Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9540 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 9540 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24741-2019 proposto da:
NOME COGNOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 168/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 01/06/2019 R.G.N. 293/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
RIPETIZIONE INDEBITO
R.G.N. 24741/2019
Ud. 13/02/2025 CC
Rilevato che
NOME COGNOME impugnava innanzi al Tribunale di Ancona l’atto con il quale l’INPS le aveva chiesto la restituzione della somma di euro 2.655,55 che l’Istituto assumeva di avere indebitamente corrisposto a NOME COGNOME, madre della ricorrente, alla quale NOME COGNOME era succeduta in via ereditaria. La ricorrente contestava di non aver acquisito la qualità di erede per non aver accettato l’eredità ; comunque eccepiva prescrizione e decadenza della pretesa e deduceva come non fosse dimostrato il pa gamento dell’indebito. L’Inps si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Ancona rigettava la domanda assumendo non vi fosse prova dell’intervenuto acquisto della qualità di erede in capo alla COGNOME
L’Inps proponeva appello e la COGNOME si costituiva in giudizio contestando l’impugnazione e riproponendo tutte le difese spiegate in primo grado. La Corte di Appello di Ancona, sezione lavoro, con la sentenza n. 168/2019, depositata il 01/06/2019, accoglieva l’appello e rigettava l’originaria impugnazione della COGNOME.
Avverso detta sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi di impugnazione. L’INPS si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ..
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 13/02/2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 3 cod. proc. civ. la nullità della decisione per violazione degli artt. 132 secondo comma n. 4 cod. proc. civ. , 118, secondo comma, disp. att. c.p.c., 24 e 111 cost.
, 115, 116, 346, 436 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 c.c..
C on il secondo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. la nullità della decisione per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 24 e 111 Cost.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 346, 436 e 112 cod. proc. civ..
I due motivi – logicamente e giuridicamente connessi attingendo il medesimo aspetto della sentenza impugnata e invocando disposizioni in gran parte coincidenti – vanno esaminati congiuntamente.
La parte ricorrente lamenta che la sentenza della Corte di Appello dopo aver sviluppato gran parte della motivazione nell’affermare la sussistenza della prova della qualità ereditaria della COGNOME, prova al contrario ritenuta non raggiunta dalla sentenza di primo grado, avrebbe però omesso di considerare e valutare nel merito tutte le eccezioni e le difese proposte dalla COGNOME in primo grado avendole considerate, erroneamente, come rinunciate.
Orbene in primo grado la COGNOME aveva contestato innanzi tutto che fosse provato il pagamento dell’indebito e aveva, altresì, eccepito la prescrizione e la decadenza della pretesa alla ripetizione dell’indebito spiegata dall’INPS, la sanabilità degli indebiti ai sensi dell’art. 13 legge 421/1991, la non estensibilità dell’indebito agli eredi ai sensi dell’art. 38 l. 448/2001.
La Corte di Appello ha considerato che la parte risultata vincitrice in primo grado – essendosi il Tribunale di Ancona pronunciato innanzi tutto sulla qualità ereditaria di NOME COGNOMEescludendola) ed accogliendo per questa via la domanda spiegata dalla ricorrente per l’annullamento dell’atto
dell’INPS che disponeva la ripetizione dell’indebito – avrebbe, comunque, dovuto proporre appello incidentale per il mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e delle altre difese. Non essendo stato proposto appello incidentale, la Corte di Appello, una volta acclarata la qualità ereditaria di NOME COGNOME ha ritenuto abbandonate le altre difese ed eccezioni, e ha respinto la domanda della ricorrente in primo grado diretta ad annullare il provvedimento di recupero.
Tale ragionamento è, tuttavia, viziato perché la rinuncia ravvisata dalla Corte di Appello non sussisteva atteso che la difesa della COGNOME risultata parte vincitrice in primo grado, non era tenuta a spiegare appello incidentale ma solo a riproporre le domande e le eccezioni spiegate in primo grado.
Si consideri, in tale prospettiva, che «per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 cod. proc. civ., la parte vittoriosa in primo grado ha l’onere di riproporre, a pena di formazione del giudicato implicito, le domande e le eccezioni respinte o ritenute assorbite, manifestando in modo chiaro e preciso la propria volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse in qualsiasi momento del giudizio di secondo grado, fino alla precisazione delle conclusioni; a tale onere la parte non è soggetta per le contestazioni che investono l’esistenza del fatto costitutivo della domanda o di elementi di esso, da ritenere implicitamente comprese nella richiesta di rigetto dell’appello» (Cass. 20/03/2001, n. 4009). Ed ancora: «l’onere di cui all’art. 346 cod. proc. civ. della parte totalmente vittoriosa in primo grado di riproporre in appello le domande e le eccezioni respinte o non esaminate non si configura quando si tratta di semplici contestazioni di elementi integrativi della domanda attrice, non prese in esame perché ritenute superate o assorbite dall’accoglimento della contrapposta domanda del convenuto. Consegue che quest’ultimo, in quanto pienamente
vittorioso, non ha l’onere di rinnovare in sede di gravame quelle contestazioni nei confronti della domanda per il cui accoglimento l’attore ha interposto gravame, giacché solo quest’ultimo è tenuto oltre che ad impugnare la sentenza di primo grado a dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di tale domanda, non potendo ritenersi abbandonate le contestazioni del convenuto e, quindi, implicitamente ammessi detti elementi» (Cass. 23/01/1998, n. 655).
Orbene, la condotta difensiva necessaria e sufficiente ricorreva perché nel costituirsi in appello la difesa di NOME aveva comunque richiamato tutte le difese ed eccezioni proposte in primo grado per chiedere l’annullamento della ripetizione dell’indebito dell’INPS .
La sentenza della Corte di Appello, che non si è attenuta a questi principi, ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e va cassata con rinvio alla Corte d’appello competente che, in diversa composizione, provvederà ad un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta