Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10241 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10241 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15147-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
nonchè contro
Oggetto
Aiuti di stato contratto formazione lavoro
R.G.N. 15147/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/01/2024
CC
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 601/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 08/11/2018 R.G.N. 39/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
In sede di giudizio di rinvio seguito a pronuncia di cassazione resa da questa Corte (Cass.25667/17), la Corte d’appello di Salerno rigettava l’opposizione svolta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso una cartella esattoriale emessa dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e notificata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto il recupero di sgravi ritenuti illegittimi aiuti di Stato a seguito della decisione della Commissione CE n.2000/128/CE resa in tema di contratti di formazione-lavoro.
Riteneva la Corte che nel ricorso introduttivo di primo grado la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non avesse allegato i fatti
in base ai quali, secondo la citata decisione, potevano considerarsi legittimi gli aiuti di Stato, e solo in sede di riassunzione nel giudizio di rinvio aveva provveduto ad una allegazione specifica. Peraltro, sempre in primo grado non era stata fornita alcuna prova, essendosi limitata l’odierna ricorrente a produrre il libro matricola e i modelli DM, mentre solo in secondo grado erano state prodotte le copie dei contratti di trasformazione dei CFL in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Avverso la sentenza, ricorre RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per quattro motivi.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso. È rimasta intimata la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RILEVATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la società deduce violazione dell’art.112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità della cartella stante la decadenza di cui all’art.25, lett. b) d.lgs. n.46/99.
Con il secondo motivo di ricorso, la società deduce violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione agli artt.125 c.p.c. e 3 l. n.241/90, per omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità della cartella , mancante dei requisiti minimi di intellegibilità.
Con il terzo motivo di ricorso, la società deduce violazione dell’art.414 c.p.c. in relazione agli artt.115 c.p.c. e 2697 c.c. Argomenta che i fatti costitutivi del diritto erano stati allegati tempestivamente nel ricorso introduttivo, mentre in sede di riassunzione si era solo
avuto un ulteriore sviluppo RAGIONE_SOCIALE allegazioni. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del resto non aveva contestato, ai sensi dell’art.115 c.p.c., i requisiti che legittimavano alla stipula dei CFL. La Corte avrebbe dovuto quindi esaminare i dati del libro matricola, dai quali era possibile evincere la ricorrenza dei requisiti richiesti dalla Commissione Europea per poter beneficiare degli aiuti di Stato.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte considerato che, come richiesto dalla Commissione Europea e come emergeva dal libro matricola, l’utilizzo dei CFL aveva prodotto un incremento dell’occupazione in azienda.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, ponendo la medesima censura di omessa pronuncia. Essi sono infondati.
Emerge dal testo della sentenza che la Corte ha considerato le due eccezioni oggetto dei due motivi di ricorso, dando atto che sia con il ricorso introduttivo, sia con il ricorso in riassunzione, la società aveva eccepito la decadenza di cui all’art.25 d.lgs. n.46/99 e la mancanza di sufficienti indicazioni della cartella.
La Corte, quindi, rigettando l’opposizione , ha rigettato -sebbene in modo implicito -anche le eccezioni riportate nello ‘Svolgimento del Processo’.
Il terzo e quarto motivo possono anch’essi essere trattati congiuntamente, data la loro intima connessione. Essi sono infondati.
La Corte ha affermato che il ricorso introduttivo era carente di allegazione e di prova sui requisiti chiesti dalla Commissione Europea ai fini di escludere l’illegittimità dell’aiuto di Stato. Con il ricorso introduttivo, infatti, la società aveva semplic emente allegato che ‘ nel
quadriennio interessato alla pretesa di recupero, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha costituito n.38 CFL, tutti ad incremento dei posti di lavoro preesistenti (cfr. libro matricola aziendale, all.to n.2)’. Mancava dunque un’allegazione specifica del fatto che, come richiesto nella decisione n.2000/128/CE: a) i CFL riguardavano i giovani con meno di 25 anni, oppure i laureati fino a 29 anni compresi, oppure le persone disoccupate da almeno un anno; b) la società non aveva proceduto a riduzioni di organico nei 12 mesi precedenti e aveva inoltre mantenuto in servizio (assumendoli con contratto a tempo indeterminato) almeno il 60 % dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro era scaduto nei 24 mesi precedenti (punto 114 della decisione). Nemmeno il ricorso allegava che si era proceduto alla trasformazione dei CFL in contratti a tempo indeterminato secondo la condizione posta dalla citata decisione per la loro compatibilità con il mercato comune e con l’accordo SEE, ovvero la creazione netta di posti di lavoro come definita dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti all’occupazione.
Il richiamo al libro matricola, secondo quanto emerge dal ricorso, era finalizzato alla sola allegazione contenuta in narrativa, ovvero quella di un generico aumento dell’occupa zione, senza alcuna specificazione RAGIONE_SOCIALE ulteriori condizioni richieste dalla Commissione Europea. Stante tali generiche allegazioni, rettamente la Corte non ha conferito rilievo ai dati contenuti nel libro matricola, e su cui invece si appuntano i motivi di ricorso deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo. La rilevanza probatoria del libro matricola non poteva infatti andare
al di là del richiamo operato in ricorso, come detto viziato da genericità di allegazioni.
Non può nemmeno condividersi l’assunto del terzo motivo di ricorso, secondo cui è ammissibile l’integrazione dell’allegazione operata con il ricorso in riassunzione. Al contrario, nel rito del lavoro il ricorso introduttivo deve contenere l’esposizione di tutti i fatti principali e secondari su cui si basa la domanda, senza possibilità di loro integrazione in seguito -se non nei limiti dei gravi motivi autorizzati dal giudice ex art.420, co.2 c.p.c. (v. Cass. S.U. n.11353/04). Nel ricorso in riassunzione, pertanto, non potevano essere introdotte circostanze di fatto ulteriori, rilevanti ai fini della decisione n.2000/128/CE.
Resta solo da aggiungere che la non contestazione ex art.115 c.p.c., non può rilevare rispetto a fatti non dedotti tempestivamente nel ricorso introduttivo di primo grado (Cass. S.U. n.11353/04, Cass.25148/17).
Conclusivamente, il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, le spese di lite sono compensate poiché l’opposizione riguarda solo motivi riferibili al merito della pretesa contributiva e non al procedimento di riscossione, l’unico rispetto al quale è legittimata passiva l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (Cass. S.U. 7514/22), sicché la notific a del ricorso alla stessa deve ritenersi effettuata a meri fini di litis denuntiatio (nello stesso senso Cass.15551/23).
Nulla sulle spese nei rapporti con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rimasta intimata.