Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28596 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 28596  Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/10/2025
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
FILIPPO NOME‘COGNOME
Consigliere- COGNOME.
NOME NOMECOGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 10950/2021 proposto da:
VERDE  ZOO  DI  LIUZZA  DIEGO  ROBERTO,  in  persona  del  titolare, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ,  per  procura speciale in atti;
-ricorrente-
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t.,  rappres. e di fesa dall’AVV_NOTAIO , per procura speciale in atti;
-controricorrente-
 avverso  la  sentenza  n.  2857/2020  emessa dalla  Corte  d’Appello  di Bologna, depositata il 27.10.2020;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 10.10.2025 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO COGNOME.
omesso tentativo di mediazione; improcedibilità.
Ud. 10/10/2025 CC Cron. R.G.N. 10950/2021
RILEVATO CHE
In  accoglimento  del  ricorso  monitorio  depositato  dalla  Banca  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., il Tribunale di Reggio Emilia, con decreto immediatamente esecutivo  emesso in data 15.11.2018 e notificato il 22.11.2018,  ingiunse a NOME COGNOME, in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , di pagare alla parte ricorrente la somma di € 440.428,00, oltre interessi e spese.
Il COGNOME proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo che il contratto di finanziamento, in forza del quale era stato chiesto ed ottenuto il decreto, era nullo in quanto privo di causa ex art. 1418 c.c., non essendo state rispettate tutte le condizioni di legge nel procedimento di calcolo del saldo dare/avere determinato dalla banca. Con la sentenza pubblicata il 18.11.2019, il Tribunale di Reggio Emilia, dichiarava improcedib ile l’opposizione al decreto ingiuntivo , non essendo stato esperito il tentativo di mediazione dall’opponente, né dall’opposta, pur essendo stato concesso il relativo termine di legge di gg.15.
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza depositata il 27.10.2020, in riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto opposto e, accogliendo la domanda subordinata della banca, condannava l’appellante al pagamento del debito accertato nei confronti della Banca, pari a euro 430.236,60 considerando la somma originariamente ingiunta e sottraendone le commissioni di massimo scoperto (440.428,00 -10.191,40) oltre interessi legali dalla domanda al saldo, osservando che: premessa l’improcedibilità dell’ opposizione per la mancata mediazione, Credem aveva chiesto in subordine che il proprio credito fosse comunque dichiarato certo, liquido ed esigibile, eventualmente
anche quale ripetizione dell’indebito, con conseguente condanna dell’appellante  al  pagamento  della  medesima  somma ; l’appello  non riguardava  alcuna  questione  di  merito,  ma  sola  la  questione  se  la mancata  procedura  di  mediazione  comportasse l’improcedibilità  della domanda e la conseguente caducazione del decreto ingiuntivo opposto; l’appellata aveva insistito per l’accertamento del proprio credito .
RAGIONE_SOCIALE NOME ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza, con due motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RITENUTO CHE
Il  primo  motivo  denunzia  violazione  o  falsa  appl icazione  dell’art.  5, comma 4, d.Lgs. 28/2010 , per non aver la Corte d’appello ritenuto che l’attivazione  dell a  mediazione  spettasse  al  creditore  opposto  e  che, quindi, il mancato esperimento del tentativo comportasse la perdita di efficacia  del  decreto  ingiuntivo  e  la  definitiva  liberazione  del  debitore dall’obbligo di pagamento .
Il  secondo motivo denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, 2, 2 bis, 5 del d.lgs. 28/2010 per  aver  la  Corte  d’appello accolto la domanda formulata in subordine dalla banca, nonostante la revoca del decreto opposto, e considerando che l’istituto di credi to non aveva proposto appello incidentale.
Il primo motivo è fondato.
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1bis , del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al
citato comma 1bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (SU, n. 19596/2020; n. 159/2021).
Pertanto, erroneamente la Corte d’appello , dopo avere revocato in base il  decreto  ingiuntivo  per  il  mancato  esperimento  della  procedura  di mediazione, anziché  dichiarare  l’improcedib ilità  della  domanda,  ha deciso nel merito, accogliendo la suddetta domanda di condanna.
Dato  che  la  causa  non  richiede  ulteriori  accertamenti  di  fatto,  in conformità  della  richiamata  giurisprudenza,  può  essere  decisa  nel merito, dichiarando l’improcedibilità della domanda; non essendo infatti stata promossa la procedura di mediazione, la domanda di condanna, una  volta  che  si  è  instaurato  l’ordinario  giudizio  di  c ognizione,  resta improcedibile.
Il secondo motivo è da considerare assorbito.
Considerando la particolarità della fattispecie, caratterizzata dall’intervento della giurisprudenza determinante per la risoluzione della controversia in prossimità della decisione di appello, le spese dei giudizi di merito e di legittimità vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la  causa  nel  merito,  dichiara  improcedibile  la  domanda  proposta  dal RAGIONE_SOCIALE con il ricorso monitorio.
Dichiara compensate le spese dei giudizi di merito e di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME