SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BARI N. 1733 2025 – N. R.G. 00000578 2024 DEPOSITO MINUTA 01 12 2025 PUBBLICAZIONE 01 12 2025
R.G. N. 578/2024
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell’udienza collegiale , che qui devono intendersi riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato,
conveniva in giudizio, innanzi al
Tribunale di Foggia,
e la
rispettivamente proprietario e
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d’Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d’ordine 578 dell’anno 202 4, avverso la sentenza n. 1038/2022 emessa dal Tribunale di Foggia, pubblicata il 18.03.2024
TRA
(C.F.:
), elettivamente domiciliato in Faeto (FG)
C.F.
alla INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Altamura INDIRIZZO) alla INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti P.
APPELLATA
Nonché CONTRO
RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE dell’autovettura tipo Audi, TARGA_VEICOLO, al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subìti.
1.1 Nello specifico, l’attore deduceva che in data 19.12.2016, alle ore 18.30 circa, si trovava a piedi, nell’abitato di Vieste, fermo sulla INDIRIZZO, in prossimità dell’Hotel Cristallo, allorquando veniva investito dal conducente dell’autovettura di proprietà del che, nell’effettuare una manovra di parcheggio in retromarcia, non avvedendosi della sua presenza, lo urtava facendolo cadere rovinosamente al suolo, passandogli sulla gamba sinistra e provocandogli quindi gravi lesioni personali.
1.2 Si costituiva in giudizio la in persona del proprio legale rappresentante pro tempore chiedendo, preliminarmente, fissare una nuova udienza allo scopo di consentire la chiamata in causa del terzo, , presunto conducente del veicolo investitore, e, nel merito, il rigetto della domanda attorea per infondatezza, con vittoria di spese e competenze di causa.
1.3 , seppur regolarmente citato in giudizio, non si costituiva sicchè veniva dichiarato contumace.
1.4 Con provvedimento del 28.10.2019, il G.U. rigettava l’istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti del conducente dell’autovettura Audi, TARGA_VEICOLO ‘… non ricorrendo una ipotesi di litisconsorzio necessario. …’
1.5 Espletata l’attività istruttoria (prove orali, acquisizione documenta le e CTU), il G.U. del Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 982/2024 emessa in data 5.04.2024, così statuiva: ‘ 1) rigetta la domanda e per l’effetto condanna il a rimborsare ad , in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 7.052,00, per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge; 2) nulla sulle spese per il rapporto con il convenuto ; 3) le spese di CTU, ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del CTU, sono da intendersi poste a carico esclusivo dell’attore, quale parte soccombente, con il conseguente diritto di parte convenuta di ripetere quanto già versato o che verrà versato al professionista in forza del decreto di liquidazione.’.
1.6 In particolare, il Tribunale riteneva che l’attore non fosse riuscito a provare la dinamica del sinistro, stante la contraddittorietà sia tra quanto dallo stesso dichiarato nei propri scritti difensivi e quanto poi riferito al proprio consulente tecnico di parte , sia tra quanto dichiarato dall’unico presunto teste oculare, tale in sede stragiudiziale e poi in sede di escussione testimoniale. Il giudice di prime cure, peraltro, riteneva che neppure la CTU ammessa fosse riuscita a superare ‘… l’assenza di chiarezza sulla parte del corpo effettivamente attinta dal mezzo nell’impatto (gamba o piede, secondo le diverse ricostruzioni date dall’attore ) …’. Infine, condannava l’attore al pagamento in favore dell’
delle spese e competenze di lite nonché delle spese di CTU.
Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha interposto appello innanzi a questa Corte chiedendo, per i motivi di seguito indicati, accogliersi le seguenti conclusioni: ‘-in via principale e nel merito , accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 982/24 emessa dal Tribunale di Foggia , prima Sezione Civile, Giudice AVV_NOTAIO, nell’ambito del giudizio N.R.G. 6515/2018, depositata in cancelleria in data 8.4.24,notificata il 11.4.24, accogliere tutte le conclusioni avanzate nell’atto di citazione nel giudizio di primo grado che qui si hanno per riportate e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall’appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto …’, con vittoria di spese e competenze di causa.
2.1 Con comparsa depositata il 3.10.2024, si è costituito in giudizio la in persona del rappresentante legale pro tempore, chiedendo il rigetto dell’appello in quanto infondato e non provato, con conferma della sentenza gravata, con vittoria di spese e competenze di causa.
2.2 Benchè ritualmente citato nel presente grado di giudizio, , non è costituito sicchè deve essere dichiarato contumace.
2.3 All’udienza del 12.11.2025, svolta mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l’appellante eccepisce una errata valutazione delle prove e una falsa applicazione delle norme di diritto laddove il giudice di prime cure ha ritenuto contraddittorie
le dichiarazioni dell’unico teste oculare, . Al contrario, secondo la prospettazione difensiva di parte appellante, il teste ha reso, dapprima in sede stragiudiziale e poi, in sede giudiziale, dichiarazioni sovrapponibili. Il giudice di prime cure, peraltro, ha pure errato nel ritenere che parte attorea non avrebbe chiarito su quale parte del corpo l’autovettura del sig. lo avrebbe investito in quanto lo stesso avrebbe ben individuato la parte del corpo attinta, poi riferita sia al proprio consulente tecnico di parte, sia al CTU nominato in primo grado. Il Tribunale avrebbe inoltre errato nella parte in cui non ha valorizzato: – la dichiarazione testimoniale del teste di parte attrice, tale , che seppure non ha assistito al sinistro, comunque ha dichiarato di aver visto il giacere a terra; – la consulenza tecnica di parte e la CTU che hanno confermato la compatibilità delle lesioni subite con la dinamica rappresentata; – le dichiarazioni rese dallo stesso attore al primo accesso al PS dell’ospedale di Vieste, al secondo accesso al PS dell’ospedale di Manfredonia, nonché a quelle poi riportate nella cartella clinica dell’ospedale di San Giovanni Rotondo che fanno fede fino a querela di falsa poiché rese a pubblico ufficiale.
Il motivo è infondato.
A parere di questa Corte, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che l’attore non avesse assolto l’onere probatorio posto a suo carico ex art. 2697 c.c. in quanto effettivamente, gli esiti dell’istruzione probatoria non permettono di accertare con sufficiente chiarezza le modalità di accadimento del sinistro, con quale parte del mezzo il conducente del veicolo Audi avrebbe investito l’appellante , quale parte del corpo sarebbe stata schiacciata dall’autovettura stessa nonchè quale soggetto avrebbe poi trasportato il al RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, generica appare la descrizione del sinistro rappresentata nell’atto di citazione laddove l’attore : -non identifica il conducente del veicolo investitore che lo avrebbe poi addirittura accompagnato al P.S.; – non specifica con quale parte del mezzo sarebbe stato attinto ma si limita a sostenere che ‘…. intento a parcheggiare in retromarcia, lo investiva facendolo rovinare a terra …’; -non evidenzia che sui luoghi vi era la presenza di un suo conoscente, tale che avrebbe assistito al sinistro e lo avrebbe poi soccorso ma deduce che ‘… il conducente l’autovettura immediatamente prestava i primi soccorsi unitamente ad alcuni passanti ….’.
A tal proposito proprio le dichiarazioni del l’unico teste oculare di parte attorea, , devono ritenersi generiche e contraddittorie come correttamente rilevato dal giudice di prime cure. Il teste, infatti, ha dichiarato di trovarsi ‘… dall’altra parte del marciapiede….’, ma che ‘… il conducente l’autovettura all’inizio non si era accorto di aver investito l’attore …. e gli bussai forte contro il
finestrino….’. (cfr verbale udienza del 2.10.2020 -pag. 1). O rbene, non appare verosimile che pur trovandosi dall’altra parte del marciapiede sia, poi, comunque riuscito , nello stesso istante, ad allertare il conducente del mezzo, bussando contro il finestrino. Pe raltro, l’attore sostiene nell’atto di citazione di trovarsi ‘ … fermo a piedi ….’, mentre il teste escusso rileva che , nel momento in cui veniva investito, non era fermo ma piuttosto ‘… quando mi vide egli mi venne incontro …..e il conducente della vettura fece una manovra repentina in retromarcia …’ .
Tali discrepanze sulla dinamica del sinistro, inficiano seriamente l’attendibilità del teste, e ciò anche volendo prescindere dalla omissione dell’indicazione del nominativo nell’atto introduttivo di primo grado che indubbiamente non implica di per sé alcuna decadenza. A tanto si aggiunga che non può non apparire quanto meno singolare che l’attore non abbia sin da subito riferito di essere stato soccorso da un suo conoscente, piuttosto che dal conducente del veicolo investitore e da ‘… alcuni passanti …’. (cfr. atto di citazione di primo grado pag. 1). Non è chiaro, peraltro, da chi sarebbe stato poi trasportato al P.S. dell’ospedale di Vieste; in particolare, il sostiene di essere stato accompagnato dal conducente del mezzo, mai, tuttavia, dallo stesso identificato, mentre il teste ha dichiarato che proprio l’ gli avrebbe chiesto di accompagnare il suo amico ancora a terra dolorante, presso il P.S.
A proposito , l’attore, nell’atto introduttivo sostiene di essere stato immediatamente soccorso dal conducente del mezzo e, poi, dallo stesso accompagnato al P.S. dell’ospedale di Vieste.
Tale assunto risulta smentito da quanto dichiarato dal teste di parte attorea escusso, , della cui attendibilità non vi sono ragioni per dubitare, che ha dichiarato di non aver assistito al sinistro ma che ‘… ad un certo punto vidi una persona a terra vicino al marciapiede …. sentii bussare al finestrino da parte di un uomo …che mi disse che la persona era stata investita …Questa stessa persona mi riferì che c’era stato un investimento, ma non so altro, né ho visto chi lo avesse investito …’. (cfr verbale udienza del 22.03.2021 -pag. 1 -2) e che, dunque, il conducente del mezzo non era presente nonostante il fosse ancora ‘… a terra vicino al marciapiede …’.
Singolare appare pure, considerata la gravità delle lesioni subite, che non siano state chiamate né le autorità preposte, né il 118 al fine di identificare tutti i soggetti presenti e di trasportare il presso il P.S..
Inoltre, prive di fondamento sono le doglianze di parte appellante laddove sostiene che le dichiarazioni rese al primo accesso al RAGIONE_SOCIALE soccorso di Vieste, al secondo ed immediato accesso al RAGIONE_SOCIALE soccorso di Manfredonia nonché riportate nella cartella clinica dell’ospedale di San Giovanni Rotondo , siccome rese a pubblico ufficiale, farebbero fede fino a querela di falso.
Orbene, al sol fine di fare chiarezza sui principi che regolano gli atti pubblici avente fede privilegiata, è qui d’uopo evidenziare che secondo il disposto di cui all’art. 2700 c.c. ‘ L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. ‘. E’ pacifico, dunque, che la ‘ piena prova ‘ non riguarda anche il contenuto sostanziale delle dichiarazioni fornite dalle parti, in quanto il pubblico ufficiale rogante non potrebbe garantire che le parti in questione abbiano affermato il vero.
Pertanto, le dichiarazioni del seppur rese, in ospedale, a pubblico ufficiale, non possono certamente qualificarsi come ‘ facente prova sino a querela di falso ‘ ai sensi dell’art. 2700 c.c., in quanto il sinistro non risulta né avvenuto in presenza dei medici del RAGIONE_SOCIALE soccorso, né gli stessi ne potrebbero garantire la genuinità.
3.1 Con il secondo motivo di appello, la difesa di impugna la sentenza per la ‘ mancata valutazione della condotta di guida del conducente l’autovettura ‘ in quanto il giudice di prime cure ha completamente omesso di valutare il comportamento di guida dell’automobilista investitore che ha violato le norme del codice della strada in materia di prudenza.
Il motivo deve ritenersi assorbito dalla motivazione che precede in ordine al mancato assolvimento dell’onere probatorio posto a carico dell’appellante circa l’effettiva dinamica del sinistro.
Da quanto innanzi esposto, consegue il rigetto integrale dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente giudizio sono a carico dell’appellante secondo il criterio della soccombenza e a favore delle parti appellate e vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M. n. 147/2021 (causa valore indeterminabile – esclusa la fase di trattazione in quanto dall’esame degli atti non risulta che sia stata svolta attività difensiva).
Per effetto dell’odierna decisione (rigetto integrale d’appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da atto di citazione ritualmente notificato in data 11.04.2024 nei confronti di
in persona del suo procuratore ad negotia e di avverso la sentenza n. 982/2024 del Tribunale di Foggia, pubblicata l’8 .04.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l’appello e, per effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna l’ appellante alla rifusione in favore dell’appellata, alle spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in complessivi €. 5000,00 per onorari, oltre rimborso forfetario delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dichiara che per effetto dell’odierna decisione (rigetto integrale d’appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico degli appellanti dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, del 26.11.2025.
Il Consigliere estensore
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME