitaria non richiede in costanza di iscrizione- la dimostrazione del rapporto di lavoro bracciantile -presunta-, in caso di cancellazione viene meno questo beneficio e quindi si riespande l’onere probatorio in capo a chi intende dimostrare la sussistenza del diritto alla prestazione indennitaria, previo accertamento del rapporto bracciantile OTD. Ne consegue che non si ravvisa alcuna violazione dell’art. 2729 c.c. perché il rapporto di lavoro, in caso di cancellazione, non è ricostruito con giudizio prudenziale, né presuppone una presunzione, ma si basa su quanto allega la parte, iuxta alligata et probata: in tal senso non è violato il principio dispositivo del la prova di cui all’art. 115 c.p.c.
8.1 – Nel caso di specie la prova testimoniale è stata espletata con risultati sfavorevoli, come argomentato in sentenza, e non risulta che la ricorrente abbia contestato la coerenza logica del giudizio di genericità e inattendibilità dei testi. E non sarebbe servito, a completare il quadro istruttorio, acquisire il verbale di disconoscimento del rapporto che (verosimilmente) origina da un accertamento sul l’organizzazione della ditta datrice di lavoro , ma è pacifico che vi sia stato; in questa fase di sganciamento dalla funzione di agevolazione probatoria rientra nel bilanciamento istruttorio l’applicazione della disciplina generale del l’art. 2697 c.c. che non risulta violato.
8.2 – Invero, questa Corte ha precisato che si configura violazione dell’art. 2697 c.c. soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti
costitutivi ed eccezioni (ex multis, ord. n.26739/2024); diversamente, avendo la ricorrente lamentato che i giudici di merito abbiano ritenuto a sé gravante l’onere di dimostrare la sussistenza del presupposto legittimante l’iscrizione, ossia l’esistenza del rapporto di lavoro su bordinato, non ricorre affatto alcuna violazione della regola codicistica di scomposizione degli oneri della prova, laddove la doglianza si risolve nel tentativo di un nuovo esame delle allegazioni e richieste di prova, e, quindi, in un giudizio valutativo appartenente al giudice di merito, non riformulabile in questa fase di legittimità. Peraltro non si verte in un giudizio di tipo impugnatorio sulla legittimità dell’atto di disconoscimento che prelude alla cancellazione dall’iscrizione negli elenchi nominativi agricoli, ma di accertamento del diritto ad essere iscritti per le annualità in ciascuna delle quali occorre che la parte privata dimostri, anche in via incidentale, l’esistenza di un rapporto di lavoro. Nel caso di specie la prova, nell’espletata istruttoria testimoniale, non è stata raggiunta e l’esito della domanda non poteva che avere un esito negativo.
La soluzione cui si perviene è in linea con la proposta di definizione accelerata orientata verso la manifesta inammissibilità dei motivi di ricorso, stante la continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale, riassuntivamente concentrato anche nelle citate pregresse pronunce emesse dalla Corte, in cui si condensano tutti gli argomenti innanzi svolti e le soluzioni cui anche in questa sede si perviene. Conclusivamente il ricorso va respinto. Non segue la condanna alle spese in favore della controparte, stante la presenza in atti della originaria dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
10. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, si applica l’ ultimo comma dell’art. 96 c.p.c., contenendo l’art. 380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte (in questo caso, non dovuta) e di un’ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte (S.U. n. 27195, 27433, 36069 del 2023, e Cas s. 27947/23), l’una come ulteriore aggravamento della condanna alle spese, l’altra con funzione prettamente sanzionatoria a favore della collettività, entrambe espressive di maggior rilievo dato dalla novella codicistica alla finalità deterrente rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori, valorizzando la funzione deflattiva della proposta definitoria per disincentivare, in presenza di orientamenti consolidati ed in mancanza di innovative argomentazioni, inutili lungaggini processuali. La ricorrente va dunque condannata a pagare in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma c.p.c., una somma equ itativamente determinata in €2.0 00,00 pari alla metà della principale condanna alle spese virtualmente liquidabile per soccombenza in Euro 4.000,00, in ragione del valore indeterminato della lite.
11. Sussistono, infine, i presupposti processuali, oggettivi, per il versamento del doppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 23 ottobre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME