Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 657 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 657 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20490/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO in forza di procura speciale allegata al ricorso,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1733/2019 depositata il 17.12.2019
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.11.2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Sala Consilina con sentenza del 15.5.2013 ha accolto l’opposizione dispiegata dalla RAGIONE_SOCIALE avverso due distinti decreti ingiuntivi che le avevano ingiunto il pagamento in favore della dottAVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, titolare dell’omonima farmacia, ricorrente in sede monitoria, della somme di € 15.198,58 e € 11.558.54 a titol o di rimborso di ricette spedite rispettivamente nel marzo e nell’aprile del 2006, come da allegate distinte contabili.
Con sentenza del 17.12.2019 la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’appello proposto dalla dottNOME COGNOME, con aggravio delle s pese di lite e assorbimento dell’appello incidentale condizionato proposto dalla RAGIONE_SOCIALE.
Secondo la Corte salernitana, pur essendovi prova del rapporto giuridico intercorso fra la appellante e la RAGIONE_SOCIALE, quanto a ciò in dissenso dall’opinione al riguardo espress a dal Tribunale, non vi era prova del credito nella misura richiesta dalla titolare della farmacia sulla base delle sole distinte contabili, mentre sarebbe stata necessaria la documentazione del credito con la produzione delle ricette sottoscritte dal medi co, ritirate all’atto della consegna e corredate dal bollino staccato dalla confezione del farmaco, prova che non poteva essere ritratta dal pagamento parziale di quanto preteso sulla base delle distinte.
Avverso la predetta sentenza del 17.12.2019, non notificata, ha proposto ricorso NOME COGNOME con atto notificato il 29.7.2020, svolgendo unico motivo.
L’intimata RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso notificato il 6.10.2020, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
È stata proposta ai sensi dell’art.380 -bis cod.proc.civ. la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
La parte ricorrente ha illustrato con memoria ex art.380 bis , comma 2, cod.proc.civ., le proprie difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente NOME denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione ai criteri di riparto dell’onere probatorio ai sensi dell’art.2697 cod.civ. e degli artt.4,8,10 de l d.p.r. 371/1998 e al principio di non contestazione ex art.115 cod.proc.civ.
Il motivo appare inammissibile, perché non affronta e non confuta la principale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata (cfr. § 8-10 e 13 della sentenza impugnata) sull’insufficienza della distinta riepilogativa a provare il credito contestato per cui sono necessarie anche le ricette «bollinate», pure essendo ammessa la possibilità di una prova alternativa a quella documentale.
Questa Corte ha affermato al proposito che in base all’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie reso esecutivo con d.P.R. 8.7.1998, n. 371, le ricette, redatte dal medico su appositi moduli e corredate dai bollini comprovanti l’avvenuta consegna del medicinale all’assistito, non costituiscono titoli di credito, non presentando esse quei caratteri di letteralità ed autonomia che comportano l’incorporazione del credito in un documento destinato alla circolazione, né titoli di legittimazione, dal momento che il mero possesso non è sufficiente ai fini del conseguimento del rimborso, il quale può aver luogo soltanto all’esito delle prescritte verifiche e solo in favore del farmacista che, all’atto della spedizione della ricetta, vi abbia apposto il proprio timbro.
Pertanto, la presentazione delle ricette corredate dai bollini, pur costituendo il mezzo previsto in via ordinaria dall’accordo al fine
della dimostrazione dell’avvenuta effettuazione delle prestazioni farmaceutiche, non rappresenta l’unico titolo idoneo a legittimare il rimborso, potendo il farmacista fornire la predetta prova con altri mezzi, in particolare allorché l’impossibilità di fornire la prova nel modo previsto sia ascrivibile non già ad una condotta colposa del farmacista o dei soggetti del cui operato egli sia tenuto a rispondere, ma ad una causa ad essi non imputabile, quale la distruzione o lo smarrimento incolpevole della documentazione o la sottrazione ad opera di ignoti. In tale situazione, il farmacista, al fine del rimborso, è onerato della prova della perdita incolpevole della documentazione, comprendente la dimostrazione di averla custodita con la diligenza del buon padre di famiglia, sia la prova specifica dell’evento naturale o imputabile a terzi, che ne abbia determinato la distruzione o lo smarrimento, e quindi, la dimostrazione, mediante la produzione di idonea documentazione alternativa o la deduzione di altri mezzi istruttori, sia dell’effettiva consegna dei medicinali agli assistiti, sia della conformità di tali prestazioni alle ricette a questi ultimi presentate (Sez. 1, n. 16099 del 21.9.2012, Rv. 623923 -01).
