Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28194 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 28194  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2025
Oggetto
ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.  1402/2025
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/09/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 1402-2025 proposto da:
NOMECOGNOMENOME DIEGO, NOME COGNOME;
rappresentato
e
difeso
dall’avvocato
– ricorrente –
contro
ENTE STRUMENTALE ALLA RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronologico 2514/2024 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 13/12/2024 R.G.N. 13354/2024; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del
24/09/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
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FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione al passivo RAGIONE_SOCIALE liquidazione  coatta  amministrativa  dell’RAGIONE_SOCIALE, proposta da NOME COGNOME unitamente ad altri lavoratori, per l’esclusione degli importi richiesti a titolo di compenso  incentivante,  differenze  retributive,  indennità  di responsabilità  esterna  per  le  mansioni  superiori  di  autista soccorritore svolte dal 1° luglio 2013 al 1° maggio 2014.
Gli originari ricorrenti avevano proposto domanda di riconoscimento del credito ai sensi dell’art. 208 RAGIONE_SOCIALE legge n. 267/1942 ed il Commissario Liquidatore con comunicazioni del 15.1.2019  aveva  trasmesso  le  ‘Schede  creditore’  da  cui risultava  il  rigetto  delle  loro  richieste  per  mancanza  RAGIONE_SOCIALE certificazione datoriale.
 Il  Tribunale,  disposta  la  separazione  delle  cause  e concesso alle parti termine per memorie difensive e di replica, ha  ritenuto  tempestiva  l’opposizione  ed  ha  ritenuto  che  tale istituto sia disciplinato unicamente  dall’art. 209  L.F.; ha pertanto e scluso l’applicabilità  RAGIONE_SOCIALE  legge n. 241/1990 ed ha considerato  superflua  la  motivazione  del  provvedimento  di esclusione, escludendo che l’inesistenza di tale obbligo violi il diritto RAGIONE_SOCIALE difesa del creditore.
Ha poi rilevato che le mansioni concretamente svolte dal COGNOME non  erano  state  indicate  nella  domanda  formulata  dal medesimo ai sensi dell’art. 208 del r.d. n. 267/1942 né in sede di  opposizione;  ha  evidenziato  che  il COGNOME si  era  limitato  ad affermare  di  avere  svolto  mansioni  riconducibili  al  profilo professionale  sociosanitario  di  cui  all’art.  12,  comma  1,  del CCNL 2006-2009 quale autista soccorritore delle ambulanze del RAGIONE_SOCIALE‘.
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A fronte di tale difetto di allegazione, ha ritenuto preclusa al  Collegio  l’operazione  di  sussunzione  nell’inquadramento  di riferimento  o  superiore,  stante  l’impossibilità  di  accertare  in fatto le mansioni concretamente svolte dal COGNOME , in termini di abitualità e prevalenza sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale, e di raffrontare tali dati con la contrattazione tempo per tempo applicabile.
Ha aggiunto che il COGNOME non aveva fornito alcuna prova in ordine allo svolgimento di mansioni superiori; ha escluso che nella memoria  RAGIONE_SOCIALE parte opposta fosse ravvisabile  una mancata contestazione dello svolgimento di mansioni superiori, avendo  la  difesa  erariale  evidenziato  la  mancata  descrizione delle attività quotidianamente svolte e la mancata enucleazione di  fatti  storici  su  cui  i  testi  potessero  essere  chiamati  a rispondere.
 Avverso  tale  provvedimento NOME  COGNOME ha  proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.  115  cod.  proc.  civ.  e  dell’art.  2697  cod. civ., error  in  procedendo ,  travisamento RAGIONE_SOCIALE prova e vizio di motivazione  del  provvedimento  impugnato,  ai  sensi  dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Evidenzia che nella memoria di costituzione RAGIONE_SOCIALE controparte  del  3.1.2020  COGNOME  non  aveva  contestato  lo svolgimento  dell’attività  di  autista -soccorritore  da  parte  del COGNOME ed  aveva  specificamente  indicato  le  concrete  attività svolte dal medesimo nell’ambito di dette mansioni; precisa che
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si era limitata a contestare la sussumibilità di tali mansioni in una qualifica superiore rispetto a quella di appartenenza.
Sostiene  che  il  Tribunale  era  vincolato  dRAGIONE_SOCIALE  disposizione contenuta nell’art.  115  cod.  proc.  civ.  a  ritenere  accertate  le mansioni in concreto svolte dal COGNOME e che la prova testimoniale era superflua.
Critica la sentenza impugnata per avere escluso la possibilità di effettuare il giudizio trifasico e per avere ritenuto il fatto non provato nonostante abbia ritenuto assolto l’onere di allegazione.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso che il COGNOME avesse assolto in tal modo l’onere di allegazione.
Torna  a  sostenere  che  avrebbero  dovuto  essere  ritenuti provati, in quanto non erano stati oggetto di contestazione, lo svolgimento, da parte del COGNOME , di mansioni di autista soccorritore e le specifiche attività svolte dal medesimo.
Sostiene che lo svolgimento di mansioni di autista soccorritore  da  parte  del COGNOME costituisce  un  fatto  storico riportato nella memoria COGNOME.
 Le censure sono inammissibili.
Il Tribunale ha ritenuto che il mancato  assolvimento dell’onere di allegazione abbia precluso il giudizio trifasico ed ha escluso che nella memoria  difensiva  COGNOME,  che  aveva evidenziato  la  mancata  enucleazione  di  fatti  storici,  fosse ravvisabile la mancata contestazione.
3.1  Le  censure,  nel  prospettare  la  mancata  contestazione dello  svolgimento  dell’attività  di  autista -soccorritore  da  parte del COGNOME, non assolvono agli oneri imposti dall’art. 366 n. 4 e dall’art. 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto non trascrivono il
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ricorso  di  primo  grado,  evidentemente  necessario  sia  per stabilire se -al  contrario di quanto affermato dal Tribunale -esso conteneva la descrizione puntuale delle mansioni svolte, sia per discorrere di mancata contestazione di tali allegazioni.
Infatti, il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, atteso che l’onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (Cass. 3 aprile 2025, n. 8900).
Oltre a ciò, è vero che nella memoria di costituzione di COGNOME si fa riferimento alle attività del ricorrente come svolte « in qualità di autista soccorritore », ma è evidente dalle altre parti RAGIONE_SOCIALE stessa memoria riportate nel ricorso per cassazione che in realtà vi era piena contestazione RAGIONE_SOCIALE pretesa avversaria, svolta argomentando sulla natura puramente tecnica delle mansioni dispiegate in quella veste, a fronte di una figura di autista soccorritore di livello superiore che, per ricorrere, necessi terebbe invece prestazioni riportabili all’ambito socio -sanitario, come precisato in dettaglio da Cass. 5 agosto 2019, n. 20915.
Il che è poi nel complesso quanto affermato dal Tribunale, allorquando ha richiamato le difese ‘giuridiche’ di COGNOME sulla figura  dell’autista  soccorritore,  nonché  i  rilievi  ripetutamente svolti sempre da COGNOME in ordine RAGIONE_SOCIALE mancata allegazione di fatti storici e delle attività svolte quotidianamente e che fossero riconducibili alle effettive mansioni per le quali erano rivendicate le differenze retributive.
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In tal modo il ricorso finisce dunque per non confrontarsi con la ratio decidendi quale esplicitata dal provvedimento impugnato, così manifestandosi anche da questo punto di vista come inammissibile, ancor prima che infondato; ciò senza contare che spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dRAGIONE_SOCIALE controparte (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680; Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte  ricorrente,  di versare  l’ulteriore importo  a  titolo di contributo  unificato  pari  a  quello  previsto  per  l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente  a  rifondere  le  spese  del  giudizio  di  legittimità, liquidate in €  200,00  per  esborsi  ed  in  €  3000,00  per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà  atto  RAGIONE_SOCIALE  sussistenza  dell’obbligo  per  parte  ricorrente,  ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro  RAGIONE_SOCIALE  Corte  Suprema  di  Cassazione,  il  24  settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME