Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10061 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10061 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14342-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4406/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/12/2021 R.G.N. 865/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/01/2024
CC
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, unitamente ad altri lavoratori dipendenti dalle (allora) RAGIONE_SOCIALE, adiva il giudice del Lavoro chiedendo la condanna della società datrice di lavoro al pagamento di somme a titolo di ricalcolo della indennità di buonuscita/trattamento di fine rapporto per mancata inclusione nella relativa base di calcolo del premio di esercizio e dell’indennità quadri.
La domanda, accolta in prime cure, era respinta dal giudice di appello con statuizione confermata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 22255/2008.
RAGIONE_SOCIALE (da ora RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, conveniva quindi in giudizio il COGNOME chiedendone la condanna al pagamento della somma totale lorda complessiva di euro 24.708,88 a titolo di restituzione di quanto corrisposto dalla società al lavoratore in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata nel precedente giudizio inter partes .
Il giudice di primo grado respingeva la domanda. La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato NOME COGNOME al pagamento in favore dell’appellante RAGIONE_SOCIALE della complessiva somma di € 20.097,28, oltre interessi legali.
4.1. La statuizione di riforma è stata fondata sulla considerazione che il NOME non aveva negato di avere ricevuto le somme indicate da RAGIONE_SOCIALE ma si era limitato ad eccepire la carenza di prova documentale della domanda di restituzione; tale condotta, secondo il giudice di appello, non configurava ai sensi dell’art. 416 c.p.c. contestazione della
pretesa attorea la quale per potersi validamente configurare deve avere ad oggetto la negazione dei fatti costitutivi (cd. fatti primari) siccome dettagliatamente indicati dall’attore e non fatti secondari, come tali estranei all’ambito di applicabilità dell’art 167 c.p.c. o dell’analogo art. 416 c.p.c.; in tal senso era significativo che il COGNOME, pur dopo la diffida della società, non avesse mai mosso contestazione o rilievi in merito all’avvenuta ricezione del pagamento e che non avesse intrapreso azioni esecutive connesse all’accoglimento in prime cure della pretesa azionata nel precedente giudizio tra le parti; da tanto scaturiva la fondatezza della pretesa restitutoria azionata da RAGIONE_SOCIALE, che andava accolta nei limiti della somma netta percepita dal lavoratore.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di tre motivi; la parte intimata ha depositato controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 276 e 416 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. distintamente ed in correlazione con la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2709 e 2727 cc., nonché, ché ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza; lamenta che le questioni di causa non erano state trattate nel rispetto dell’ordine stabilito dall’art. 276, comma 2 , c.p.c. ed in particolare che la Corte di merito aveva omesso di verificare la effettività del pagamento delle somme delle quali RAGIONE_SOCIALE aveva in questo giudizio chiesto la restituzione. Sostiene di avere, sia in prime che seconde
cure, contestato l’avvenuto pagamento delle somme in controversia e che l’onere di contestazione deve essere rapportato nella specifica materia della ripetizione alla rilevata ed eccepita inesistenza della quietanza, della transazione economica e di documenti validi a sostenere la pretesa restitutoria. Deduce che alla prima udienza del giudizio di primo grado era stata espressamente contestata la esistenza del pagamento e la efficacia probatoria dei documenti prodotti in giudizio da controparte.
Con il secondo motivo di ricorso deduce ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame in ordine ad un fatto controverso e decisivo rappresentato dal difetto di riscontro oggettivo dell’avvenuto pagamento ed acquisizione delle somme in oggetto da parte di esso dipendente.
Con il terzo motivo deduce in tema di oneri di allegazione e prova a carico di RAGIONE_SOCIALE, errore su fatti non specificamente contestati dalla parte convenuta; denunzia ex art. 360, coma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt . 115, 116, 414, 416,420,433, 434 e 436 c.p.c. nonché, ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere il giudicante posto a base della delibazione le contestazioni di parte resistente; censura inoltre la mancata valutazione della prova documentale.
I motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono inammissibili.
4.1. Occorre premettere che in tema di azione di ripetizione dell’indebito l’avvenuto pagamento unitamente all’inesistenza della “causa debendi e al relativo collegamento causale si configura quale elemento costitutivo della pretesa
restitutoria la cui prova ricade sull’attore (Cass. n. 5896/2006, Cass. n. 2903/2007).
4.2. Costituisce ius receptum la affermazione secondo la quale l’art. 167 cod. proc. civ., e l’art. 416 c.p.c. quanto al rito del lavoro, imponendo al convenuto l’onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considerano la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti ( Cass. n. 5356/2009, Cass. n. 10031/2004 ).