Non può condividersi quanto argomentato ad opponendum in memoria dalla ricorrente. La sentenza impugnata si basa proprio sulla insufficienza probatoria della mera distinta riepilogativa contabile, che non può surrogare la documentazione del credito attraverso le ricette bollinate, salva l’ammissibilità di un a diversa prova ricostruttiva del loro contenuto, nel caso non fornite e non offerta dalla AVV_NOTAIO.
L’art.8, comma 1, del d.p.r. 8.7.1998 n. 371, Regolamento recante norme concernenti l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, dispone che « Ai fini del pagamento la farmacia consegna le ricette e il relativo documento contabile secondo le modalità concordate a livello regionale entro il giorno 5 del mese successivo a quello di
spedizione. La consegna delle ricette, unitamente al documento contabile di cui al presente comma, oltre il termine stabilito comporta un ritardo nel pagamento entro tempi da concordare a livello regionale .»
L’affermazione della Corte di appello nel senso della necessità della produzione delle ricette e della insufficienza del documento riepilogativo, ai fini della prova del credito, è quindi del tutto corretta secondo il diritto positivo e non è confutata dalla ricorrente
In ogni caso, la precisa e specifica affermazione della Corte di appello che il credito della NOME era stato contestato nel quantum da parte della RAGIONE_SOCIALE è affrontata solo genericamente dalla ricorrente, che non ha ottemperato al preciso onere che le incombeva di dedurre e dimostrare in base a quali condotte processuali di controparte il fatto doveva ritenersi non contestato ai fini dell’art.115 c.p.c.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, in virtù del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui si deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti processuali, che ne integrerebbero i presupposti, perché l’onere di specifica contestazione, a opera della parte costituita, presuppone, a monte, un’allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova (Sez.3, 5.3.2019, n. 6303) e ciò tanto nel caso in cui il ricorrente lamenti l’erronea qualificazione da parte del giudice del merito di un fatto come non contestato, sia perché effettivamente e specificamente contestato da parte sua, sia perché non allegato in modo specifico dalla controparte, quanto nel caso, che ricorre nella presente fattispecie, in cui il ricorrente lamenti la mancata qualificazione del fatto come non contestato da parte del Giudice del merito, benché fosse stato specificamente allegato e la controparte non lo avesse specificamente contestato (Sez.3, 5.3.2019, n. 6303; Sez. 6 – 3, n.
12840 del 22.5.2017, Rv. 644383 -01; Sez. 3, n. 20637 del 13.10.2016, Rv. 642919 -01; Sez. 1, n. 9843 del 7.5.2014, Rv. 631136 -01; Sez. 1, n. 324 del 11.1.2007, Rv. 596093 – 01).
In memoria la ricorrente sostiene che « la mancanza di passaggi specifici della non contestazione da riportarsi nel corpo del ricorso… è dovuta alla totale assenza proprio di quanto specificamente doveva eventualmente essere contestato »: in altri termini, sembra dire la ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE non aveva contestato nulla e quindi nulla doveva e poteva essere riportato.
L’errore di prospettiva è evidente: a fronte della specifica affermazione della Corte di appello che aveva ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE avesse contestato la pretesa nel quantum , la ricorrente non poteva esimersi, -per non incorrere nella genericità e non autosufficienza delle proprie censure – dal riportare il contenuto degli atti difensivi della controparte che, rapportati debitamente alle sue deduzioni, integravano la pretesa non contestazione.
Adempimento questo essenziale, totalmente pretermesso.
La Corte di appello, inoltre, non ha affatto indicato, in quanto riportato nel § 12 circa i compiti della Commissione mista di cui all’art.10 del d.p.r. 371/1998 , la contestazione sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE, affermazione questa che non si collega in alcun modo al rilievo processuale di cui al § 10.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 3.000,00 per
compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi de ll’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione