Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23380 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23380 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17824-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– resistenti con mandato – avverso la sentenza n. 2767/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/12/2020 R.G.N. 3488/2017;
Oggetto
trasferte
R.G.N. 17824/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 26/06/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con sentenza n.2767/20, l a Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione svolta da RAGIONE_SOCIALE avverso un verbale unico di accertamento dell’Inps relativo ad omessa contribuzione in relazione ai pagamenti effettuati per trasferte ai propri dipendenti.
Riteneva la Corte che non rilevasse il dedotto vizio di omessa motivazione del verbale di accertamento; che non potesse essere ammessa la prova testimoniale, nemmeno ai sensi dell’art.421 c.p.c., in quanto vertente su fatti non allegati; e che l’appellante, su cui incombeva l’onere probatorio, non aveva dimostrato i presupposti costitutivi della trasferta.
Avverso la sentenza ricorre la società RAGIONE_SOCIALE per quattro motivi, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE , in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, non ha svolto attività difensiva limitandosi a conferire procura speciale.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la società deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.13, co.1, lett. A) e D), co.4, lett. A) e E) d.lgs. n.124/2004, per non avere
la Corte d’appello ritenuto la nullità del verbale di accertamento nonostante il suo difetto di motivazione.
Con il secondo motivo di ricorso, la società deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.2697 c.c. e dell’art.416 c.p.c., per avere la Corte d’appello posto a carico della ricorrente l’onere probatorio sui presupposti costitutivi dell’istituto della trasferta.
Con il terzo motivo di ricorso, la società deduce violazione e/o falsa applicazione degli art.2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d’appello negato che fosse stata fornita prova delle trasferte.
Con il quarto motivo di ricorso, la società deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.244 e 421 c.p.c., per non avere la Corte dato ingresso alla prova testimoniale esercitando il proprio potere ufficioso.
Il primo motivo è infondato.
Come affermato da Cass.n.19776/2023 (in un giudizio che aveva ad oggetto un’azione di accertamento negativo del credito contributivo, preteso da INPS sulla base di due verbali di accertamento ispettivo), la violazione delle regole del giusto procedimento, sancite dai precetti costituzionali (art. 97 Cost.) e specificate dalla l. n.241/90, non si ripercuote sul sorgere del diritto alle prestazioni previdenziali, ancorato alla sussistenza dei requisiti tipizzati dalla legge (di recente, Cass.n.3129/2023 che richiama Cass.n.37971/2022, punto 10, in conformità a un indirizzo oramai costante); l’interessato non può dunque limitarsi a far leva sulle anomalie del procedimento amministrativo al fine di conseguire la prestazione che rivendica (sentenza
n.37971, cit., punto 11; in epoca più risalente, Cass.n.2804/2023); quel che rileva, in conclusione è sempre l’accertamento del rapporto sostanziale dedotto in causa. Infatti, come già precisato da questa Corte, nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità come afferma il motivo, bensì come fonte di prova, libe ramente valutabile dal giudice ai sensi dell’art.116 c.p.c. (v. Cass.n.5851/2024), con la conseguenza che, nella specie, la ricorrente avrebbe dovuto affermare che il verbale di accertamento era prova inattendibile in quanto non motivato, ma ciò non ha fatto, dolendosi, invece di vizi formali.
Il secondo motivo è infondato.
La Corte d’appello si è attenuta all’orientamento di questa Corte secondo cui l’ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui all’art .51, co.2 d.P.R. n.917/1986 (Cass.n.461/2011, Cass.n.23051/2017, Cass.n.23996/2024). In particolare, riguardo al comma 5 dell’art.51 cit., e alle somme imputate dal datore a titolo di trasferta, questa Corte ha ritenuto che l’Inps debba dimostrare l’ammontare complessivo delle somme corrisposte ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro; spetta, poi, al datore di lavoro provare l’ammo ntare delle somme sottratte alla regola generale, dimostrando le trasferte
effettuate e l’ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (Cass.n.18160/2018).
Il terzo motivo è inammissibile.
Sebbene rubricato come violazione di legge, esso tende in realtà a criticare l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte d’appello circa l’inesistenza di elementi probatori addotti dalla ricorrente in ordine all’esistenza delle trasferte. In particolare, la società non avrebbe dimostrato che la prestazione dei lavoratori presso il cantiere di Torre Valdaliga fu svolta per un limitato periodo temporale, né avrebbe dimostrato il legame dei lavoratori con l’ordinaria sede di servizio, individuata asseritament e nell’officina di Tolfa.
Tale accertamento di fatto è intangibile, vertendosi in tema di pronuncia c.d. doppia conforme. Peraltro, il motivo nemmeno allega, ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., quali sarebbero i fatti storici decisivi omessi nell’apprezzamento dei giudici di m erito.
Il quarto motivo è infondato.
La Corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado di non ammettere la prova testimoniale poiché vertente su circostanze che nella narrativa del ricorso erano indicate in modo generico, senza allegazione specifica dei fatti da provare, ovvero: numero e durata dei cantieri presso cui sarebbero state svolte le trasferte, quantità di operai ivi addetti, durata del loro impiego.
In ciò la sentenza si mostra conforme al costante orientamento di legittimità secondo cui il potere ufficioso ex artt.421 e 437 c.p.c. postula la specifica allegazione
della parte dei fatti da dimostrare (Cass.n.16542/2010, Cass.n.15618/2004, Cass.n.12477/2003); specifica allegazione invece negata dalla Corte.
In conclusione, il ricorso va rigettato senza pronuncia sulle spese , non avendo l’Inps svolto attività difensiva.
P.Q.M.