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Onere mediazione opposizione: la Cassazione decide

La Corte di Cassazione ha stabilito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di avviare la mediazione obbligatoria spetta al creditore (parte opposta). La sua inerzia comporta non solo la revoca del decreto, ma anche l’improcedibilità della domanda di pagamento. La Corte d’Appello aveva erroneamente deciso nel merito del credito dopo aver revocato il decreto. L’ordinanza chiarisce che il mancato esperimento della mediazione preclude al giudice l’esame della pretesa creditoria, consolidando un principio fondamentale in materia di onere mediazione opposizione.

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Pubblicato il 1 novembre 2025 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Onere mediazione opposizione: chi paga per l’inerzia?

In materia di recupero crediti, il procedimento per decreto ingiuntivo è uno strumento rapido ed efficace. Tuttavia, quando il debitore si oppone, la causa si trasforma in un giudizio ordinario, con tutte le sue complessità. Una di queste, in determinate materie come quella bancaria, è l’obbligo di esperire un tentativo di mediazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: l’onere mediazione opposizione grava sul creditore. Se quest’ultimo resta inerte, le conseguenze sono drastiche: non solo la revoca del decreto ingiuntivo, ma l’impossibilità per il giudice di decidere sul merito del credito.

I Fatti di Causa

Il caso ha origine da un decreto ingiuntivo emesso a favore di un istituto di credito contro una ditta individuale per una somma considerevole. La ditta proponeva opposizione, contestando la validità del contratto di finanziamento. Il Tribunale di primo grado, rilevato che nessuna delle due parti aveva avviato la procedura di mediazione obbligatoria entro il termine assegnato, dichiarava l’improcedibilità dell’opposizione.

La vicenda si complicava in appello. La Corte territoriale, pur riformando la prima sentenza e revocando il decreto ingiuntivo proprio a causa del mancato esperimento della mediazione, accoglieva la domanda subordinata della banca. In pratica, pur riconoscendo il vizio procedurale, procedeva a condannare la ditta al pagamento di una somma, di poco inferiore a quella originaria. Contro questa decisione, la ditta ricorreva in Cassazione.

L’onere mediazione opposizione secondo la Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, chiarendo definitivamente la questione dell’onere mediazione opposizione. Richiamando l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite (sent. n. 19596/2020), la Corte ha affermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, cioè del creditore che ha ottenuto il decreto.

La logica è la seguente: con l’opposizione, si instaura un normale giudizio di cognizione. In questo contesto, il creditore opposto è l’attore in senso sostanziale, poiché è lui che fa valere una pretesa. Di conseguenza, spetta a lui l’onere di compiere tutti gli atti necessari per superare le condizioni di procedibilità della propria domanda, inclusa l’attivazione della mediazione.

Le Motivazioni

L’errore della Corte d’Appello, secondo la Cassazione, è stato quello di aver deciso nel merito la controversia dopo aver correttamente revocato il decreto ingiuntivo. La sanzione per il mancato avvio della mediazione da parte del soggetto onerato è l’improcedibilità della domanda giudiziale. Questo significa che il processo si deve arrestare prima di entrare nel merito della questione. Il giudice, una volta dichiarata l’improcedibilità, non può esaminare se il credito esista o meno. La Corte d’Appello, invece, ha scisso le due conseguenze: ha applicato la sanzione della revoca del decreto ma ha ignorato quella, strettamente connessa, dell’improcedibilità della domanda di pagamento, finendo per condannare il debitore.

Conclusioni

Questa pronuncia consolida un principio fondamentale per tutti gli operatori del diritto, in particolare nel settore bancario e del recupero crediti. Il creditore che, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo, si vede notificare un atto di opposizione, non può permettersi di rimanere passivo. Se la materia rientra tra quelle per cui la mediazione è obbligatoria, deve attivarsi tempestivamente per avviare la procedura. In caso contrario, il rischio non è solo quello di perdere l’efficacia del decreto ingiuntivo, ma di veder dichiarata improcedibile l’intera pretesa creditoria all’interno di quel giudizio, con un notevole spreco di tempo e risorse.

Chi ha l’onere di avviare la mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo?
L’onere di avviare la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, ovvero del creditore che ha ottenuto il decreto ingiuntivo.

Cosa succede se il creditore (parte opposta) non avvia la mediazione?
La mancata attivazione della mediazione da parte del creditore comporta la revoca del decreto ingiuntivo e l’improcedibilità della sua domanda di pagamento. Il giudice non può decidere nel merito del credito.

Può il giudice, dopo aver revocato il decreto ingiuntivo per mancata mediazione, condannare comunque il debitore al pagamento?
No. Secondo la Corte di Cassazione, una volta accertata la mancata attivazione della mediazione da parte del creditore, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità della domanda e non può procedere all’esame del merito della pretesa creditoria.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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