Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11055 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 11055 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
SENTENZA
sul ricorso 35082-2018 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale
Oggetto
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
FONDO DI GARANZIA
SOCIO COOPERATIVA
R.G.N. 35082/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/10/2023
PU
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 474/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 23/05/2018 R.G.N. 311/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2023 dal Consigliere AVV_NOTAIO. COGNOME;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo del ricorso, respinti gli altri;
udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione di prime cure e accolto, in misura ridotta, la domanda dell’attuale ricorrente, volta ad ottenere la condanna, a carico del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, del TFR maturato in relazione all’attività lavorativa svolta alle dipendenze della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita.
La domanda era tesa ad ottenere il pagamento dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE anche della quota di T.f.r. maturato
prima del luglio 1997 (e quindi dell’estensione con la L. n. 196 del 1997, della disciplina in materia di fondo di RAGIONE_SOCIALE per il T.f.r. ai soci lavoratori di cooperativa).
La Corte territoriale ha ritenuto dimostrata, in giudizio, la qualità di socio della cooperativa anzidetta, dalla costituzione della società alla sua cessazione, ma non provato il fatto costitutivo del pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro, prova della quale era onerato il socio della società cooperativa dichiarata fallita che, sul punto, neanche aveva contrastato, in giudizio, le allegazioni dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Infine, quanto alla regolazione delle spese di lite, la Corte di merito, ha dapprima richiamato, in motivazione, il diritto all’esenzione, ritenendolo, ivi provato, poi lo ha negato, nel regolare le spese di lite in dispositivo, riconoscendolo solo agli effetti del versamento del doppio contributo.
NOME COGNOME ricorre, co ricorso affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato con memoria; resiste, con controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
L’ufficio del AVV_NOTAIO generale ha rassegnato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo, con il quale si devolve il vizio di violazione di legge -art.2697 cod.civ. e 24 legge n.196/1997 cit . -investe il capo della sentenza relativo alla regolazione
dell’onere della prova, per avere ingiustamente gravato il lavoratore dell’onere di dimostrare il versamento dei contributi al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, è da rigettare, per avere la Corte di merito correttamente applicato i principi sull’onere della prova a caric o del richiedente la prestazione.
In continuità con Cass. n.37246 del 2022, si ribadiscono, di seguito, i principi ivi affermati.
Il presente giudizio concerne le prestazioni che il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE gestito dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è tenuto a erogare ai soci lavoratori delle cooperative, per un periodo compreso, nella specie, tra il 24 agosto 1982 e il 12 maggio 2006 (così indicato nella sentenza impugnata) e, dunque, in parte antecedente all’entrata in vigore della L. n. 196 del 1997, art. 24.
10.La previsione richiamata persegue l’obiettivo di equiparare i soci delle cooperative di lavoro ai lavoratori subordinati, con riguardo all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, alle indennità di mobilità e alla tutela previdenziale dei crediti di lavoro e per trattamento di fine rapporto.
11.L’estensione prescinde dal tipo di prestazione lavorativa e non postula alcun riscontro in ordine alla conformità alle previsioni del patto sociale e alla sussistenza degli estremi della subordinazione (Cass., sez. lav., 13 gennaio 2000,
n. 304; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 10 maggio 2016, n. 9479, punto 3).
12.Le tutele introdotte dalla L. n. 196 del 1997 operano anche per il passato, come si evince dal dettato letterale della nuova disciplina (art. 24, comma 1), applicabile anche ai giudizi pendenti (Cass., sez. lav., 24 luglio 2000, n. 9712; Cass., sez. lav., 21 marzo 2001, n. 4071).
13.Il legislatore ha specificato, difatti, che i contributi previdenziali versati dalle società cooperative di lavoro in favore dei propri soci lavoratori, nel periodo anteriore alla data di entrata in vigore della L. n. 196 del 1997, restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle prestazioni di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, artt. 1 e 2.
14.Pertanto, nei casi d’insolvenza del datore di lavoro, il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE gestito dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE eroga il TFR, anche quando i fatti costitutivi del credito si siano verificati prima della data di entrata in vigore della L. n. 196 del 1997 (Cass., sez. lav., 13 giugno 2000, n. 8069).
15.A tale riguardo, questa Corte, con orientamento ribadito a più a riprese (Cass., sez. lav., 30 settembre 2013, n. 22329, punto 5; di recente, Cass., sez. lav., 16 gennaio 2017, n. 862, punto 3), ha puntualizzato che l’estensione retroattiva dell’intervento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a favore dei soci lavoratori di cooperative in situazione d’insolvenza presuppone il pagamento dei contributi
previdenziali per il periodo precedente all’entrata in vigore delle disposizioni in esame.
16.L’obbligo del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di corrispondere ai soci lavoratori, nell’ipotesi d’insolvenza della cooperativa, le quote del trattamento di fine rapporto relative al periodo antecedente all’entrata in vigore della L. n. 196 del 1997, “deriva dai versamenti dei contributi effettuati al RAGIONE_SOCIALE prima della legge”: quando le cooperative non abbiano versato i contributi prima dell’entrata in vigore della legge, non si può usufruire della copertura del RAGIONE_SOCIALE per il periodo pregresso (Cass., sez. lav., 10 novembre 2003, n. 16848).
17.In tal senso militano il dato letterale della norma transitoria, che riconosce rilevanza all’assicurazione volontariamente e irretrattabilmente istituita dalle cooperative, e la finalità dell’intervento normativo, che salvaguarda la RAGIONE_SOCIALE del credito per TFR nei limiti in cui sia stato reso operativo in favore dei soci dall’autonomia contrattuale, in virtù di conforme previsione statutaria o assembleare o di comportamenti concludenti, come il versamento della contribuzione (Cass., sez. lav., 11 giugno 2010, n. 14076).
18.Quanto alla distribuzione dell’onere della prova, questa Corte è costante nell’affermare che incombe sul creditore la prova dei fatti costitutivi della pretesa previdenziale.
19.A tali fatti costitutivi dev’essere ricondotto anche il pagamento dei contributi previdenziali per il periodo antecedente all’entrata in vigore della L. n. 196 del 1997 (Cass., sez. VI-L, 10 dicembre 2021, n. 39328, punti 3.1. e 4).
20.Ne’ si può invocare il principio di vicinanza della prova per alterare la regola che presiede alla ripartizione degli oneri probatori.
21.Tale principio non può valere a derogare alla regola di cui all’art. 2697 c.c., che impone all’attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte. Il principio in parola opera allorché le disposizioni che attribuiscono le situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le due categorie di fatti.
22.In tali ipotesi problematiche, che non si ravvisano nell’odierno giudizio, il principio di vicinanza della prova assurge a criterio ermeneutico che conduce a identificare i fatti costitutivi in quelli più vicini all’attore, e dunque nella sua disponibilità, e gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente dimostrabili dal convenuto (Cass., sez. III, 22 aprile 2022, n. 12910).
23.Come questa Corte ha affermato in un contenzioso analogo a quello odierno, l’interessato dispone della possibilità, secondo le regole di diritto di accesso agli atti
della P.A. o eventualmente, sulla base degli strumenti processuali a tal fine predisposti dall’ordinamento, di acquisire la documentazione necessaria a suffragare le proprie ragioni (Cass. 24 giugno 2020, n. 12490; Cass., sez. VI-L, 9 dicembre 2021, n. 39158, punto 3.2.).
24.La pronuncia impugnata, nel porre a carico del lavoratore l’onere di provare il pagamento dei contributi è conforme ai principi di diritto richiamati e non incorre negli errores in iudicando denunciati con il primo mezzo, sul presupposto che l’onere della prova gravi sull’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e che sia impossibile, per il lavoratore, ottemperare a un onere siffatto.
25.Il motivo e’, sotto questo profilo, infondato.
26.Il motivo e’, inoltre, inammissibile.
27.La violazione dell’art. 2697 c.c., può essere censurata in Cassazione soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sarebbe gravata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie, basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (fra le molte, Cass., sez. lav., 10 ottobre 2022, n. 29397).
28.Nel caso di specie, la ripartizione degli oneri probatori è stata correttamente applicata.
I tre motivi che si susseguono nell’illustrazione delle censure, tentato di incrinare, vanamente, il capo della sentenza relativo alla regolazione delle spese.
30.Con il secondo mezzo, il ricorrente si duole della compensazione delle spese nel primo grado di merito e deduce, al tal fine, violazione di legge, dell’art. 112 cod.proc.civ. e omesso esame del motivo di gravame ma, invero, il motivo di gravame è stato implicitamente rigettato onde la censura non supera lo scrutinio di ammissibilità.
31.Del pari inammissibile è il terzo motivo, con il quale si devolve violazione dell’art. 152 disp att cod.proc.civ., per difetto di autosufficienza per essere rimasta indimostrata, in sede di legittimità, l’adeguata e tempestiva allegazione, in sede di merito, della dichiarazione reddituale sottoscritta dalla parte personalmente.
32.Nondimeno inammissibile è il quarto mezzo che, per investire globalmente l’esito auspicato del gravame e la conseguente statuizione sulle spese, si appalesa carente d’interesse.
In conclusione, il ricorso è rigettato e l’allegazione, in questa sede, d’idonea dichiarazione reddituale comporta l’esonero dalle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.