Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24027 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24027 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7658/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2910/2021 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 23/11/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/6/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 23/11/2021, la Corte d’appello di Bologna, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato (in aumento) l’importo della condanna pronunciata dal primo giudice a carico della RAGIONE_SOCIALE per il pagamento, in favore della COGNOME, delle somme a quest’ultima dovute in relazione al contratto di locazione ad uso diverso da quello di abitazione concluso tra la RAGIONE_SOCIALE (quale locatrice) e la RAGIONE_SOCIALE (quale conduttrice);
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato l’erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva omesso di ricomprendere, nell’importo posto a oggetto della condanna pronunciata nei confronti della società conduttrice, le somme da quest’ultima dovute a titolo di maggior danno ex art. 1591 c.c., avendo la RAGIONE_SOCIALE provveduto alla restituzione dell’immobile concesso in locazione solo in data 10/9/2020 a fronte della scadenza del rapporto nel febbraio dello stesso anno;
avverso la sentenza d’appello, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;
l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese in questa sede; la società ricorrente ha depositato memoria;
considerato che,
con il primo motivo, la società ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto incontestato l’accertamento dell’entità del canone di locazione convenuto tra le parti, nonostante la contestazione su tale punto, da parte dell’odierna istante, avesse informato l’intero giudizio di merito;
con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale condannato la società conduttrice al pagamento, in favore della locatrice, di somme a titoli di canoni pur dopo la scadenza del contratto di locazione, senza che la controparte avesse mai fornito la prova nell’entità di tale canone, non potendo lo stesso ritenersi in alcun modo incontestato;
entrambi i motivi -congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione -sono inammissibili;
osserva il Collegio come la società odierna ricorrente abbia del tutto trascurato di individuare, nella contestazione del l’ammontare del canone dovuto, il ‘ fatto ‘ oggetto della pretesa contestazione, essendosi limitata ad affermare espressamente di non aver ‘ mai riconosciuto ed anzi sempre recisamente contestato il preteso riconoscimento degli ulteriori canoni chiesti dalla locatrice ‘;
appare del tutto palese, dall’esame di tali affermazioni, come la società ricorrente abbia oggettivamente contenuto le proprie contestazioni, non già all’entità del canone (ossia del suo ammontare), bensì alla sua debenza;
al riguardo, la sentenza d’appello ha stigmatizzato la sentenza di primo grado, là dove – pur avendo riconosciuto la debenza del canone per i tre mesi dal dicembre 2019 al febbraio 2020 (ed anzi oggetto di richiesta di compensazione da parte della ricorrente con un proprio controcredito -difesa, quest ‘ultima, implicante necessariamente il riconoscimento dell’esistenza di una locazione per il canone come indicato dalla locatrice, peraltro al lordo di rivalutazione e interessi) aveva invece negato che fossero dovuti i canoni fino al rilascio in quanto non riconosciuti;
ciò posto, del tutto legittimamente la corte ha rilevato l’erroneità dell’affermazione del primo giudice secondo cui il riconoscimento dell’ammontare del canone per i detti tre mesi non valesse per l’ammontare dovuto sino al rilascio; e ciò, al di là della circostanza secondo cui la stessa ricorrente, secondo quanto rilevato nell’esposizione del fatto contenuta in ricorso, avesse contestato la debenza della somma per le emergenze legate alla diffusione della pandemia COVID senza alcuna deduzione circa l’eventuale diversità del canone dovuto, ed anzi avendo, come detto, assunto una prospettazione implicante il riconoscimento dell’ammontare del canone eccependone la compensazione;
con il terzo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sull’eccezione avanzata dalla conduttrice circa la non imputabilità, alla propria responsabilità, del ritardo nella riconsegna dell’immobile locato nonché sulla domanda di accertamento dell’entità del canone di locazione;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come l’odierna ricorrente si sia sottratta al corretto assolvimento dei propri oneri di allegazione imposti dall’art . 366 n. 6 c.p.c., avendo la stessa trascurato di allegare la specifica indicazione (e dimostrazione) di quanto deciso dal primo giudice (cui risalirebbe il rigetto della propria domanda riconvenzionale o delle sue prospettazioni), ed essendosi altresì astenuta dall’indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice d’appello sarebbe stato investito dalla questione qui deAVV_NOTAIOa;
nella specie, diversamente da quanto genericamente indicato dalla ricorrente (cfr. nota a pag. 23, ultimo rigo, in cui si afferma la mancata
necessità di alcuna riproposizione), la stessa avrebbe dovuto comprovare l’avvenuta proposizione di uno specifico appello incidentale (se del caso condizionato) sul punto o, in ogni caso (ove la questione fosse rimasta assorbita, ossia non decisa dal primo giudice), la relativa espressa riproposizione ex art. 346 c.p.c.;
con il quarto motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sull’eccezione avanzata dalla conduttrice circa l’asserita inammissibilità ex art. 437 c.p.c. della domanda nuova introAVV_NOTAIOa in appello dalla locatrice, avente ad oggetto il pagamento degli ulteriori canoni successivi alla scadenza del contratto sino al rilascio dell’immobile locato;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, anche in relazione alla censura in esame, l’odierna ricorrente si sia totalmente sottratta agli oneri di allegazione alla stessa imposti dall’art. 366 n. 6 c.p.c., avendo denunciato un’ipotetica novità della domanda proposta in appello dalla locatrice senza fornire i documenti processuali (ossia gli atti contenenti la domanda originariamente proposta dalla controparte) indispensabili a comprovare quanto denunciato, sì da impedire al giudice di legittimità la verifica dell’effettività dell’errore contestato;
sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità ricorso;
non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto difese in questa sede;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione