Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4214 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4214 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16815/2023 R.G. proposto da
COGNOME elettivamente domiciliato in NAPOLI INDIRIZZO COGNOMEINDIRIZZO DOMICILIO COGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in NAPOLI
Oggetto:
Contratti
bancari
–
Nullità clausole
– Oneri allegazione
R.G.N. 16815/2023
Ud. 08/01/2025 CC
INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende
-controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 184/2023 depositata il 17/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 184/2023, pubblicata in data 17 gennaio 2023, la Corte d’appello di Napoli, nella regolare costituzione dell’appellato COGNOME ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2728/2018 e, per l’effetto e in riforma di quest’ultima, ha respinto l’opposizione proposta da COGNOME avverso il decreto ingiuntivo n. 474/2013, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata a favore BANCA DI RAGIONE_SOCIALE e nei confronti dell’opponente, quale fideiussore della società RAGIONE_SOCIALE
La Corte territoriale, condividendo le censure mosse dall’appellante alla decisione impugnata, ha rilevato in primo luogo che, in sede di opposizione, l’appellato aveva omesso di indicare specificamente sia le clausole di cui deduceva la nullità sia il superamento del tasso soglia.
Ha osservato la Corte territoriale che ‘nel primo atto difensivo l’opponente ha contestato la dovutezza della somma azionata da controparte deducendo che essa non era dovuta per avere la banca sempre applicato tassi usurari considerata l’incidenza della capitalizzazione, delle commissioni e di tutte le spese, senza indicare
in modo specifico né le poste non dovute né le clausole contrattuali illegittime, e tanto malgrado sia onere della parte che si dolga dell’applicazione di tassi usurari contestare il superamento di uno specifico tasso soglia nella fase genetica del rapporto, atteso che la norma d’interpretazione autentica di cui all’art. 1 comma I D.L. 394/2000 attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione del tasso convenuto come usurario, al momento della pattuizione, e non a quello del pagamento degli interessi ‘.
Parimenti, la Corte territoriale ha condiviso le censure mosse alla decisione del Tribunale di procedere a consulenza tecnica d’ufficio, rilevando che il giudice di prime cure, nel disporre la consulenza tecnica, era sostanzialmente giunto a colmare le lacune, sia nelle allegazioni iniziali sia nelle prove, dell’appellato.
La Corte d’appello ha ulteriormente osservato che la decisione impugnata aveva recepito acriticamente le conclusioni dell’ausiliario anche sulla base di presupposti fattuali giuridicamente errati, quali la sussistenza di una ‘usura sopravvenuta’ e la erron ea indicazione del tasso della commissione di massimo scoperto.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre COGNOME
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
In data 23 febbraio 2024, il Consigliere delegato, ha formulato proposta di definizione ex art. 380bis c.p.c. segnalando la inammissibilità del ricorso.
A detta proposta ha fatto seguito istanza del ricorrente per la definizione del giudizio.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli articoli n. 112, 115, 132 e 163 c.p.c., ‘per non avere la sentenza impugnata in alcun modo pronunciato sulla richiesta di escludere dal saldo azionato dalla Banca le voci addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, non convenuta ovvero convenuta invalidamente, le commissioni di massimo scoperto, prive di giustificazione causale, gli interessi ultra-legali non specificamente pattuiti e le spase non convenute. In subordine si sottolinea come l’eventuale statuizione sul punto sia priva di ogni motivazione.’
Il ricorrente richiama il contenuto dell’originario atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, deducendo di avere svolto, nel medesimo, specifiche allegazioni in ordine alla contestazione delle singole voci imputate al conto corrente ed alla ragione giuridica per cui le stesse dovevano intendersi non dovute e concludendo che era quindi compito della Corte territoriale procedere alla loro valutazione.
Deduce, quindi, la nullità della decisione, sia per violazione dell’art. 112 c.p.c. sia, in subordine, per aver adottato una motivazione ‘a tal punto assiomatica e criptica da doversi considerare inesistente, si come in essa né si dà conto, in modo compiuto, dei fatti allegati dal garante odierno ricorrente, né si offre indicazione delle ragioni giuridiche per le quali essi siano stati ritenuti inadeguati a giustificare la rideterminazione del saldo contabile del conto corrente’ .
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce:
-in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 132, 191 c.p.c. e 24 Cost.;
-in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.;
‘per non avere la sentenza impugnata, sul presupposto di una parziale ricostruzione della materia controversa di cui al primo motivo, esaminato né i contratti di conto corrente azionati dalla banca, né le consulenze tecniche espletate in primo grado, intese alla ricostruzione dei rapporti contabili emergenti dagli estratti del conto corrente in atti, senza rimotivare l’irrilevanza dei detti documenti ai fini decisori. Documenti che pure costituiva preciso onere della banca depositare per dare prova della pretesa, così che la sentenza solleva in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.) la banca da un onere probatorio che, invece, grava sulla stessa in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo’ .
I due motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente e risultano fondati, nei limiti che ci si appresta ad illustrare.
Infondate -se non inammissibili -risultano, infatti, le deduzioni del ricorrente riferite ai vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione, dal momento che le prime non si confrontano -come osservato nella proposta ex art. 380bis c.p.c. -con la ratio decidendi della sentenza impugnata la quale ha ritenuto che l’esame nel merito delle deduzioni del ricorrente fosse precluso dalla genericità delle deduzioni medesime – mentre le seconde non tengono conto della non deducibilità del difetto di motivazione in relazione all’ error in procedendo .
Fondate, invece, appaiono le deduzioni con le quali il ricorrente censura la decisione impugnata per avere la medesima ritenuto generiche le iniziali allegazioni contenute nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, a tali affermazioni opponendo di
avere svolto specifiche e puntuali allegazioni e contestazioni in ordine alla debenza delle somme azionate in monitorio.
Vi è da osservare, preliminarmente, che, sotto questo profilo, il ricorso, da un lato risulta confrontarsi direttamente con la ratio decidendi -diversamente da quanto adombrato nella proposta ex art. 380bis c.p.c. -e, dall’altro lato, risulta rispettare la regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., procedendo ad un adeguato richiamo e ad una specifica localizzazione degli atti processuali su cui fonda le proprie deduzioni.
Da tale constatazione, allora, discende che, essendo invocata dal ricorrente l’ipotesi di cui all’ art. 360, n. 4), c.p.c., questa Corte può e deve procedere, quale giudice del fatto processuale, al l’esame diretto degli atti , e quindi all’esame dell’originaria citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Esame che evidenzia una sufficiente specificità dei motivi di opposizione articolati dall’odierno ricorrente , tale da palesare l’erroneità del giudizio di genericità delle allegazioni formulato dalla Corte territoriale, la quale, peraltro, è venuta, in sostanza, a rilevare una nullità dell ‘originaria citazione di primo grado che non solo l’odierna controricorrente non aveva neppure dedotto come motivo di gravame – come evidenziato dalla sintesi dei motivi di appello offerta dalla decisione impugnata -e non risultava aver eccepito nel giudizio di prime cure, ma che avrebbe dovuto tradursi -in via di mera ipotesi -in motivo di vera e propria nullità della sentenza di prime cure (Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 2755 del 05/02/2018).
Si deve, del resto, considerare ulteriormente che, essendo dedotti profili di nullità sia delle garanzie sia del rapporto sottostante il debito del garantito -e cioè profili comunque rilevabili d’ufficio – ben avrebbe potuto e dovuto la Corte d’appello comunque scrutinare la
documentazione offerta dalle parti per procedere alla verifica officiosa della sussistenza o meno dei dedotti profili di nullità (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 20170 del 22/06/2022), pur se nei limiti stabiliti da questa Corte (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 30505 del 03/11/2023).
Il ricorso deve quindi essere accolto e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, la quale dovrà provvedere ad una nuova valutazione delle deduzioni delle parti alla luce del materiale istruttorio comunque acquisito, oltre che a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, a lla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima