Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1374 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1374 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31809/2021 R.G. proposto da :
COMUNE COGNOME, in persona del Sindaco elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (NNCPQL43R26I234C) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso l’ ORDINANZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 168/2021 depositata il 15/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Il Comune ha impugnato con due motivi l’ordinanza del 15.10.2021 della Corte di appello di Napoli che ha rigettato la sua opposizione alla stima effettuata dal Collegio peritale di cui all’art.21 del D.P.R. 327 del 2001 relativa ad un fondo espropriato a NOME COGNOME. La Corte d’appello di Napoli ha ritenuto infondata la eccepita invalidità della perizia per difetto di qualifiche di uno dei componenti del collegio peritale (l’agronomo COGNOME) in quanto quest’ultimo non sarebbe iscritto nell’albo dei periti e dei consulenti tecnici del Tribunale, nè accademico. La Corte d’appello ha osservato che detta eccezione non è mai stata sollevata prima della conclusione delle operazioni peritali e comunque non è stata provata limitandosi a dedurre che non risulta il possesso di titoli.
Quanto al resto, la Corte d’appello ha rilevato che i terreni espropriati sono classificati come strade e che l’esproprio era finalizzato all’esecuzione da parte del Comune della strada comunale di collegamento tra l’interporto e lo svincolo autostradale e che tenendo conto del valore del compendio alla data dell’espropriazione, ma della destinazione urbanistica dei terreni antecedenti al 2007, risultano corrette le stime del collegio peritale.
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione. Ha resistito con controricorso NOME COGNOME In data 8.1.2024 è stata formulata la proposta di definizione accelerata ex art 380-bis c.p.c.
Il Comune ha chiesto la decisione, successivamente depositando memoria. Il controricorrente ha depositato memoria.
RITENUTO CHE
1.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia ex art.360, n.3, c.p.c. violazione degli artt.21, commi 5 e 9, quanto alla nomina del terzo arbitro da parte del Presidente del Tribunale, caduta su di un soggetto, il dott. NOME COGNOME che non possedeva le qualifiche richieste dalla legge (professore
universitario in materia di estimo o consulente tecnico iscritto nell’albo del Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere)
2.- Con il secondo motivo, proposto ex art.360, n.3 e n.5, c.p.c., il ricorrente denuncia violazione dell’art.32 del d.p.r. 327/2001 per l’errata quantificazione dell’indennità in relazione all’errato inquadramento urbanistico del terreno, nonché omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. Secondo il ricorrente l’area espropriata al Vertuccio era stata oggetto di un secondo esproprio, basato su di una diversa dichiarazione di pubblica utilità, dopo che era stato adottato il piano urbanistico di attuazione del 5.3.2009 approvato con decreto sindacale del 28.9.2011 che aveva comportato che la destinazione originaria del terreno era stata riclassificata come zona destinata a infrastrutture primarie del PRG perdendo la destinazione sostanzialmente edificabile.
2.- La proposta di definizione accelerata ha rilevato la inammissibilità di entrambi i motivi che non si confrontano adeguatamente con le ragioni decisorie esposte dalla Corte d’appello.
3.- La proposta è condivisibile.
3.1.- Per quanto riguarda la qualificazione professionale del perito, la Corte d’appello ha correttamente rilevato che limitarsi a dire ‘non risulta’ che il perito abbia le qualifiche richieste non costituisce neppure un’eccezione, meno che mai assistita da un principio di prova, che in questo caso agevolmente poteva offrirsi producendo l’albo dei consulenti tecnici e dei periti del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Nella memoria controparte afferma che si tratta di una circostanza non contestata e quindi non bisognevole di prova. Tuttavia deve osservarsi che, come ha rilevato La Corte d’appello, la parte aveva l’onere di proporre in primo luogo una eccezione specifica e non limitarsi a dichiarare incidentalmente che
‘non risulta’ che il perito non abbia le qualifiche richieste. Ove la parte non puntualizzi la propria eccezione e non la specifichi, l’onere di contestazione di controparte non può esplicarsi adeguatamente. Il principio di non contestazione postula infatti che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all’onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l’altra parte è tenuta a prendere posizione (Cass. n. 21075/2016; Cass. n. 10629/2024).
Onere di allegazione che, secondo il giudizio della Corte d’appello, non è stata soddisfatto; con questa ratio decidendi la parte non si confronta, dando per scontato di avere soddisfatto gli oneri processuali su di essa incombenti.
3.2- Quanto al resto, sul primo motivo, deve qui ricordarsi, in conformità alla proposta, che secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l’applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all’art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio dell’azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. n. 8018 del 22.3.2021).
3.3.- Il secondo motivo è del pari inammissibile posto che, come correttamente evidenzia la proposta di definizione accelerata,
la parte fa riferimento ad atti e documenti di cui non vi è menzione nell’ordinanza impugnata ove la ricostruzione del fatto e della vicenda espropriativa è esposta diversamente e in relazione alle premesse in fatto sulla destinazione urbanistica dei terreni si ritiene che il vincolo che interessa i terreni espropriati fosse un vincolo espropriativo e non conformativo. Il ricorrente non riferisce quando e come siano stati dedotti e prodotti nel giudizio di merito i documenti che comproverebbero la sua ricostruzione dei fatti e sottoposti al contraddittorio delle parti e dove e come sarebbe stato sottoposto al giudice di merito il (preteso) fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso. Anche nella memoria ci si limita ad a ribadire apoditticamente che vi sono dei profili in di cui la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto ma senza precisare in che termini e quando sono stati sottoposti al giudice del merito.
3.4.Va qui richiamata la costante giurisprudenza di legittimità già citata nella proposta di definizione accelerata secondo la quale qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa. (Cass. n. 32804 del 13.12.2019; Cass. n. 2038 del 24.1.2019; Cass. n. 25319 del 25.10.2017; Cass. , n. 8206 del 22.04.2016; Cass. n. 7048 del 11.4.2016). Ed inoltre, come già ricordato nella proposta, qualora il ricorrente lamenti il vizio di cui all’art 360 n.5 c.p.c. il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il
«dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. un., 7.4.2014, n. 8053).
4.- Il ricorso è quindi inammissibile, in conformità alla proposta, e alle ragioni in essa esposte. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art.380 -bis, comma 3, c.p.c., se la parte ha chiesto la decisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, debbono trovare applicazione il terzo e il quarto comma dell’articolo 96 c.p.c., regola questa, a cui, in questo caso non vi è ragione alcuna di derogare, trattandosi decisione in tutto conforme alla proposta stessa.
Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (ordinanze n.28619, 27195 e 27433 del 2023) la novità normativa contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00 (art. 96 quarto comma); risulta così « codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale, tant’è
che la opzione interpretativa, sulla disciplina intertemporale, ne ha fatto applicazione -in deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 35 comma 1 del d.lgs. n. 149/2022 ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1°.1.2023 per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio; anche ai fini della reattività ordinamentale , l’istituto integra il corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al D. Lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo).»
Il ricorrente deve quindi essere condannato al pagamento, a favore della controparte, ex art.96, comma 3, di una somma equitativamente determinata in misura pari all’importo delle spese processuali nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad € 2.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidate nella somma di € 8.000,00 per compensi, € 200,00 per spese non documentabili , oltre spese generali, e accessori di legge, nonché al pagamento della somma di € 8.000,00 ex art.96, comma 3, c.p.c. Condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad € 2.500,00 ex art.96, comma 4, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 08/01/2025.