Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24244 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24244 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13129-2021 proposto da:
NOME COGNOME NOME COGNOME tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE, in proprio e nella qualità di titolare della “RAGIONE_SOCIALE“, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 677/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/11/2020 R.G.N. 868/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/07/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. 13129/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 08/07/2025
CC
RILEVATO che
1.Con sentenza n. 677/2020, pubblicata il 19/11/2020, la Corte d’Appello di Firenze ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME Robbia, titolare della “RAGIONE_SOCIALE“, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 745/2019 del 17/09/2019 che aveva respinto il ricorso, senza istruttoria testimoniale, rilevando che i ricorrenti non avevano allegato gli elementi posti alla base della domanda, in particolare le mansioni svolte in concreto, essendosi limitati a generiche indicazioni. Il Tribunale aveva inoltre osservato che le mansioni invocate presupponevano il possesso in capo al lavoratore di un “titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali” e lo svolgimento di “lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione”, e che nulla sul punto era stato allegato.
2.La Corte d’Appello di Firenze, condividendo l’iter decisorio di primo grado ha confermato che la qualifica reclamata presupponeva titolo o specifiche conoscenze, o capacità, non allegate in primo grado. Ha, inoltre, ribadito che il mero riferimento a mansioni di muratore o a lavori di ristrutturazione non fosse sufficiente a fondare la domanda, indipendentemente da ogni questione legata alla prova.
3.Per la cassazione di tale sentenza NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso assistito da memoria affidato a due motivi.
4.Resiste, con controricorso assistito da memoria, NOME COGNOME COGNOME.
CONSIDERATO che
1.Il primo motivo di censura proposto, formulato ex art. 360 c.1, n. 3, c.p.c. attiene alla violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Operai Agricoli e Florovivaisti delle Province di Firenze e Prato.
2.Con il secondo motivo, sempre formulato ex art. 360 c.1, n. 3, c.p.c. si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 420 comma 5 c.p.c. e 421 c.p.c.
Il primo motivo è infondato.
Censurano i ricorrenti la sentenza della Corte d’Appello per aver ritenuto la qualifica di “muratore” non presente nel CCNL applicabile e per aver erroneamente fatto riferimento ad altro contratto collettivo (settore edile), non applicabile al caso di specie. Sostengono che il CCNL di settore agricolo e florovivaisti prevede espressamente la figura del muratore tra gli operai specializzati e che, data l’assenza di un mansionario specifico nel loro CCNL, avevano correttamente assolto l’onere di allegazione indicando le mansioni di muratore e i lavori di ristrutturazione.
Deducono, poi, con la seconda censura, la mancata ammissione delle istanze istruttorie (in particolare la prova testimoniale) da parte della Corte d’Appello, che avrebbe confermato la decisione del primo Giudice di non ammetterle a causa del presunto difetto di allegazione. Sostengono che non sussistesse un difetto di allegazione sulle mansioni specifiche e che fosse compito del Giudice, dotato di precisi poteri istruttori, svolgere un complessivo accertamento dei fatti storici.
3.Orbene, va premesso che la Corte d’Appello ha osservato che il profilo di “muratore” non è riportato nelle declaratorie del
CCNL applicato e che il semplice richiamo a tale mansione non implica lo svolgimento di una prestazione specializzata.
Ha citato, a scopo argomentativo, i diversi livelli di inquadramento della mansione di muratore nel settore edile per illustrare la complessità del concetto e la necessità di allegazioni specifiche, pur non applicando il CCNL del settore edile alla fattispecie.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che il procedimento logico-giuridico volto a determinare l’inquadramento del lavoratore subordinato si struttura in tre fasi distinte e successive: a) l’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte; b) l’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria; c) il raffronto dei risultati delle due indagini.
In tale procedimento, grava sul lavoratore l’onere di allegare e provare gli elementi posti a base della sua domanda, specificando il contenuto delle mansioni svolte in concreto e raffrontandole con i profili caratterizzanti la qualifica superiore rivendicata e quella inferiore riconosciuta.
Il motivo di ricorso formulato dai ricorrenti COGNOME e COGNOME pur denunciando violazioni di legge, non si confronta efficacemente con la ratio decidendi , del giudice d’appello, né forniscono argomenti idonei a rimettere in discussione l’orientamento consolidato di questa Corte.
4.In particolare, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione delle disposizioni del CCNL di settore, assumendo che la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere la qualifica di “muratore” non presente nel contratto e nell’aver fatto riferimento al CCNL edile.
Come già accennato, il motivo è infondato e manifestamente inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza
impugnata. La Corte d’Appello ha confermato la decisione di primo grado basandosi non sull’assunto che la qualifica di muratore fosse assente dal CCNL agricolo, ma sul chiaro e incensurabile accertamento di merito che il mero riferimento alle mansioni di muratore e ai lavori di ristrutturazione non costituisse allegazione sufficiente a fondare la domanda.
La sentenza ha correttamente evidenziato che, pur essendo la figura del muratore menzionata (nel contratto collettivo territoriale, non direttamente nell’art. 31 del CCNL nazionale come erroneamente sostenuto dai ricorrenti), il CCNL agricolo richiede per l’inquadramento nel profilo di operaio specializzato una competenza specifica o la particolare complessità dei lavori svolti. Il richiamo della Corte d’Appello al CCNL del settore edile è stato operato a mero scopo argomentativo e descrittivo, per illustrare come la generica indicazione di “muratore” sia insufficiente in assenza di specificazioni sulla complessità e specializzazione dei compiti, e non per applicare tale contratto alla fattispecie.
Pertanto, il vizio denunciato non incide sul contenuto motivazionale della sentenza, che si fonda sulla carenza allegatoria.
La valutazione circa la sufficienza dell’allegazione e la riconducibilità delle mansioni a specifiche declaratorie contrattuali, ove sorretta da motivazione logica e coerente, costituisce apprezzamento di merito, incensurabile in sede di legittimità se non per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella specie, peraltro, non validamente dedotto.
5.Quanto al secondo motivo di ricorso (con cui si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 420 comma 5 e 421 c.p.c. ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.) con riguardo alla mancata ammissione delle istanze istruttorie, in particolare la
prova testimoniale, da parte della Corte d’Appello, che avrebbe confermato la decisione del primo Giudice di non ammetterle a causa del presunto difetto di allegazione, va rilevato come la censura si palesi inammissibile poiché, sotto l’apparente denuncia di violazione di norme processuali (art. 360 n. 3 c.p.c.), essa mira, in realtà, a sollecitare una rivalutazione del fatto e una critica all’apprezzamento di merito circa l’idoneità delle allegazioni, attività preclusa in sede di legittimità.
La Corte d’Appello ha ritenuto la domanda carente negli elementi costitutivi, e il mancato esame sulle istanze istruttorie è un logico corollario di tale accertata inammissibilità per carenza allegatoria.
Va, poi, rilevato come sia consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui il potere officioso del Giudice del lavoro, pur ampio e sussumibile nelle norme richiamate (artt. 420, comma 5 e 421 c.p.c.), va esercitato in osservanza del principio dispositivo (art. 112 c.p.c.) e nei limiti dei fatti costitutivi delle pretese allegate dalla parte, non potendo sopperire a carenze imputabili alle parti nell’allegazione dei fatti e che lo stesso è del tutto sottratto al sindacato di legittimità (cfr., sul punto, Cass. n. 14923 del 2024).
Nella specie, secondo quando ritenuto dalla Corte con valutazione insindacabile in sede di legittimità, i ricorrenti non hanno specificamente allegato i fatti che avrebbero dovuto essere provati, limitandosi a generiche asserzioni sulla mansione di muratore e sulla ristrutturazione.
Le istanze istruttorie non possono supplire alle carenze della domanda, e, nel caso di specie, secondo entrambi i giudici di merito, i capitoli di prova risultavano generici e indeterminati, inidonei a dimostrare le specifiche mansioni, il tempo, il luogo o il tipo di interventi.
La doglianza sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori, d’altro canto, e il mancato esercizio dei poteri officiosi si traduce in un vizio di motivazione (ora riconducibile all’art. 360 n. 5 c.p.c. nei limiti del fatto decisivo), e non di violazione di legge processuale (art. 360 n. 3 c.p.c.), talchè, deve concludersi che nel formulare le proprie censure mediante ricorso per cassazione, i ricorrenti non si sono conformati a quanto statuito dal Supremo Collegio in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34476 del 2021).
8.Alla luce delle suesposte argomentazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
9.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3500,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.52 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale dell’8 luglio 2025.