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Onere mediazione opposizione: chi deve attivarla?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24630/2025, ha stabilito un principio cruciale sull’onere mediazione opposizione a decreto ingiuntivo. In caso di controversie soggette a mediazione obbligatoria, il dovere di avviare la procedura spetta al creditore che ha ottenuto il decreto (parte opposta) e non al debitore che si oppone (opponente). Se il creditore non attiva la mediazione entro il termine fissato dal giudice, il decreto ingiuntivo deve essere revocato. La decisione si basa su recenti pronunce delle Sezioni Unite, che hanno chiarito la natura del giudizio di opposizione, ribaltando l’orientamento precedente.

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Pubblicato il 1 ottobre 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Onere Mediazione Opposizione a Decreto Ingiuntivo: la Svolta della Cassazione

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha messo un punto fermo su una questione a lungo dibattuta nelle aule di tribunale: in caso di opposizione a un decreto ingiuntivo, su chi grava l’onere mediazione opposizione? Per anni, l’incertezza ha gravato su debitori e creditori, ma oggi la Suprema Corte, allineandosi a principi già espressi dalle Sezioni Unite, ha chiarito che la responsabilità di avviare la procedura ricade sul creditore, ovvero sulla parte che ha richiesto e ottenuto il provvedimento monitorio.

I Fatti del Caso: Una Controversia Telefonica e la Mediazione Mancata

La vicenda trae origine da una disputa commerciale. Una nota compagnia di telecomunicazioni otteneva un decreto ingiuntivo per circa 20.000 euro nei confronti di un consorzio per la fornitura di servizi di telefonia fissa e mobile. Il consorzio, ritenendo il credito non dovuto, proponeva opposizione al decreto.

In via preliminare, il consorzio eccepiva l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, obbligatorio nel settore delle telecomunicazioni. Il Tribunale di primo grado, accogliendo l’eccezione, concedeva alle parti un termine per avviare la mediazione. Tuttavia, nessuna delle due parti si attivava. Di conseguenza, il Tribunale dichiarava improcedibile l’opposizione del consorzio, rendendo definitivo il decreto ingiuntivo.

L’Iter Giudiziario: Dal Tribunale alla Corte di Cassazione

La decisione del Tribunale si basava su un orientamento all’epoca prevalente, secondo cui l’onere di avviare la mediazione gravasse sulla parte che proponeva l’opposizione (il debitore), in quanto interessata a instaurare il giudizio di merito. Il consorzio proponeva appello, sostenendo la tesi opposta: l’onere doveva ricadere sul creditore, vero attore sostanziale della pretesa.

La Corte d’Appello, tuttavia, dichiarava inammissibile il gravame, senza entrare nel merito della questione. Il consorzio non si arrendeva e ricorreva in Cassazione, lamentando un’errata interpretazione delle norme sulla mediazione e sul procedimento di opposizione.

L’Onere Mediazione Opposizione secondo la Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi principali del ricorso, cassando la sentenza d’appello e rinviando la causa a un’altra sezione della Corte d’Appello di Napoli. La decisione si fonda sulle rivoluzionarie sentenze delle Sezioni Unite (in particolare la n. 19596/2020), che hanno ridisegnato la fisionomia del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.

Le Motivazioni della Suprema Corte

I giudici di legittimità hanno chiarito che, sebbene il debitore (opponente) sia l’attore formale nel giudizio di opposizione, è il creditore (opposto) a mantenere la posizione di attore sostanziale. È il creditore, infatti, che ha interesse ad accertare la fondatezza della propria pretesa di credito. L’opposizione del debitore non fa che aprire la fase a cognizione piena che il creditore aveva scelto di evitare con il più rapido procedimento monitorio.

Pertanto, il mancato avvio della mediazione da parte del creditore opposto non può che ripercuotersi sulla sua domanda. La conseguenza, affermano i giudici, non è la conferma del decreto ingiuntivo, ma la sua revoca. L’improcedibilità colpisce la domanda di accertamento del credito, che è il cuore del procedimento.

La Corte ha inoltre specificato che questo principio si applica anche alle controversie in materia di telecomunicazioni, dove la conciliazione è prevista da una normativa speciale. Non è necessario un tentativo di conciliazione prima di chiedere il decreto ingiuntivo, ma una volta instaurato il giudizio di opposizione, l’onere di attivare la procedura ricade sul creditore.

Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per Creditori e Debitori

Questa ordinanza consolida un principio di fondamentale importanza pratica. I creditori che ottengono un decreto ingiuntivo in materie soggette a mediazione obbligatoria devono essere consapevoli che, in caso di opposizione, sarà loro compito avviare e coltivare la procedura di mediazione. Una loro inerzia non porterà più, come in passato, a una rapida conferma del decreto, ma alla sua revoca, con conseguente obbligo di pagare le spese legali. Per i debitori, invece, si apre una tutela più forte: l’opposizione diventa uno strumento efficace non solo per contestare il merito del credito, ma anche per verificare il rispetto delle condizioni di procedibilità da parte del creditore.

In un’opposizione a decreto ingiuntivo, chi deve avviare la mediazione obbligatoria?
L’onere di avviare la procedura di mediazione grava sulla parte che ha ottenuto il decreto ingiuntivo, cioè il creditore (parte opposta), in quanto è considerato l’attore sostanziale che ha interesse all’accertamento del proprio diritto.

Cosa succede se la parte onerata non avvia la mediazione nel termine fissato dal giudice?
Se il creditore opposto non avvia la mediazione, la domanda giudiziale introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo viene dichiarata improcedibile. Di conseguenza, il giudice revoca il decreto ingiuntivo opposto.

È necessario tentare la conciliazione prima di richiedere un decreto ingiuntivo in materia di telecomunicazioni?
No. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito che non è necessario esperire il preventivo tentativo di conciliazione per richiedere un provvedimento monitorio, poiché tale procedura è incompatibile con procedimenti privi di contraddittorio immediato.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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