Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27671 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27671 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/09/2023
Oggetto:
Responsabilità
civile
–
Risarcimento danni
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3216/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliati in ROMA presso lo studio di quest’ultimo , INDIRIZZO;
–RAGIONE_SOCIALE –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliati in ROMA presso lo studio di quest’ultimo, INDIRIZZO;
A.C. 27.01.2023
r.g.n. 3216/2020
Pres. L.NOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliati in ROMA presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, INDIRIZZO;
-resistente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliati in ROMA presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, INDIRIZZO;
-resistente – avverso la sentenza n.872/2019 della Corte di appello di Genova, pubblicata il 13/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del giugno 2013, RAGIONE_SOCIALE conveniva dinanzi al Tribunale di Genova la RAGIONE_SOCIALE affinché, previo accertamento della responsabilità di quest’ultima ex art. 1218, 2043 e 2049 c.c., venisse condannata a risarcirle i danni patrimoniali e non patrimoniali derivatile dalle condotte – anche di rilievo penale poste in essere da NOME COGNOME e NOME COGNOME, guardie giurate preposte della convenuta -poste in essere nel corso del contratto di appalto (stipulato in data 30/9/2005 e rinnovatosi sino al 31/12/2013) con cui RAGIONE_SOCIALE aveva affidato a RAGIONE_SOCIALE i servizi di sicurezza da svolgersi all’interno dell’Ipe rmercato di Savona; condotte per le quali i predetti erano stati sottoposti a misure restrittive cautelari e a pronunce penali; deduceva inoltre che vi erano stati
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RAGIONE_SOCIALE ammanchi per 40.000,00 euro come da inventario del 2021, riconducibili a infedeltà ed omissioni di servizio. Si costituiva la convenuta e chiedeva di chiamare in causa le proprie compagnie di RAGIONE_SOCIALE per essere manlevata e nel merito, il rigetto dell’avversa do manda. Si costituivano le società assicuratrici eccependo, RAGIONE_SOCIALE l’inoperatività della polizza , e gli RAGIONE_SOCIALE la nullità della citazione e della relativa notifica della chiamata in causa.
Il Tribunale di Genova con sentenza n.633/2016 affermava la responsabilità contrattuale e extracontrattuale della convenuta RAGIONE_SOCIALE, ma riconosceva soltanto un danno patrimoniale di Euro 10.000 per ammanchi, oltre interessi dalla sentenza al saldo, ritenendo esaustiva la sola copertura RAGIONE_SOCIALE che veniva condannata a tenere indenne e manlevare RAGIONE_SOCIALE.
Avverso il provvedimento del Tribunale, RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, accolto dalla Corte di appello di Genova che, in parziale riforma della sentenza di prime cure, rigettava la domanda di RAGIONE_SOCIALE diretta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, con compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Hanno resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e gli RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.
Parte RAGIONE_SOCIALE ha proposto memoria e anche la controRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; in particolare, contesta che la Corte d’appello abbia deciso sull’errato presupposto che RAGIONE_SOCIALE non avesse allegato i fatti posti a fondamento della richiesta di
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RAGIONE_SOCIALE risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale, disattendendo gli oneri probatori e di allegazione enunciati dall’orientamento consolidato della Corte Suprema di Cassazione espresso a Sezioni Unite dalla sentenza n. 13533/2001, da ultimo ribadito da Cass., n. 6618/2018; la RAGIONE_SOCIALE sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto dovesse essere posto a suo carico l’onere di allegare l’inadempimento, da ll’ art. 2697 c.c. desumendosi il principio della presunzione di persistenza del diritto, che trova applicazione anche alle ipotesi in cui il creditore agisca per la risoluzione, principio pacificamente app licabile all’ipotesi della domanda di adempimento, in relazione alla quale il creditore deve provare l’esistenza della fonte negoziale o legale del credito, ma non l’ inadempimento.
Con il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. , lamentando che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che non avesse adempiuto all’onere di allegazione su di essa incombente ‘nel termine preclusivo per la fissazione del thema decidendum ovverosia nel termine fissato per la prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c.’ , laddove ha dettagliatamente indicato nei propri atti le condotte poste in essere da RAGIONE_SOCIALE integranti il contestato inadempimento, elencandole analiticamente e richiamando puntualmente e testualmente le deduzioni e allegazioni contenute negli atti del giudizio.
Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 287 e 288 c.p. c. in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c. e contesta che la Corte d’appello abbia accolto l’istanza di correzione di errore materiale, non sussistendo alcun errore e vertendosi semmai in un’omessa pronuncia sulla domanda di rimborso in ordine alle somme versate in esecuzione della sentenza di prime cure, da far se del caso valere mediante i rimedi impugnatori; somma, peraltro, che la controparte non ha fornito prova di aver corrisposto.
3.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
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RAGIONE_SOCIALE
Non sussistono le violazioni di legge contestate in relazione agli artt. 1218 e 2697 c.c.
La Corte d’appello ha evidenziato che la RAGIONE_SOCIALE non ha specificamente allegato l’ inadempimento lamentato, e non già, come lamentato dall ‘o dierna RAGIONE_SOCIALE, che non abbia fornito prova dell’ inadempimento.
Vale al riguardo ulteriormente osservare che in applicazione del l’orientamento espresso da questa Corte secondo cui chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l’azione esercitata concerna l’inadempimento contrattuale, l’attore è onerato di allegare non solo l’inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell’onere di allegazione (v. in particolare Cass. Sez. 6-3, 16/03/2018 n. 6618 ), la Corte territoriale ha invero ritenuto non avere l’odierna RAGIONE_SOCIALE precisato quale fosse l’inadempimento addebitato alla RAGIONE_SOCIALE, «avendo genericamente affermato la sussistenza di ammanchi e il non aver i dipendenti di RAGIONE_SOCIALE evitato tali ammanchi».
La Corte territoriale ha richiamato la regola di ripartizione dell’onere probatorio, come enunziata da Cass. Sez. U. 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempiment o’.
Ha sottolineato che, a tale stregua, se «l’azione esercitata concerne inadempimento contrattuale, sotto il profilo del fatto l’attore è gravato dell’onere dell’allegazione che concretizzi il lamentato inadempimento (v. p.
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RAGIONE_SOCIALE, tra gli arresti recenti, Cass. sez. 3, ord. 21 settembre 2017 n. 21927, Cass. sez. 2, 22 novembre 2016 n. 23759, Cass. sez. 1, 31 agosto 2016 n. 17441, Cass. sez. 3, 14 giugno 2016 n. 12143 e Cass. sez. 1, 19 gennaio 2016 n. 810).
Evocando ‘ il celebre arresto del 2001>> che <<ha imposto la "allegazione della circostanza dell'inadempimento", e non la denuncia dell'inadempimento tout court , con ciò rappresentando la pregnanza fattuale necessaria nella proposizione della domanda, che deve appunto identificare in che cosa l'inadempimento è consistito ' , ha sottolineato che ' l'ampio orientamento che ne è derivato ha sempre ribadito la necessità dell'allegazione (Cass. sez. 3, 28 gennaio 2002 n. 982, Cass. sez. 3, 21 aprile 2003 n. 2647, Cass. sez. 3, 3 aprile 2003 n. 5135, Cass. sez. L, 11 ottobre 2003 n. 15249, Cass. sez. 3, 1 dicembre 2003 n. 18315, Cass. sez. L, 9 febbraio 2004 n. 2387, Cass. sez. 3, 1 aprile 2004 n. 6395, Cass. sez. 3, 12 aprile 2006 n. 8615, Cass. sez. 1, 13 giugno 2006 n. 13674, Cass. sez. 1, 26 gennaio 2007 n. 1743, Cass. sez. 2, 19 aprile 2007 n. 9351, Cass. sez. 2, 11 novembre 2008 n. 26953, Cass. sez. 1, 3 luglio 2009 n. 15677, Cass. sez. 3, 12 febbraio 2010 n. 3373, Cass. sez. 1, 15 luglio 2011 n. 15659 e Cass. sez. 3, 20 gennaio 2015 n. 826) ' ( test. così Cass. Sez. 6-3, n. 6618/2018 cit. in motivazione punto 1.3 citata a pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata).
Facendo corretta applicazione di tali principi la Corte territoriale ha quindi osservato che «la RAGIONE_SOCIALE in relazione all'asserita responsabilità contrattuale per il danno patrimoniale da ammanchi in atto di citazione e nella prima memoria depositata ex art. 183, comma secondo, c.p.c., destinata alla precisazione delle domande ritualmente già proposte, si è limitata ad affermare che si tratterebbe di un danno da infedeltà e omissioni del personale di RAGIONE_SOCIALE», e che «nella memoria depositata ex art. 183, comma secondo, c.p.c. ha poi asserito l'inadeguatezza del servizio di vigilanza stante il numero esiguo di fermi rispetto agli ammanchi imputando genericamente a RAGIONE_SOCIALE di non aver adeguatamente vigilato per ridurre
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RAGIONE_SOCIALE
o contrastare gli ammanchi», pervenendo ad escludere che la parte appellata RAGIONE_SOCIALE avesse provveduto, «come era suo onere, ad un'allegazione tempestiva dell'inadempimento contrattuale lamentato nel termine preclusivo per la fissazione del thema decidendum ovverosia nel termine fissato per la prima m emoria di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c.» (pag. 12 della sentenza impugnata).
3.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE lamenta l'omesso esame delle allegazioni in ordine agli inadempimenti contestati a RAGIONE_SOCIALE; ma in proposito non v'è alcun omesso esame, tenuto conto che la Corte d'appello ha spiegato con dovizia e pianamente le ragioni per le quali non ha ritenuto sufficiente l'allegazione dell'inadempimento , non essendovi pertanto alcun fatto di cui ha omesso la considerazione , laddove l' odierna parte RAGIONE_SOCIALE con la censura in esame (richiamando specificatamente il contenuto delle allegazioni di merito in ricorso a pag. 11-13) tende a richiedere una nuova rivalutazione delle allegazioni circa le condotte contrattuali imputabili, già valutate dalla Corte d'appello e ritenute generiche, non specificate e neppure dedotte tardivamente.
3.3. Inammissibile è il terzo motivo.
Con esso si denuncia l' asserito errore commesso dalla Corte d'appello per aver accolto con ordinanza del 14 novembre 2019 l'istanza di correzione di errore materiale, formulata dalla RAGIONE_SOCIALE, consistito nel non aver -con la sentenza n. 872/2019- emesso la statuizione di restituzione in favore della predetta RAGIONE_SOCIALE della somma di Euro 15.269,17 oltre interessi, versati in ossequio alla condanna di prime cure alla manleva di RAGIONE_SOCIALE, riformata in appello.
Ebbene, va osservato che la Corte d'appello ha ritenuto invero assorbito l'esame della domanda dall' U nipolSai formulata con l'appello incidentale di rimborso e restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di prime cure, in considerazione della circostanza che, risultando respinte tutte le domande della originaria attrice, è venuta
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RAGIONE_SOCIALE conseguentemente meno la condanna emessa dal giudice di prime cure nei confronti della società assicuratrice di manlevare l'assicurata RAGIONE_SOCIALE rispetto a quanto da questa dovuto a RAGIONE_SOCIALE.
I l giudice d'appello ha fatto quindi corretta applicazione del richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui alla stregua dell'interpretazione estensiva degli artt. 287 e ss. c.p.c., è ammissibile l'utilizzazione del procedimento di correzione degli errori materiali qualora il giudice del gravame, riformando la sentenza appellata, ometta, pur esistendo in atti tutti gli elementi a ciò necessari, di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione di quest'ultima, atteso che una siffatta condanna è sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale, sicché sono configurabili i presupposti di fatto che giustificano la correzione e la relativa declaratoria necessariamente "accede" al decisum complessivo della controversia, senza assumere una propria autonomia formale, collegandosi l'omissione ad una mera disattenzione e, quindi, «ad un comportamento involontario, sia nell' an e sia nel quantum del provvedimento» (v. Cass. Sez. 1, 12/02/2016 Sentenza n. 2819, v. in particolare, punti 2.3. e 2.4 in motivazione) evocando un precedente che ben si attaglia alla vicenda in esame.
All'inammissibilità dei motivi alla stregua di quanto sopra esposto, assorbiti ogni altra questione e diverso prof ilo, consegue l'inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, seguono la soccombenza.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge, in favore di ciascuna parte controRAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
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del RAGIONE_SOCIALE, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni ficato a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 18