Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17134 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17134 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
Oggetto: brevetto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3747/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1031/2023, depositata il 6 novembre 2023.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, depositata il 6 novembre 2023, di reiezione del loro appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le domande di contraffazione delle frazioni italiane dei brevetti EP 1 725 737 (denominato «testa di trivellazione con schermo di protezione») ed EP 2 035 652 (denominato «testa di trivellazione con nuova cuffia di protezione») dalle medesime avanzate nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di quest’ultima , aveva dichiarato la nullità dei predetti titoli brevettuali;
la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità dei brevetti per difetto di altezza inventiva e aveva riqualificato gli stessi quali modelli di utilità, la cui protezione, tuttavia, risultava essere scaduta per decorso del termine decennale di cui all’art. 85 c.p.i.;
ha aggiunto che il Tribunale aveva, poi, escluso la contraffazione dei modelli di utilità, così come riqualificati i titoli di privativa azionati dalle attrici, in difetto della prova della commercializzazione di macchine rientranti nell’ambito delle pri vative tutelate nel periodo di validità delle stesse (ossia, sino al 2016), emergendo dagli atti allegazioni di condotte di asserita contraffazione solo per il periodo successivo;
ha, quindi, confermato la decisione gravata;
il ricorso è affidato a sei motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE;
le parti costituite depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione o falsa
applicazione dell’ art. 121 c.p.i., per aver la sentenza impugnata posto a carico del titolare del brevetto oneri di allegazione in appello, in caso di sentenza di nullità del trovato, diversi e maggiori da quelli già assolti in primo grado e discendenti dalla presunzione ex lege di validità del brevetto;
censurano, in particolare, la decisione di appello nella parte in cui ha ritenuto che il gravame non fosse accoglibile in quanto privo del l’allegazione del problema tecnico, nonché delle modalità della sua soluzione, e che tale allegazione in appello rappresentava un requisito formale per poter affermare l’originalità dell’invenzione negata dal primo giudice;
evidenziano, comunque, che gli oneri di allegazione -da ritenersi immutati tra primo e secondo grado -erano stati soddisfatti sin dall’atto di citazione dinanzi al Tribunale e che la stessa sentenza di primo grado, nonché la relazione del consulente tecnico d’ufficio nominato in quella sede, avevano chiaramente individuato il problema tecnico dei brevetti azionati;
con il secondo motivo deducono la violazione o falsa applicazione dell’art. 1 12 cod. proc. civ., per ultrapetizione in ordine alla questione della rilevata insufficiente descrizione dei brevetti azionati;
sostengono, in proposito, che laddove la Corte territoriale, con i rilievi interessati dal motivo precedente, avesse ritenuto i brevetti nulli per insufficiente descrizione, sarebbe incorsa in un vizio di ultrapetizione, atteso che tale ragione di nullità dei brevetti non era stata fatta valere dalla convenuta;
aggiungono che qualora, in ogni caso, si ritenesse che l’indagine sul dedotto difetto di novità dei brevetti implicasse l’accertamento dell’esistenza di una sufficiente descrizione degli stessi, ciò non comportava l’insorgenza di un a specifica attività asserita sul punto a carico del titolare;
con il terzo motivo si dolgono della nullità della sentenza impugnata
per violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 132, n. 4, cod. proc. civ., e 118, disp. att., cod. proc. civ. in relazione alle inconcilianti e contradditorie affermazioni con cui, da un lato, nega che il titolo brevettuale EP ‘ 737 contenga riferimento (testuale) al problema tecnico e alla soluzione indicati dall’appellante e, dall’altro, se ne riporta i contenuti, tanto da ritenerli parte della prior art indicata dagli stessi brevetti di causa;
con il quarto motivo lamentano la nullità della decisione per violazione de ll’art. 115 cod. proc. civ., per travisamento del contenuto oggettivo del testo dei brevetti azionati;
con il quinto motivo criticano la decisione di appello per violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. 132, n. 4, cod. proc. civ., e 118, disp. att., cod. proc. civ., in relazione alla assenza di motivazione sul punto della ritenuta appartenenza alla prior art delle soluzioni brevettate;
