Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4469 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4469 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 16589-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1785/2020 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 09/12/2020 R.G.N. 1076/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/12/2025
CC
RILEVATO CHE
NOME COGNOME impugna la sentenza n. 1785/2020 della Corte d’appello di Bari che, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, che aveva dichiarato l’improcedibilità per decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, ha rigettato nel merito la domanda volta all’accertamento della illegittimità della trattenuta operata da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sulla indennità di disoccupazione agricola erogatagli per l’anno 2007.
Propone due motivi di ricorso.
Resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso in cui eccepisce l’inammissibilità del ricorso.
l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 17 dicembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
La sentenza è censurata sulla base di due motivi. I)Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. II)Violazione del principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
e presenza di affermazioni inconciliabili in sentenza.
Il primo giudice aveva dichiarato inammissibile la domanda per essere maturata la decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, come modificato dal d.l. n. 98/2011.
La Corte, ritenuto che non si trattasse di domanda di riliquidazione di prestazione liquidata solo in parte, è entrata nel merito ed ha rigettato per difetto di prova della effettività della trattenuta.
La sentenza motiva nei seguenti termini. La parte ‘non ha versato in atti alcuna documentazione idonea a comprovare l’esistenza e l’effettività di una trattenuta ascrivile ad un recupero di somme in precedenza erogate dall’RAGIONE_SOCIALE: non ha depositato, infatti, né un cedolino né un prospetto di liquidazione della prestazione temporanea, da cui sia verificabile l’effettuazione di una trattenuta da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in relazione a precedenti pagamenti indebiti, bensì solo un tabulato, quasi illeggibile, sicurame nte non attribuibile all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE .
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, di converso, ‘ ha prodotto documentazione estratta dai propri archivi informatici di ben altro tenore e ha disconosciuto la prospettazione attorea, depositando il prospetto di liquidazione della indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2007, che attesta la integrale liquidazione in data 15.7.2008 della somma di €3384,31 in relazione alle n. 102 giornate di iscrizione nell’anno 2007 e dunque con piena contribuzione sia quanto alle giornate, sia a titolo di disoccupazione (giorni 75) sia a titolo di trattamento speciale per gli agricoli (giorni 90). Difetta, quindi, in radice la prova che il trattamento erogato si stato sottoposto ad una trattenuta per il recupero di un precedente pagamento non dovuto’.
A fronte di tale motivazione, i due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per l’intima connessione che li unisce, sono da respingersi.
Questa Corte ha più volte affermato (per tutte, cfr. Cass. n.26739/2024) che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione
delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, ciò che nella specie non è accaduto: nessuna inversione dell’onere probatorio si registra, avendo la Corte del merito , in parte qua , proceduto all’accertamento del fatto controverso e, quindi, deciso la causa senza applicare la regola di giudizio basata sull’onere della prova (v., in argomento, ex plurimis , Cass. n. 13395/2018).
Neppure è stata denunciata una violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. nei termini rigorosi delineati dalla giurisprudenza di questa Corte, poiché la Corte non ha attinto elementi di riscontro da prove non introdotte dalle parti e assunte d’ufficio al di fuori dei casi che il codice di rito contempla.
Infatti, come emerge dalla parte motiva sopra riportata, il Collegio ha compiuto una valutazione comparativa del materiale probatorio versato in atti, che era stato prodotto da entrambe le parti (parte privata ed RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) e, con apprezzamento di fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto che, per tabulas, non solo non era dimostrata l’effettuazione della trattenuta ma, al contrario, era provato il pagamento del dovuto in relazione alle giornate di lavoro agricolo iscritte.
Il percorso argomentativo seguito in sentenza è pianamente e pienamente comprensibile, coerente e scevro da contraddizioni: la Corte ha affermato che ‘la domanda attorea non è di riliquidazione del …trattamento ben sì ha come oggetto la trattenuta di €1033,58, a suo dire operata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a titolo di indebito’ e su tale domanda ha ritenuto difettasse in radice la prova della esistenza stessa della trattenuta, di cui si controverteva.
Né aver affermato che la vicenda si incentrava su una liquidazione dell’Ente del luglio 2008 si pone in contraddizione con il fatto che la parte privata avesse versato in atti solo un
tabulato definito illeggibile dal Collegio, posto che, secondo la sentenza, il prospetto di liquidazione della indennità di disoccupazione, che attesta la liquidazione integrale al luglio 2008, è stato prodotto dall’RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso va, pertanto, rigettato ma non si fa luogo a condanna alle spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. come già disposto dal giudice del merito.
In considerazione dell’esito del giudizio, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME