Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13954 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13954 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 6096/2023 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALEo AVV_NOTAIO;
-ricorrente – contro
MINISTERO DELL’INTERNO e QUESTORE DI TORINO;
-intimati – avverso il decreto del Giudice di pace di Torino depositato il 19 settembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che con decreto del 19 settembre 2022, il Giudice di pace di
Torino, su richiesta del AVV_NOTAIO di Torino, ha prorogato di trenta giorni il trattenimento di NOME, cittadino RAGIONE_SOCIALE‘Egitto, presso il Centro di permanenza per i rimpatri Brunelleschi, disposto dal AVV_NOTAIO di Milano con decreto del 23 agosto 2022 e convalidato dal Giudice di pace di Torino con decreto del 26 agosto 2022;
che avverso il predetto decreto il Ramadan ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria;
che il Ministero RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e il AVV_NOTAIO non hanno svolto attività difensiva.
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma terzo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, par. 2 e 3, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2008/115/CE, censurando il decreto impugnato per aver disposto la proroga del trattenimento, senza che fosse stata prodotta la documentazione relativa al procedimento di espulsione;
che in ordine all’individuazione RAGIONE_SOCIALEa parte cui, nel procedimento di convalida o di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri, incombe l’onere di produrre la documentazione relativa all’espulsione o al trattenimento, ai fini del controllo in ordine alla non manifesta illegittimità del provvedimento, si registrano orientamenti di segno diverso nella giurisprudenza di legittimità;
che, secondo alcune pronunce, il carattere ufficioso del predetto controllo non comporta che il giudice, solo perché sollecitato dalla difesa, sia tenuto ad acquisire documenti diversi da quelli che il AVV_NOTAIO è tenuto a depositare, spettando alla difesa RAGIONE_SOCIALEo straniero, al quale tutti i provvedimenti che lo riguardano devono essere comunicati, l’onere di produrre l’ulteriore documentazione che ritenga utile ai fini RAGIONE_SOCIALEa dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità del decreto di espulsione o di trattenimento (cfr. Cass., Sez. I, 31/10/2023, n. 30181);
che, secondo altri precedenti, la mancata trasmissione da parte RAGIONE_SOCIALEa Questura dei documenti relativi all’espulsione, impedendo al giudice investito RAGIONE_SOCIALEa convalida del trattenimento qualsiasi controllo effettivo in ordine non solo all’esistenza, ma anche alla non manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione, si traduce invece nella mera apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione del
decreto di convalida o di proroga, giustificandone pertanto la cassazione (cfr. Cass., Sez. I, 12/05/2023, n. 13051);
che, nel ribadire quest’ultimo principio, una recente ordinanza (cfr. Cass., Sez. I, 11/01/2023, n. 504) ha richiamato anche l’orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza unionale, secondo cui l’art. 15, par . 2 e 3, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2008/115/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di P aesi terzi in soggiorno irregolare, l’art. 9, commi 3 e 5, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme per l’accoglienza RAGIONE_SOCIALEe persone che chiedono protezione internazionale, e l’art. 28, par. 4, del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante criteri e meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o un apolide, letti in combinazione con gli artt. 6 e 47 RAGIONE_SOCIALEa CFUE, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del rispetto RAGIONE_SOCIALEe condizioni di legalità in base al diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un Paese terzo deve indurre tale autorità a sollevare d’ufficio, sulla base degli elementi del fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrato o chiarito nel corso del contraddittorio espletato, l’eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, sebbene non invocata dall’interessato (Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 8/11/2022, in cause C-704/20 e C-39/21);
che con ordinanza interlocutoria del 5 marzo 2024, n. 5875, questa Corte ha rinviato alla pubblica udienza la trattazione di un ricorso avente il medesimo oggetto di quello in esame, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘approfondimento RAGIONE_SOCIALEa questione riguardante l’esegesi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma terzo, del d.lgs. n. 286 del 1998;
che appare pertanto opportuno il rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa a nuovo ruolo, in attesa RAGIONE_SOCIALEa decisione del predetto ricorso.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 13/02/2024