Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12073 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12073 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14008 R.G. anno 2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
contro
ricorrente nonché contro
RAGIONE_SOCIALE ;
intimata
avverso la SENTENZA n. 1913/2021 emessa da CORTE D’APPELLO ROMA.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Si ricava dalla sentenza impugnata che RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno convenuto in giudizio Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. onde sentire accertata la nullità di alcune clausole di un contratto di conto corrente assistito da apertura di credito -rapporto, questo, per le cui posizioni debitorie era stata prestata fideiussione -e sentire condannata la banca convenuta alla ripetizione di quanto indebitamente riscosso in costanza di tali rapporti.
Nella resistenza di Monte dei Paschi le domande attrici sono state respinte.
Il successivo gravame è stato disatteso dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 15 marzo 2021. Ha osservato detta Corte che a fronte di una domanda di ripetizione di indebito proposta dal correntista, questi ha l’onere, che nel caso di specie non era stato soddisfatto, di produrre in giudizio i contratti e gli estratti conto inerenti al rapporto, al fine di consentire al giudice l’esatta ricostruzione del medesimo; ha inoltre rilevato che gli appellanti non avevano reiterato l’istanza di esibizione e che quindi la richiesta consulenza tecnica era da considerarsi meramente esplorativa.
-Ricorrono per cassazione, con un unico motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE COGNOME. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE -rappresentata da
RAGIONE_SOCIALE cessionaria del credito relativo al saldo di conto corrente, garantito da fideiussione.
E’ stata formulata, da parte del Presidente della sezione, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Vi è memoria della parte istante.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La proposta ha il tenore che segue:
«’unico motivo deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto gli attori avevano lamentato nell’atto di citazione l’assenza dei contratti e depositato gli estratti conto (sia pure per due trimestri, su un totale di dodici anni di rapporto), allegando l’esistenza di condizioni contrattuali invalide, quanto alla pattuizione dei tassi usurari e all’anatocismo: dunque, il Giudice del merito doveva considerare che, nel giudizio di ripetizione di indebito, il correntista può assolvere il proprio onere probatorio producendo i soli estratti conto, dai quali emerga sia l’avvenuto pagamento sia l’assenza di causa debendi , in tal modo evitandosi di onerare il correntista della produzione di un contratto di cui egli nega l’esistenza ;
«i l ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., non avendo illustrato, neppure in sintesi, il contenuto della sentenza impugnata, per il principio secondo cui il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. richiede, per ogni motivo, l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (Cass., sez. lav., 18-08-2020, n. 17224; Cass., sez. VI, 14-05-RAGIONE_SOCIALE, n. 11603, fra le altre);
«il motivo è altresì inammissibile, perché, nel sostenere un
contenuto dell’atto di citazione diverso da quello riportato nella sentenza impugnata -la quale discorre sempre di nullità delle singole clausole del contratto di conto corrente, e non della mancanza di questo -non assolve all’onere dei ricorrenti di dedurre in modo specifico, ex art. 366 c.p.c., che tale questione era stata portata innanzi al giudice di appello: invero, essi si limitano ad affermare di avere evidenziato, nell’atto di citazione in primo grado, ‘ che non risulta alcun contratto di apertura dei conti né sottoscrizione delle condizioni economiche ‘ (v. p. 4 del ricorso), ma non deducono di avere portato la questione della inesistenza di qualsiasi contratto per iscritto al giudice di appello;
«pertanto, la questione si palesa inammissibile in cassazione, perché, qualora una determinata questione giuridica -che implichi un accertamento di fatto -sia stata ignorata dal giudice di merito, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione ( e multis , Cass. 25 gennaio 2021, n. 1550; Cass. 25 gennaio 2021, n. 1542; Cass. 25 gennaio 2021, n. 1526; Cass. 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass. 21 gennaio 2021, n. 1082; Cass. 15 dicembre 2020, n. 28646);
« inoltre, il motivo è inammissibile perché i ricorrenti, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge ex artt. 115 e 116 c.p.c., o di violazione delle regole sulla prova, in verità finiscono per richiedere alla Corte di legittimità una rivisitazione della fattispecie concreta, già scrutinata dai giudici del merito, tramite la lettura degli atti istruttori: rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il ‘ convincimento ‘ e l’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione ( e multis , Cass. 15.4.2021, n. 10029;
Cass. 17.2.2021, n. 4172; Cass. 22.1.2021, n. 1341; Cass. 4.5.2020, n. 8444; Cass. 10.3.2020, n. 6692; Cass. 6.3.2019, n. 6519; Cass. 5.2.2019, n. 3340; Cass. 14.1.2019, n. 640; ed ancora Cass. n. 11176/2017; Cass. n. 20802/2011; Cass. n. 42/2009)».
Ai rilievi svolti nella nominata proposta merita aggiungere quanto segue.
La Corte di appello ha rilevato che gli appellanti erano onerati della prova dei contratti.
Parte ricorrente assume che la banca non aveva prodotto i contratti e non ne aveva affermato l’esistenza. Il dato è confermato in memoria, ove si assume che «a fronte di una specifica contestazione da parte del correntista circa l’inesistenza dei contratti , la banca, dal canto suo, non ha mai sostenuto l’esistenza di tali contratti, essendosi sempre limitata ad eccepire l’onere di relativa allegazione in capo al correntista».
Tale enunciato non risulta tuttavia circostanziato avendo riguardo a quanto la parte controricorrente aveva dedotto al momento della sua costituzione in giudizio: non è stato, cioè, chiarito, nel rispetto del principio di autosufficienza, se il punto dell’inesistenza di contr atti scritti potesse considerarsi pacifico in causa. Vale rammentare che l’onere del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione -valido, oltre che per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, anche per quello di cui all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. -sussiste anche quando si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum , in quanto non contestata (Cass. 23 luglio 2009, n. 17253).
Mancando l’evidenza della non contestazione quanto alla conclusione del contratto scritto, resta fermo che erano i ricorrenti, attori in ripetizione, a dover dare la prova dell’inesistenza di una giusta causa dell’attribuzione patrimoniale e quindi de ll’assenza dei contratti (Cass. 19 gennaio 2022, n. 1550) . Infatti, l’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un
diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere: in tal caso, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. 22 marzo 2021, n. 8018; Cass. 6 giugno 2012, n. 9099; cfr. pure Cass. 17 luglio 2019, n. 19171).
A fronte di tale rilievo, la denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. non trova riscontro: e poiché parte ricorrente nulla ha argomentato quanto alle prove da cui avrebbe dovuto desumersi il dato della mancata conclusione dei contratti (soffermandosi sulla sola circostanza per cui l’evenienza in questione sarebbe stata pacifica in causa: ciò che, come si è visto, è affidato a un ‘allegazione priva della necessaria specificità), il ricorso non può trovare accoglimento.
In ragione dell’omesso adempimento dell’onere probatorio riferito alla mancata stipula dei contratti, restano assorbite le deduzioni svolte con riguardo agli estratti conto. I ricorrenti non deducono, infatti, che la prova delle movimentazioni del conto potesse supplire all’asse nte documentazione di ciò che la banca avrebbe potuto loro addebitare.
─ Il ricorso è in conclusione inammissibile
─ Le spese processuali seguono la soccombenza.
Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.. Le dette disposizioni, cui fa rinvio l’art. 380bis c.p.c., sono difatti immediatamente applicabili giusta il comma 1 dell’art. 35 del d,lgs. n. 149/2022 ai giudizi ─ come quello in esame ─ introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio (Cass.
Sez. U. 27 settembre 2023, n. 27433, in motivazione).
Vale, poi, rammentare quanto segue: in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis , comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) ─ che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. ─ codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540).
In tal senso, la parte ricorrente va condannata, nei confronti di quella controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 6 .000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2. 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 6.000,00 in favore della parte controricorrente, e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione