Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25380 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25380 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
Oggetto: Trasporto – Spedizione
–
Macchinari
–
Sinistro
stradale
–
Risarcimento del danno.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3185/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv . NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME e come da domicilio digitale indicato;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso, ex lege domiciliata come da domicilio digitale indicato;
– controricorrente –
CC 19/05/2025
ric. n. 3185/2022
Pres. G. COGNOME
Rel. I Ambrosi
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO e come da domicilio digitale indicato;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO e come da domicilio digitale indicato;
– controricorrente –
nonché contro
NOME COGNOME
– intimato – avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta n. 705 del 2020 pubblicata il 18 dicembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato del marzo 2005, la società RAGIONE_SOCIALE conveniva avanti il Tribunale di Nicosia l’azienda di trasporti RAGIONE_SOCIALE, il dipendente di quest’ultima COGNOME NOME, nonché la Generali Assicurazioni s.p.aRAGIONE_SOCIALE, garante della responsabilità del vettore, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni causati alla istante, oltre interessi e rivalutazione.
In fatto deduceva: – di avere acquistato da RAGIONE_SOCIALE la
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Pres. G. COGNOME
Rel. I Ambrosi macchina tipografica ‘Colora TARGA_VEICOLO per l’importo di € 2.065.000/00, affidandone il trasporto dalla sede della venditrice di S. Mauro Torinese alla destinazione indicata dalla committente: – che quindi, il vettore RAGIONE_SOCIALE avrebbe provveduto a prendere in consegna i componenti del macchinario in data 14.04.2004, collocandoli su mezzi autoarticolati di propria disponibilità, adibiti al trasporto; -il giorno successivo, nell’imboccare imprudentemente una curva, l’autoarticolato condotto da NOME si sarebbe però ribaltato in territorio di Agira, causando la caduta del carico ed il suo danneggiamento; pertanto, chiedeva il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante.
Si costituiva in giudizio RAGIONE_SOCIALE contestando la domanda e anzitutto osservando: -di avere a propria volta commissionato a RAGIONE_SOCIALE di assicurare il corretto caricamento dei vari componenti del macchinario su quattro semirimorchi di proprietà della prima, di poi trainati con ‘trattori’ di RAGIONE_SOCIALE sino all’imbarco del porto d i Genova, per il successivo trasporto via mare fino a Termini Imerese; – che, giunti al porto di arrivo, i quattro semirimorchi erano stati presi in consegna dagli autisti della RAGIONE_SOCIALE COGNOME con propri ‘trattori’, per curare il trasporto del carico sino al luogo di destinazione; t uttavia accadeva l’incidente ad uno di essi a causa dell’imprudente sorpasso di un’automobilista, che costringeva il conducente NOME ad una manovra di emergenza, conseguendone il ribaltamento; p er l’effetto, comunque eccependo la decadenza dell’attrice dalla proposta azione ex art.1698 c.c., la convenuta RAGIONE_SOCIALE chiedeva riconvenzionalmente il saldo d i €8.880/00 oltre interessi, quale corrispettivo convenuto per il trasporto. Indi, nel merito contestava l’infondatezza nell’ an e nel quantum della domanda attorea, in ogni caso dovendosi applicare i limiti risarcitori previsti dall’art.1 co.1 della L. n.45/1985 e ss.mm. e ii., in difetto di dolo o colpa grave del vettore, altresì invocando la garanzia della Generali Assicurazioni s.p.a.. In via subordinata, e nella denegata ipotesi fosse ritenuta la responsabilità per l’accertato non corretto ancoraggio de l carico, chiedeva essere autorizzata
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Rel. I Ambrosi
alla chiamata di RAGIONE_SOCIALE da cui essere tenuta indenne di tutti i danni ascrivibili alla propria responsabilità, atteso che il caricamento della merce sui semirimorchi della RAGIONE_SOCIALE COGNOME era stata commessa a questa, che avrebbe operato a stivarla con modalità inadeguate.
Si costituiva ritualmente il conducente del mezzo COGNOME NOMECOGNOME contestando la ricostruzione della dinamica del sinistro e del nesso di causalità, quindi respingendo ogni addebito.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE riconoscendo il rapporto assicurativo e la garanzia della RAGIONE_SOCIALE alle condizioni e nei limiti riportati nella polizza n.30965395, nelle cui appendici era però pattuito l’ammontare massimo di cui ai commi 1 e 2 dell’art.1 della L. n.450/1985.
In ultimo, si costituiva la terza chiamata RAGIONE_SOCIALE chiedendo respingersi la domanda di rivalsa siccome inammissibile ed infondata, in via subordinata, chiedeva limitarsi il risarcimento ai sensi dell’art.1 co.1 L. n.450/1985, in ogni caso ridotto ex art.1227 c.c.
Con la sentenza n.214/2014 il Tribunale di Enna accoglieva parzialmente le ragioni attoree, condannando in solido RAGIONE_SOCIALE e Omobono NOME a pagare la complessiva somma di € 281.043 ,00 oltre interessi dalla domanda, nonché Generali Assicurazioni s.p.a. a tenere indenne il vettore nei soli limiti della polizza per € 27.638/67 ; rigettava la domanda di manleva della RAGIONE_SOCIALE nei confronti del terzo subvettore RAGIONE_SOCIALE statuendo in dispositivo l’onere del rimborso delle spese tra tutte le parti del giudizio, secondo il principio della soccombenza.
2. RAGIONE_SOCIALE proponeva gravame avverso la sentenza di prime cure concludendo per il riesame delle erronee valutazioni del primo decidente, per le medesime ragioni azionate avanti il Tribunale. A sua volta proponeva appello incidentale NOME COGNOME a propria volta insistendo nelle ragioni e nelle eccezioni del primo grado.
Si costituivano: l’appellato RAGIONE_SOCIALE concludendo per il rigetto dell’infondata impugnazione principale ed incidentale; RAGIONE_SOCIALE chiedendo respingersi l’appello in punto di
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Rel. I Ambrosi regresso azionato dall’appellante principale ; la Compagnia assicurativa chiedeva darsi atto di aver adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto di assicurazione intrattenuto con RAGIONE_SOCIALE precisando la modifica della propria denominazione in RAGIONE_SOCIALE
La Corte di appello di Caltanissetta con la sentenza qui impugnata ha rigettato sia l’ appello principale sia quello incidentale, confermando la decisione di prime cure.
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Hanno resistito con distinti atti di controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sebbene intimato, NOME COGNOME non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Parte ricorrente e parte controricorrente RAGIONE_SOCIALE hanno depositato distinte e rispettive memorie.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE lamenta la ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. ‘; in particolare, contesta la ‘ totale ed insanabile contraddittorietà della motivazione ‘ della sentenza impugnata con cui la Corte d’appello ha ritenuto in relazione alla medesima circostanza di fatto che l’ancoraggio del carico trasportato fosse stato realizzato esattamente, giungendo a conclusioni antitetiche e fra loro del tutto incompatibili in relazione ai due capi di pronuncia oggetto dell’impugnazione principale; da una parte, infatti, escludeva la responsabilità del sub vettore chiamato in garanzia in quanto si riteneva provato il fatto che la merce trasportata fosse stata assicurata con funi ai semirimorchi, dall’altra , si considerava sussistere la responsabilità per colpa grave del vettore perché si affermava dimostrata la circostanza che le funi non erano presenti.
Con il secondo motivo, la società ricorrente denuncia sotto altro
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Rel. I Ambrosi profilo la parte di motivazione della sentenza impugnata, già censurata con il precedente motivo, perché affetta da ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 C.C. in relazione all’artt. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. ‘ in quanto la Corte di appello avrebbe comunque errato attribuendo implicitamente efficacia di prova legale alle risultanze del verbale dei Carabinieri in data 20/04/2004 prodotto dalla società attrice e precisamente nella parte in cui veniva riportato che ‘nel corso del sopralluogo non venivano rinvenute funi o cavi di ancoraggio per assicurare il carico’, ritenendo apoditticamente che gli effetti probatori derivanti da quanto ivi affermato dai pubblici ufficiali in ordine alla mancanza delle funi di ancoraggio del carico dovesse prevalere sulle univoche risultanze istruttorie emerse che, invece, dimostravano la presenza delle funi e che erano state nel contempo valorizzate al fine di rigettare la domanda nei confronti del sub vettore.
Con il terzo motivo, la società ricorrente denuncia la ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1693 c.c . e dell’art. 1 comma 1 l. 22.08.1985 n. 450 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. ‘ ed in particolare, evidenzia che la Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione principale facendo applicazione della norma di cui all’art. 1693 c.c., che prevede la presunzione di responsabilità del vettore, salva la prova che la perdita o l’avaria sia derivata dal caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose o dal loro imballaggio o dal fatto del mittente o del destinatario. In particolare, in palese violazione della disciplina speciale di cui alla l. n. 450/1985, la Corte d’appello -a fronte della domanda della società mittente che pretendeva l’intero risarcimento del danno e che, conseguentemente, era onerata dalla prova del quantum della propria pretesa-, riteneva comunque raggiunta la prova che non poteva invece ritenersi integrata (come già illustrato nei precedenti motivi), con la conseguenza che il quantum della pretesa risarcitoria era rimasto privo di dimostrazione e doveva essere limitata alla c.d. vettoriale in conformità all’art. 1 della l. n. 450/1985.
Con il quarto motivo, la società ricorrente denuncia la ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. in relazione
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Rel. I Ambrosi
all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.’ ; in particolare, evidenzia che il Villaggio Cristo Redentore, originario attore, non aveva curato né di allegare tempestivamente in maniera esatta il danno asseritamente subito né si era preoccupato di fornire la prova del danno stesso e sottolinea l’errore compiuto dal giudice di secondo grado che ha disatteso il principio che costituisce ius receptum secondo cui la CTU ‘non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero di compiere una indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati’ ( richiama l’arresto Cass. 24/05/2013 n. 12990).
In via pregiudiziale, va disattesa l’eccezione in rito sollevata dalla società RAGIONE_SOCIALE odierna controricorrente perché infondata.
Il ricorso in esame non è tardivo perché il giudizio risulta incardinato in primo grado nel 2005, vigendo quindi il termine lungo annuale, rispettato, nel caso di specie, risultando la sentenza impugnata, pubblicata in data 18 dicembre 2020 ed il ricorso notificato in data 18 gennaio 2022.
Venendo all’esame del ricorso, il primo motivo è inammissibile.
Risulta evidente dalla stessa confezione della censura che con essa la società odierna ricorrente, sebbene formalmente lamenti un vizio di violazione di legge, nel contempo, formula in modo inammissibile un vizio di nullità della decisione impugnata, senza neppure evocare il parametro ex art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., pretendendo nella sostanza una ricostruzione alternativa dei fatti sottesi al giudizio atteso che la motivazione resa dal giudice d’appello, lungi dall’essere viziata da ‘totale e insanabile contraddittorietà’ ripercorre e condivide l’ iter decisorio del giudice di prime cure, senza incorrere nel lamentato vizio di cui all’art . 132 c.p.c., comma 2, n. 4).
Dirimente in tale ottica, quanto ritenuto dalla Corte territoriale con la decisione impugnata che innanzitutto ha escluso la responsabilità del
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subvettore RAGIONE_SOCIALE, quale ditta che aveva operato la prima fase di trasporto, affermando che il danneggiamento della porzione di macchinario de quo era avvenuta nella seconda fase del trasporto quando era stato stivato nel semirimorchio aggangiato al trattore della RAGIONE_SOCIALE, condotto da NOME COGNOME (pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata).
6.1. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile , non sussistendo la violazione di legge lamentata.
La Corte d’appello si è posta in linea di conformità con il principio espresso da questa Corte e del resto invocato dalla stessa società ricorrente; difatti, nel verbale di accertamento de quo , i Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro hanno constatato il mancato rinvenimento delle funi di ancoraggio del macchinario trasportato, senza alcuna attribuzione di fede privilegiata nè ai giudizi valutativi nè alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati dall’occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell’incidente, quale risultava al momento del loro intervento (cfr. Cass. Sez. 2, 27/10/2008 n. 25842; Cass. Sez. 3, 7/10/2022 n. 29320).
Neppure può essere valorizzato quanto affermato nella memoria, non avendo parte ricorrente, con essa, offerto argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso oppure ragioni di dissenso, essendosi limitata ad argomentare nuovamente in fatto, confermando le ragioni della prospettata inammissibilità.
6.2. Il terzo motivo di ricorso si rivela inammissibile in quanto nell’illustrazione si fa un rinvio del tutto generico ad atti processuali per dimostrare il mancato assolto onere della prova sul quantum del risarcimento da parte della società mittente; infatti, si omette sia la
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Rel. I Ambrosi riproduzione diretta, sia una riproduzione indiretta del contenuto che dovrebbe dimostrare l’assunto, limitandosi parte ricorrente ad un generico rinvio alla domanda formulata dalla società mittente, risolvendosi il motivo in esame affetto dalla violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. .
6.3. Inammissibile, infine, anche il quarto e ultimo motivo di ricorso in quanto la violazione di legge paventata non sussiste sia con riferimento al principio dell’onere probatorio sia in relazione a quello di prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.
Nel denunciare violazioni di legge che attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, parte ricorrente omette di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 16/04/2024 n. 10161; Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
7. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Le spese del presente giudizio seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Non luogo a provvedere sulle spese in favore di NOME COGNOME che non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali:
in favore della parte controricorrente società RAGIONE_SOCIALE che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00,
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Pres. G. COGNOME
Rel. I Ambrosi
in favore della parte controricorrente RAGIONE_SOCIALE in complessivi Euro 5.700,00,
in favore della parte controricorrente RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE in complessivi Euro 2.200,00;
di cui, per ciascuno degli importi, Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 maggio 2025
IL PRESIDENTE NOME COGNOME