Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28596 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28596 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/10/2025
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
FILIPPO NOME‘COGNOME
Consigliere- COGNOME.
NOME NOMECOGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 10950/2021 proposto da:
VERDE ZOO DI LIUZZA DIEGO ROBERTO, in persona del titolare, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO , per procura speciale in atti;
-ricorrente-
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., rappres. e di fesa dall’AVV_NOTAIO , per procura speciale in atti;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 2857/2020 emessa dalla Corte d’Appello di Bologna, depositata il 27.10.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10.10.2025 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO COGNOME.
omesso tentativo di mediazione; improcedibilità.
Ud. 10/10/2025 CC Cron. R.G.N. 10950/2021
RILEVATO CHE
In accoglimento del ricorso monitorio depositato dalla Banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., il Tribunale di Reggio Emilia, con decreto immediatamente esecutivo emesso in data 15.11.2018 e notificato il 22.11.2018, ingiunse a NOME COGNOME, in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , di pagare alla parte ricorrente la somma di € 440.428,00, oltre interessi e spese.
Il COGNOME proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo che il contratto di finanziamento, in forza del quale era stato chiesto ed ottenuto il decreto, era nullo in quanto privo di causa ex art. 1418 c.c., non essendo state rispettate tutte le condizioni di legge nel procedimento di calcolo del saldo dare/avere determinato dalla banca. Con la sentenza pubblicata il 18.11.2019, il Tribunale di Reggio Emilia, dichiarava improcedib ile l’opposizione al decreto ingiuntivo , non essendo stato esperito il tentativo di mediazione dall’opponente, né dall’opposta, pur essendo stato concesso il relativo termine di legge di gg.15.
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza depositata il 27.10.2020, in riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto opposto e, accogliendo la domanda subordinata della banca, condannava l’appellante al pagamento del debito accertato nei confronti della Banca, pari a euro 430.236,60 considerando la somma originariamente ingiunta e sottraendone le commissioni di massimo scoperto (440.428,00 -10.191,40) oltre interessi legali dalla domanda al saldo, osservando che: premessa l’improcedibilità dell’ opposizione per la mancata mediazione, Credem aveva chiesto in subordine che il proprio credito fosse comunque dichiarato certo, liquido ed esigibile, eventualmente
anche quale ripetizione dell’indebito, con conseguente condanna dell’appellante al pagamento della medesima somma ; l’appello non riguardava alcuna questione di merito, ma sola la questione se la mancata procedura di mediazione comportasse l’improcedibilità della domanda e la conseguente caducazione del decreto ingiuntivo opposto; l’appellata aveva insistito per l’accertamento del proprio credito .
RAGIONE_SOCIALE NOME ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza, con due motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione o falsa appl icazione dell’art. 5, comma 4, d.Lgs. 28/2010 , per non aver la Corte d’appello ritenuto che l’attivazione dell a mediazione spettasse al creditore opposto e che, quindi, il mancato esperimento del tentativo comportasse la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo e la definitiva liberazione del debitore dall’obbligo di pagamento .
Il secondo motivo denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, 2, 2 bis, 5 del d.lgs. 28/2010 per aver la Corte d’appello accolto la domanda formulata in subordine dalla banca, nonostante la revoca del decreto opposto, e considerando che l’istituto di credi to non aveva proposto appello incidentale.
Il primo motivo è fondato.
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1bis , del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al
citato comma 1bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (SU, n. 19596/2020; n. 159/2021).
Pertanto, erroneamente la Corte d’appello , dopo avere revocato in base il decreto ingiuntivo per il mancato esperimento della procedura di mediazione, anziché dichiarare l’improcedib ilità della domanda, ha deciso nel merito, accogliendo la suddetta domanda di condanna.
Dato che la causa non richiede ulteriori accertamenti di fatto, in conformità della richiamata giurisprudenza, può essere decisa nel merito, dichiarando l’improcedibilità della domanda; non essendo infatti stata promossa la procedura di mediazione, la domanda di condanna, una volta che si è instaurato l’ordinario giudizio di c ognizione, resta improcedibile.
Il secondo motivo è da considerare assorbito.
Considerando la particolarità della fattispecie, caratterizzata dall’intervento della giurisprudenza determinante per la risoluzione della controversia in prossimità della decisione di appello, le spese dei giudizi di merito e di legittimità vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara improcedibile la domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE con il ricorso monitorio.
Dichiara compensate le spese dei giudizi di merito e di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME