Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23265 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23265 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 29068-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
R.G.N.29068/2022
COGNOME
Rep.
Ud 28/05/2025
CC
avverso la sentenza n. 192/2022 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 26/05/2022 R.G.N. 536/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RITENUTO CHE
La Corte d’appello di L’ Aquila, confermando la decisione di prime cure, ha rigettato la domanda di accertamento negativo dei crediti pretesi dall’INPS per violazione delle disposizioni sul salario virtuale in edilizia, secondo cui i datori di lavoro devono corrispondere la contribuzione su una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai CCNL e dai contratti integrativi territoriali, salvo le esclusioni stabilite dalla norma; e per aver indebitamente fruito delle agevolazioni di cui all’art. 1, co.118, l.n.190/2014 e all’art. 54, d.lgs. n.276/2003, avendone beneficiato per un periodo ultroneo rispetto alle previsioni di legge.
In particolare, la Corte di merito ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità sull’onere probatorio incombente sul datore di lavoro, anche quanto all’orario di lavoro e alla contribuzione virtuale in edilizia; ha ritenuto non effettuate preventivamente all’INPS le comunicazioni delle ore di lavoro non prestate per ferie o per permessi non retribuiti o per assenze non giustificate; ha accertato la sostanziale coincidenza di assetti proprietari societari tra l’impresa che aveva effettuato le nuove assunzioni e il precedente datore di lavoro, richiamando, a tal fine, gli elementi valorizzati all’uopo dal tribunale, quali, come emergenti dai verbali ispettivi, l’identica compagine societaria tra la società ricorrente e
le due precedenti (delle quali i lavoratori in riferimento ai quali si controverte erano già dipendenti nei tre mesi precedenti all’entrata in vigore della legge), la medesima sede legale delle tre società, lo svolgimento della medesima attività contrassegnata dallo stesso codice ateco 41.2; in definitiva, per la Corte di merito si era trattato di un mero rientro della forza lavoro nell’ambito del medesimo contesto produttivo.
Ricorre la RAGIONE_SOCIALE – con ricorso affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il quale INPS resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il primo motivo, con il quale si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2969 cod.civ. e dei principi vigenti in materia di onere probatorio, è da rigettare per essere la regola probatoria applicata dalla Corte in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità sull’onere della prova a carico del datore delle ipotesi eccettuative dell’obbligazione contributiva (fra tantissime, Cass. n. 23360/2021 ed ivi ulteriori precedenti).
Il secondo motivo – con il quale la società si duole di violazione dell’art. 1 legge 7 dicembre 1989 n. 389, nullità della sentenza per travisamento della prova, omessa motivazione su di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – è inammissibile per la doppia devoluzione di motivi tra loro incompatibili, quali la nullità della sentenza e la violazione legge, ma ancora più per essere rimasta priva di censure la ratio decidendi improntata anche sulla mancata comunicazione preventiva.
Il terzo motivo, con il quale si devolve violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 118, L. 190/2014, nullità della sentenza per travisamento della prova, omessa motivazione su di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti è, del pari, inammissibile perché non incrina la sentenza impugnata che, con accertamento in fatto insindacabile versandosi in ipotesi di doppia conforme, ha accertato non esservi stato incremento occupazionale.
Infine, non supera il vaglio dell’ammissibilità anche il quarto mezzo, con il quale si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto nonché di ogni altra norma e principio in tema di rapporti e controlli societari ed in materia di onere probatorio, giacché la parte ricorrente si duole di violazione dell e regole di ripartizione dell’ onere probatorio ma, in realtà, risulta acquisita in fatto, con doppia conforme, l’identità , per plurimi profili, tra le tre società.
In conclusione, il ricorso è rigettato.
Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 11.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge spese e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art. 13, co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.