SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 3250 2025 – N. R.G. 00049799 2022 DEL 16 04 2025 PUBBLICATA IL 16 04 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa NOME COGNOME, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49799/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME del Foro di Lucca ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori sito in Camaiore, frazione Capezzano Pianore (LU), INDIRIZZO; C.F.
opponente
contro
(C.F. e P.IVA in persona del Chief Financial Officer e Procuratore Speciale della società dott. giusta procura a rogito Notaio dott. di Milano del 15.03.2022 (rep. n. 3.897 racc. 1.542), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Milano, INDIRIZZO
Oggetto: somministrazione;
Conclusioni:
Parte opponente assente all’udienza del 15.1.2025, ha rassegnato nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo le seguenti conclusioni:
‘Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi supposti, annullare l’opposto decreto perché infondato e comunque dichiararlo inefficace. In denegata ipotesi, qualora Questo Tribunale confermi il decreto ingiuntivo opposto voglia condannare il Dott. a tenere indenne da ogni conseguenza negativa derivante a suo carico dall’accoglimento totale o parziale delle richieste di Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.’… In via istruttoria: Si chiede inoltre l’ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli: 1) ‘DCV il giorno 21 novembre 2022 ha accompagnato il Signor presso lo studio professionale del Dott. .’ 2) ‘DCV il Signor mostrava al Dott. il ricorso per decreto ingiuntivo rice1vuto.’ 3) ‘DCV il Signor riferiva al commercialista di non aver mai richiesto le forniture descritte nelle fatture di cui al decreto ingiuntivo; 4) ‘DCV il Dott. rispondeva di aver effettuato lui stesso gli acquisti per sé, a nome di utilizzando i dati anagrafici e le credenziali del Signor ‘per errore.’ 5) ‘DCV il commercialista precisava che si sarebbe reso disponibile a pagare le somme ingiunte o comunque a trovare una soluzione a saldo e stralcio con i creditori.’
Per parte opposta
‘Piaccia all’Ill.mo Giudice del Tribunale di Avellino ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta così G I U D I C A R E Nel merito: – respingere perché infondate in fatto ed in diritto tutte le domande proposte dall’opponente nei confronti della con l’atto di citazione notificato; condannare l’ somma di € 6.093,54= o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n.231/2001 dalla data del dovuto al saldo effettivo. – In via istruttoria: Laddove il Giudice non ritenesse la causa documentale e matura per la decisione, si chiede: a) che l’Ill.mo Tribunale adito voglia ordinare a parte attrice ai sensi dell’art. 210 c.p.c. l’esibizione della stampa della schermata del cassetto fiscale dell’opponente relativo alle fatture elettroniche ricevute negli anni 2019 e 2020, così da
opposta
verificare la ricezione delle fatture azionate con il d.i. ed in subordine disporre CTU contabile al fine di verificare tali registrazioni. b) Si chiede altresì l’ammissione dei seguenti capitoli di prova orale per testimoni: 1) ‘Vero che le fatture azionate in sede monitoria sono state inoltrate all’opponente tramite lo SDI e risultano correttamente nel sistema di WKI’. Si indica come testimone il dott. , presso Con riserva di dedurre e prod ente, a sensi dell’art.183, sesto comma, c.p.c . Con il favore delle spese e competenze di causa. Salvis iuribus.’
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo dalla società la quale, sul presupposto dell’avvenuta fornitura in favore di dei prodotti descritti nelle fatture allegate al ricorso, ha instato per la condanna di quest’ultimo al pagamento in proprio favore della somma di € 10.093,54 a titolo di corrispettivi contrattuali, oltre agli interessi e alle spese di lite.
Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale, ha proposto opposizione deducendo a) di non avere mai r ichiesto all’opposta i prodotti indicati nel ricorso e di non avere conseguentemente mai ricevuto le relative forniture; b) di aver appreso, dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto, che gli ‘ acquisiti ‘ in parola erano stati effettuati da un terzo, tale commercialista dell’opponente, il quale aveva utilizzato ‘ i dati anagrafici e le credenziali ‘ dell’opponente ‘ per errore’ ; il quale si era reso disponibile a saldare il dovuto. Pertanto, parte opponente ha instato in via principale per la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, per la condanna del predetto
all’uopo direttamente citato in giudizio, a tenere indenne il medesimo opponente ‘ da ogni conseguenza negativa ‘ derivante dall’accoglimento della domanda di pagamento avanzata dall’opposta.
, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità della citazione diretta del terzo da parte dell’opponente e ha dedotto, nel merito: a) l’irrilevanza, rispetto alla propria posizione credito ria delle vicende
intercorse tra l’opponente e il suo commercialista; b) che il titolo della pretesa creditoria azionata in monitorio era costituito dal contratto allegato alla comparsa di costituzione e risposta e sottoscritto dall’opponente (proposta d’o rdine n. 8558974 del 27.11.2019); che in data 26.10.2020 l’odierno opponente aveva avanzato richiesta di rateizzazione della fattura n. 54109486 del 29.11.2019 di € 5.193,00, azionata, insieme all’altra fattura n. 72372420 del 20.11.2020 di € 4.900,54, con il ricorso monitorio; c) l’avvenuto pagamento, dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto, e precisamente in data 20.2.2023, della somma di € 4.000,00 da parte di con causale ‘a cconto pratica Grigore’. Conseguentemente parte opposta ha ridotto la sua pretesa creditoria alla minor somma di € 6.093,54, oltre agli interessi e alle spese di lite.
All’udienza del 7.6.2023, rilevata l’inammissibilità della citazione in giudizio ell’opponente senza previa autorizzazione del Tribunale, è stata disposta la separazione da quella tra , la quale, senza assunzione di del terzo effettuata direttamente da parte d della causa tra e e prove costituend e, è stata trattenuta in decisione all’udienza del 15.1.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Tanto premesso va, innanzitutto, rilevato che parte opposta con la comparsa di costituzione e risposta ha espressamente ridotto la sua pretesa creditoria alla minor somma di € 6.093,54, in relazione al pagamento parziale effettuato medio tempore da , di guisa che, già solo per questa ragione e salvo quanto appresso si dirà sulla fondatezza dell’opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Ciò posto, deve poi osservarsi che, alla prima udienza, parte opponente ha espressamente disconosciuto ai sensi dell’art. 214 c.p.c. il contratto depositato con la comparsa di costituzione e risposta ed indicato
dall’opposta quale titolo della su pretesa creditoria, negando espressamente la riconducibilità a sé della sottoscrizione ivi apposta.
A fronte di tale specifico e rituale disconoscimento, parte opposta ha omesso di chiedere la verificazione della sottoscrizione, con ciò rinunciando ad avvalersi del documento contrattuale in parola.
Ne consegue che la proposta d’ordine del 27.11.2019 sopra citata non può essere posta a fondamento della presente decisione.
Al riguardo, giova osservare che seppure è vero che, come dedotto dall’opposta, il contratto in base al quale sono state emesse le fatture azionate in monitorio non è un contratto formale, cionondimeno, nella fattispecie in esame, l’opposta ha spec ificamente individuato nel contratto disconosciuto la fonte negoziale del diritto di credito preteso nei confronti di di guisa che, una volta esclusa l’efficacia probatoria di tale documento contrattuale (e non avendo l’opposta nean che allegato l’esistenza di un ulteriore e diverso titolo negoziale giustificativo della pretesa de qua ), non può dirsi assolto da parte della medesima opposta l’onere probatorio in ordine al titolo della sua pretesa creditoria.
E dovendosi escludere, peraltro in assenza di specifiche allegazioni fattuali al riguardo, che la fonte negoziale del credito azionato in monitorio possa ravvisarsi nella comunicazione e-mail del 26.10.2020; comunicazione che, comunque, stante il suo asettico contenuto (‘ buongiorno, con la presente siamo a richiedere un rateizzo della fattura n. 54109486 del 29.11.2019 ‘) neppure può qualificarsi in termini di riconoscimento di debito.
E dovendosi, ancora, rilevare come la ricostruzione fattuale offerta dall’opponente relativa all’as senza di qualsivoglia rapporto contrattuale tra l’odierno opponente e la società opposta, trova conferma, da un lato, nella eccentricità delle prestazioni indicate nelle fatture in atti rispetto all’attività svolta dall’opponente come descritta nell’atto d i citazione e, da altro lato, nel
fatto che la convenuta ha accettato il pagamento parziale ad opera del terzo, riducendo proporzionalmente la pretesa azionata in giudizio, altresì omettendo di chiedere la verificazione della sottoscrizione disconosciuta d all’opponente.
Pertanto, alla luce di tutto quanto detto, non avendo l’opposta assolto all’onere probatorio sulla stessa gravante in ordine all’esistenza di uno specifico titolo negoziale giustificativo della pretesa creditoria avanzata nei confronti di deve accogliersi l’opposizione proposta da quest’ultimo, con conseguente revoca dell’ordinanza ingiunzione emessa in corso di causa con provvedimento del 7.6.2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, alla non elevata complessità delle questioni alla stessa sottese ed all’effettiva attività processuale svolta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie l’opposizione proposta da e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
– condanna alla rifusione in favore di
delle spese di lite, liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 2.700,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 16.4.2025
La Giudice NOME COGNOME