Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19356 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19356 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17974-2022 proposto da:
***, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
***;
-intimata –
avverso la sentenza n. 106/2022 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/03/2022 R.G.N. 1254/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto da NOME
Oggetto
Pagamento di retribuzioni non corrisposte
R.G.N.17974/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 27/05/2025
CC
contro
la sentenza del Tribunale di Lodi n. 82/2021 che l’aveva condannata al pagamento del complessivo importo di € 20.836,86, a titolo di retribuzioni arretrate, per il rapporto di lavoro intercorso con l’attrice NOME, assunta quale badante del padre della convenuta.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale rigettava sia il primo motivo d’appello della COGNOME, con il quale ella aveva riproposto l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo d el giudizio di primo grado e della sua successiva integrazione, sia il secondo motivo d’appello, a mezzo del quale la stessa deduceva l’erroneità del capo della sentenza di primo grado che aveva ritenuto non assolto, da parte della COGNOME, l’onere probatorio in ordine al pagamento delle retribuzioni.
Avverso tale decisione NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
L’intimata è rimasta tale non avendo svolto difese in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente denuncia ‘omesso esame di punto decisivo della controversia per mancato esame di richiesta istruttoria dall’odierna ricorrente’. Deduce in sintesi: che la sua difesa aveva ‘rinnovato’ ‘l’istanza di esibizione dei documenti fiscali della badante ex art. 210 c.p.c.’, ‘in grado di appello formulando apposito motivo di gravame facendo presente che il mancato assolvimento di tale onere non poteva essere posto a carico della datrice di lavoro, così come fatto dal Giudice di Primo Grado, bensì derivata dall’ingiustificata ottemperanza da parte della lavoratrice all’ordine che
incombeva su di lei’; che ‘La Corte di merito ha ritenuto tale motivo infondato in base alla seguente motivazione (pag. 5, secondo alinea, rigo 16 e ss. sentenza impugnata): ‘ Le esigenze in ordine all’utilizzo di tali mezzi probatori non si rinvengono nel caso di specie, posto che il datore di lavoro dispone di numerosi mezzi volti a provocate l’effettiva corresponsione della retribuzione al suo dipendente ‘; che ‘sfugge a questa difesa in quale altro modo essa avrebbe potuto provare l’intervenuto pagamento degli emolumenti rivendicati’, tenendo conto di quanto rappresentato dall’attuale ricorrente per cassazione in relazione al caso concreto.
2. Il riassunto motivo è inammissibile.
Per le Sezioni unite di questa Corte, il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1, c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (in tal senso Cass., sez. un., 8.11.2021, n. 32415).
Rileva, allora, il Collegio che la censura, non ricondotta dalla parte a nessuna delle ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, c.p.c., in rubrica pare riferibile al previgente testo del n. 5) di tale comma (il testo attualmente in vigore e da tempo vigente di detto numero recita: ‘per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’).
Inoltre, il motivo, anche nel suo svolgimento, non specifica le norme di diritto (sostanziale o processuale) asseritamente violate dai giudici di secondo grado.
In realtà, come chiaramente emerge dallo sviluppo dell’unico motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente si duole, non già del ‘mancato esame di richiesta istruttoria dall’odierna ricorrente’, come detto in rubrica, bensì di come la Corte si sia espressa a riguardo.
In questa chiave il motivo resta inammissibile, anzitutto perché la ricorrente non si confronta con la completa motivazione resa dalla Corte d’appello a riguardo.
Invero, quest’ultima, nell’ambito di una più ampia motivazione volta a spiegare la ritenuta infondatezza del secondo motivo d’appello (cfr. pagg. 4 -5 della sua sentenza), aveva osservato: ‘Ritiene infine il Collegio che appaiono infondate le deduzioni moss e dall’appellante in ordine al mancato esperimento, da parte del Tribunale, dell’ ‘ ordine di esibizione ‘ e della ‘ richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione ‘, rispettivamente previsti dagli articoli 210 e 213 cpc. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, tali poteri non possono comunque esonerare la parte dall’onere probatorio posto a suo carico ( ex multis Cass. n. 3720/2011). Le esigenze in ordine all’utilizzo di tali mezzi probatori non si rinvengono nel caso di specie, posto che il datore di lavoro dispone di numerosi mezzi volti a provare l’effettiva corresponsione della retribuzione al suo dipendente)’ .
Il motivo, quindi, difetta anche dei requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione, perché la ricorrente manca di trascrivere in ricorso i precisi termini delle
sue richieste di ordine di esibizione e di informazioni alla p.a. per consentire -in ipotesi -a questa Corte una delibazione della censura.
Nulla dev’essere disposto quanto alle spese in difetto di costituzione in questa sede dell’intimata, ma la ricorrente è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 27.5.2025.
Il Presidente NOME COGNOME