con l’ultimo motivo deducono la violazione o falsa applicazione dell’art. 82 c.p.i. e/o la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. 132, n. 4, cod. proc. civ., e 118, disp. att., cod. proc. civ., in relazione alla affermazione secondo la quale le due soluzioni diverse, realizzate con diversi oggetti e meccanismi, ad un medesimo problema tecnico (nel caso di specie, rispettivamente, l’ utilizzo di uno schermo rigido e l’ impiego di un telo) rappresentino l’un a il mo dello di utilità rispetto all’altr a;
il primo motivo è fondato;
la Corte territoriale, nel dare atto che le appellanti avevano aggredito la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso l’altezza inventiva, illustrando le ragioni a sostegno della doglianza articolata, ha rilevato che le appellanti medesime avevano omesso di «fare, sostanzialmente, specifico riferimento al contenuto delle rivendicazioni dei due suddetti brevetti, dal quale contenuto tale altezza inventiva deve necessariamente emergere, giacché è il brevetto che deve
indicare in modo chiaro il problema tecnico da risolvere quale suo requisito formale imprescindibile»;
ha aggiunto, in proposito, che «Al cospetto di una sentenza che nega l’altezza inventiva del trovato l’impugnante deve necessariamente allegare quale parte della descrizione e delle rivendicazioni del brevetto individui specificamente il problema tecnico da risolvere e le modalità della sua risoluzione perché ciò rappresenta quel requisito formale per poter affermare l’originalità dell’invenzione negata dal primo giudice . Se in sede di impugnazione non si allega il problema tecnico per come specificamente individuato nella Descrizione brevettuale … non risulta accoglibile, ex art. 48, 51, 1°c., e 52 CPI, l’impugnazione (della sentenza che ha negato l’altezza inventiva) il cui presupposto è rappresentato proprio dall’allegazione della descrizione, nel corpo del brevetto, del problema tecnico da risolvere e delle sua modalità di risoluzione»;
ha, quindi, osservato che «I riferimenti degli appellanti allo specifico contenuto del brevetto, invece, non risultano in alcun modo puntuali ed articolati e non sono idonei a suffragare la fondatezza dei motivi di appello», giacché la mancata individuazione del problema tecnico affrontato dai brevetti non consentiva di poter apprezzare il dedotto gradiente dell’attività inventiva ;
il primo motivo è fondato;
giova rammentare che l’art. 69, primo comma, Convenzione sul Brevetto Europeo stabilisce che «I limiti della protezione conferita dal brevetto europeo o dalla domanda di brevetto europeo sono determinati dalle rivendicazioni. La descrizione e i disegni vanno tuttavia utilizzati per interpretare le rivendicazioni»;
-l’art. 1 del Protocollo relativo all’interpretazione dell’articolo 69 (concluso a Monaco il 29 settembre 2000) chiarisce che tale articolo non va inteso né nel senso che la portata della protezione conferita dal brevetto europeo è determinata dal solo senso stretto e letterale del
testo delle rivendicazioni e che la descrizione e i disegni servono esclusivamente a dissipare ambiguità eventualmente contenute nelle rivendicazioni, né che le rivendicazioni fungono esclusivamente da linea direttiva e che la protezione si estende anche a ciò che, a parere di un esperto che abbia esaminato la descrizione e i disegni, il titolare del brevetto ha inteso proteggere: la norma deve invece essere intesa nel senso che definisce, tra questi estremi, una posizione che offre nel contempo un’equa pro tezione al titolare del brevetto e una ragionevole certezza del diritto ai terzi;
-l’individuazione dell’ambito di protezione del brevetto deve, dunque, muovere dal testo delle rivendicazioni, le quali vanno interpretate avendo riguardo anche alla descrizione e ai disegni quali strumenti esplicativi (cfr. Corte di appello del Tribunale dei brevetti europei, sentenza del 26 febbraio 2024, /2023);
in coerenza con tale principio è stato affermato, anche con riferimento ai brevetti nazionali, che la descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale, pur non potendo in alcun modo determinare l’ambito della tutela concessa dal brevetto laddove questo sia del tutto generico con riferimento all’indicazione dei limiti della protezione, possono essere utilizzati al fine di chiarire e interpretare la rivendicazione, in particolare nei casi in cui tali strumenti, nel circostanziare la struttura di una certa caratteristica del trovato, consentono di puntualizzare, in funzione limitativa, l’oggetto della rivendicazione stessa (cfr. Cass. 1° febbraio 2023, n. 3013; Cass. 4 settembre 2019, n. 22079; Cass. 5 marzo 2019, n. 6373);
-l’interpretazione del testo brevettuale, da con dursi secondo la lente del tecnico medio del ramo e delle conoscenze generali delle quali dispone e secondo criteri identici sia nei giudizi di validità sia in quelli di contraffazione, spetta al giudice e , avendo a oggetto l’accertamento della sussistenza e dell’ampiezza di diritti, non richiede una specifica allegazione o prova del titolare del brevetto;
ne consegue che il giudice deve procedere autonomamente alla individuazione sia del problema tecnico che la soluzione inventiva oggetto del brevetto mira a risolvere, sia delle singole caratteristiche che contraddistinguono tale soluzione inventiva;
una siffatta conclusione, che nega alcun onere specifico di allegazione e di prova per il destinatario di una domanda o eccezione di nullità del brevetto, trova riscontro presunzione di validità che, ai sensi dell’art. 121, primo comma, c.p.i., assiste i titoli di proprietà industriale, in forza della quale, salvo il caso di decadenza per non uso, l ‘ onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo;
la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi in quanto ha posto a carico del titolare del brevetto uno specifico onere di allegazione del problema tecnico, comprensivo della indicazione del passaggio del testo brevettuale che lo rivelerebbe, che non gravava sul medesimo, atteso che l’ individuazione di tale problema tecnico andava, invece, compiuta in via indipendente dal giudice alla luce della documentazione brevettuale agli atti e alle conoscenze della persona esperta del ramo;
sostiene la Procura Generale che la Corte d’appello, nonostante alcune «incongruità», avrebbe provveduto alla individuazione del problema tecnico, laddove, alla pag. 17, ha affermato che «il problema tecnico è da individuarsi nell’adottare forme di contenimento dei detriti e dei rumori»;
-l’assunto non appare corretto, in quanto il richiamato passaggio si riferisce alla motivazione espressa dal Tribunale, riportata dalla Corte di appello dalla quale, peraltro, quest’ultima sembra, sia pure implicitamente, prendere le distanze nel momento in cui evidenzia che nella descrizione non vi era prova che tale fosse il problema tecnico sotteso all’invenzione brevettata, benché allegato dagli appellanti e rilevato nella consulenza tecnica disposta in primo grado;
parte controricorrente osserva che la presunzione di validità di cui all’art. 121, primo comma, c.p.i. è riconducibile alla categoria delle presunzioni legali c.d. relative o semplici e, dunque, può quindi essere superata dalla prova della sussistenza delle cause di invalidità fornita dal soggetto che allega la nullità del titolo;
in proposito, si osserva che l’errore fondatamente denunciato dalle ricorrenti investe l’applicazione nei loro confronti di un indebito onere di allegazione e prova, per cui le questioni relative alla natura semplice della presunzione di validità del titolo e alla possibilità di vincere tale presunzione non sono concludenti, non essendo in oggetto l’applicazione delle regole in tema di efficacia dell a richiamata presunzione legale;
con distinta linea argomentativa la controricorrente deduce, poi, che la Corte di appello, lungi dal rigettare il gravame per mancato assolvimento da parte delle appellanti dell’onere di individuare il problema tecnico , avrebbe disatteso l’impugnazione per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., in relazione alla mancata formulazione di specifici motivi d’appello avverso la sentenza di primo grado ;
-tale tesi non appare persuasiva, in quanto dall’esame della sentenza si evince che la Corte di appello ha rigettato il gravame nel merito e non già per l’esistenza della prospettata causa di inammissibilità;
il secondo motivo è inammissibile;
la doglianza muove dall’assunto che la Corte territoriale abbia respinto l’appello sul fondamento della ritenuta invalidità dei brevetti azionati per insufficiente descrizione;
tale assunto, tuttavia, non trova conferma nella sentenza impugnata, la quale, come già evidenziato, ha ritenuto nulli i brevetti per difetto di altezza inventiva, per cui la censura difetta della necessaria concludenza;
-all’accoglimento del primo motivo segue l’assorbimento dei motivi residui, in quanto vertenti su questioni strettamente dipendenti;
la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo e assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per spese, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15 maggio 2025.