4.3. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte il principio di non contestazione riguarda i fatti primari (costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto azionato) e non quelli secondari, dedotti in funzione probatoria (cfr. Cass. n. 3126/2019, Cass. n. 17966/2016 e giurisprudenza ivi richiamata). In particolare è stato precisato che ‘ In materia di prove, l’onere del convenuto, previsto dall’art.416 cod. proc. civ. per il rito del lavoro, e dall’art.167 cod. proc. civ. per il rito ordinario, di prendere posizione, nell’atto di costituzione, sui fatti allegati dall’attore a fondamento della domanda, comporta che il difetto di contestazione implica l’ammissione in giudizio solo dei fatti cosiddetti principali, ossia costitutivi del diritto azionato, mentre per i fatti cosiddetti secondari, ossia dedotti in esclusiva funziona probatoria, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell’art.116, secondo comma, cod. proc. civ.’ (Cass.
5191/2008). In questa prospettiva va ribadito che l ‘onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, né la loro valenza probatoria la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al giudice di merito (Cass. n. 12748/2016, Cass. n. 17966/2016 cit.).
4.4. Ove deduca la non corretta applicazione del principio di non contestazione il ricorrente, in virtù del principio di autosufficienza, non può prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrente pretende di negare, atteso che l’onere di specifica contestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte, un’allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova ( Cass. n. 20637/2016).
4.5. I principi richiamati orientano in relazione alla soluzione della presente fattispecie riguardo alla quale appare preliminare il rilievo che parte ricorrente, nel dedurre la errata applicazione del principio di non contestazione, non si è conformata all’insegnamento della S.C. in tema di autosufficienza del ricorso per cassazione. Parte ricorrente ha infatti limitato la trascrizione di brani degli atti difensivi di primo e secondo grado solo agli atti contenenti le proprie difese e trascurato di trascrivere gli atti di controparte ed in particolare i brani del ricorso introduttivo contenenti le allegazioni in fatto della società, di talché risulta preclusa a questo giudice ogni possibilità di esame diretto degli atti ed in definitiva il controllo circa la corretta applicazione del principio di non contestazione.
4.6. Deve inoltre soggiungersi che dalla trascrizione degli scritti difensivi dei gradi di merito dell’odierno ricorrente non è dato dedurre alcuna specifica contestazione del fatto
costitutivo della pretesa restitutoria azionata da RAGIONE_SOCIALE, rappresentato dal pagamento delle somme risultate non dovute in seguito alla riforma della sentenza di primo grado di cui al giudizio instaurato dal COGNOME per il pagamento di differenze retributive sull’indennità di buonuscita/ trattamento di fine rapporto; invero, per come in ricorso riportate, le difese del COGNOME risultano tutte essenzialmente incentrate non sulla chiara e specifica contestazione dell’avvenuto pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza poi riformata, vale a dire del fatto costitutivo del pagamento, ma sulla inidoneità della documentazione di controparte a dimostrare l’avvenuto pagamento; tali difese investono quindi un elemento dedotto in funzione probatoria e non di carattere costitutivo e sono pertanto inidonee a configurare negazione della pretesa restitutoria di RAGIONE_SOCIALE.
4.7. Come già anticipato, infatti, l’onere di contestazione non può estendersi alle prove, atteso che – per costante insegnamento di questa S.C., cui va data continuità – rispetto ad esse vi è soltanto (ove si tratti di scritture private o atti pubblici) l’onere, rispettivamente, di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all’art. 214 cod. proc. civ., o di proposizione – ove occorra – di querela di falso (cfr. Cass. n. 3022/2018); a parte ciò, la significatività o la valenza probatoria di documenti, deposizioni od altre prove può essere oggetto di discussione fra le parti in ogni momento, così come può e deve essere autonomamente valutata dal giudice (cfr. Cass. n. 13027/2017. Cass. n. 24110/2016, Cass. n. 20677/2016, Cass. n. 12748/2016, Cass. n. n. 6606/2016, Cass. n. 18046/14 ).
Consegue da tutto quanto sopra la inammissibilità del ricorso per la inidoneità delle censure articolate alla valida
censura dell’applicazione del principio di non contestazione che si configura come la ragione decisoria posta dalla Corte di appello alla base dell’accoglimento della originaria domanda.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite, oltre che al pagamento, nella sussistenza dei presupposti processuali dell’ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 30