Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28187 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 28187  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/10/2025
OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO
13.12.2024, N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.09.2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTO
Il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione al passivo RAGIONE_SOCIALE liquidazione coatta amministrativa dell’RAGIONE_SOCIALE, proposta da NOME COGNOME unitamente ad altri lavoratori, per l’esclusione degli importi richiesti  a  titolo  di  compenso  incentivante, differenze retributive, indennità di responsabilità esterna per le mansioni superiori di autista soccorritore svolte dal 1° aprile 2012 al 1° maggio 2014.
Gli  originari  ricorrenti  avevano  proposto  domanda  di  riconoscimento  del credito  ai  sensi  dell’art.  208  RAGIONE_SOCIALE  legge  n.  267/1942  ed  il  Commissario Liquidatore  con  comunicazioni  del  15.1.2019  aveva  trasmesso  le  ‘Schede creditore’  da  cui  risultava  il  rige tto  delle  loro  richieste  per  mancanza  RAGIONE_SOCIALE certificazione datoriale.
 Il  Tribunale,  disposta  la  separazione  delle  cause  e  concesso  alle  parti termine per memorie difensive e di replica, ha ritenuto tempestiva l’opposizione ed ha ritenuto che tale istituto sia disciplinato unicamente dall’art. 209 L.F.; ha pertanto  escluso  l’applicabilità  RAGIONE_SOCIALE  legge  n.  241/1990  ed  ha  considerato superflua  la  motivazione  del  provvedimento  di  esclusione,  escludendo  che l’inesistenza di tale obbligo violi il diritto RAGIONE_SOCIALE difesa del creditore.
Ha poi rilevato che le mansioni concretamente svolte dal NOME non erano state indicate nella domanda formulata dal medesimo ai sensi dell’art. 208 del r.d. n. 267/1942 né in sede di opposizione; ha evidenziato che il NOME si era limitato ad affermare di avere svolto mansioni riconducibili al profilo professionale sociosanitario di cui all’art. 12, comma 1, del CCNL 2006 -2009 quale autista soccorritore delle ambulanze del RAGIONE_SOCIALE‘.
 A  fronte  di  tale  difetto  di  allegazione,  ha  ritenuto  preclusa  al  Collegio l’operazione di sussunzione nell’inquadramento di riferimento o superiore, stante l’impossibilità di accertare in fatto le mansioni concretamente svolte dal G uido, in  termini  di  abitualità  e  prevalenza  sotto  il  profilo  quantitativo,  qualitativo  e temporale,  e  di  raffrontare  tali  dati  con  la  contrattazione  tempo  per  tempo applicabile.
 Ha aggiunto che il NOME non aveva fornito alcuna prova in ordine allo svolgimento di  mansioni  superiori;  ha  escluso  che  nella  memoria  RAGIONE_SOCIALE  parte opposta  fosse  ravvisabile  una  mancata  contestazione  dello  svolgimento  di mansioni superiori, avendo la difesa erariale evidenziato la mancata descrizione delle attività quotidianamente svolte e la mancata enucleazione di fatti storici su cui i testi potessero essere chiamati a rispondere.
 Avverso  tale  provvedimento  NOME  COGNOME  ha  proposto  ricorso  per cassazione sulla base di due motivi.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha resistito con
DIRITTO
1.Con  il  primo  motivo  il  ricorso  denuncia  violazione  e  falsa  applicazione dell’art.  115  cod.  proc.  civ.  e  dell’art.  2697  cod.  civ., error  in  procedendo , travisamento RAGIONE_SOCIALE prova e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Evidenzia che nella memoria di costituzione RAGIONE_SOCIALE controparte del 3.1.2020 COGNOME non aveva contestato lo svolgimento dell’attività di autista -soccorritore da parte del NOME ed aveva specificamente indicato le concrete attività svolte dal  medesimo  ne ll’ambito  di  dette  mansioni;  precisa  che  si  era  limitata  a contestare la sussumibilità di tali mansioni in una qualifica superiore rispetto a quella di appartenenza.
Sostiene che il Tribunale era vincolato dRAGIONE_SOCIALE disposizione contenuta nell’art. 115 cod. proc. civ. a ritenere accertate le mansioni in concreto svolte dal NOME e che la prova testimoniale era superflua.
Critica la sentenza impugnata per avere escluso la possibilità di effettuare il giudizio  trifasico  e  per  avere  ritenuto  il  fatto  non  provato  nonostante  abbia ritenuto assolto l’onere di allegazione.
 Con  il  secondo  motivo  il  ricorso  denuncia  omesso  esame  di  un  fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso che il COGNOME avesse assolto in tal modo l’onere di allegazione.
Torna a sostenere che avrebbero dovuto essere ritenuti provati, in quanto non erano stati oggetto di contestazione, lo svolgimento, da parte del NOME, di mansioni di autista soccorritore e le specifiche attività svolte dal medesimo.
Sostiene che lo svolgimento di mansioni di autista soccorritore da parte del NOME costituisce un fatto storico riportato nella memoria COGNOME.
3.  Le censure sono inammissibili.
Il Tribunale ha ritenuto che il mancato assolvimento dell’onere di allegazione abbia precluso il  giudizio  trifasico  ed  ha  escluso  che  nella  memoria  difensiva COGNOME, che aveva evidenziato la mancata enucleazione di fatti storici, fosse ravvisabile la mancata contestazione.
3.1 Le censure, nel prospettare la mancata contestazione dello svolgimento dell’attività di autista -soccorritore da parte del COGNOME, non assolvono agli oneri imposti dall’art. 366 n. 4 e dall’art. 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto non trascrivono il ricorso di primo grado, evidentemente necessario sia per stabilire se -al contrario di quanto affermato dal Tribunale -esso conteneva la descrizione puntuale delle mansioni svolte, sia per discorrere di mancata contestazione di tali allegazioni.
Infatti, il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, atteso che l’onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (Cass. 3 aprile 2025, n. 8900).
Oltre a ciò, è vero che nella memoria di costituzione di COGNOME si fa riferimento alle attività del ricorrente come svolte « in qualità di autista soccorritore », ma è evidente dalle altre parti RAGIONE_SOCIALE stessa memoria riportate nel ricorso per cassazione che in realtà vi era piena contestazione RAGIONE_SOCIALE pretesa avversaria, svolta argomentando sulla natura puramente tecnica delle mansioni dispiegate in quella veste, a fronte di una figura di autista soccorritore di livello superiore che, per ricorrere, necessiterebbe invece prestazioni riportabili
all’ambito socio -sanitario, come precisato in dettaglio da Cass. 5 agosto 2019, n. 20915.
Il che è poi nel complesso quanto affermato dal Tribunale, allorquando ha richiamato le difese ‘giuridiche’ di NOME sulla figura dell’autista soccorritore, nonché i rilievi  ripetutamente svolti sempre da NOME in  ordine RAGIONE_SOCIALE  mancata allegazione di fatti storici e delle attività svolte quotidianamente e che fossero riconducibili alle effettive mansioni per le quali erano rivendicate le differenze retributive.
In tal modo il ricorso finisce dunque per non confrontarsi con la ratio decidendi quale esplicitata dal provvedimento impugnato, così manifestandosi anche da questo punto di vista come inammissibile, ancor prima che infondato; ciò senza contare che spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dRAGIONE_SOCIALE controparte (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680; Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
 Sussistono  le  condizioni  per  dare  atto,  ai  sensi  dell’art.13,  comma  1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato  pari  a  quello  previsto  per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  RAGIONE_SOCIALE  Sezione  Lavoro  RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME