Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21738 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21738 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6266/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’A vvocata COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente e disgiuntamente all’Avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), e Avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) con domicilio digitale EMAIL, e EMAIL
-ricorrente- contro
ENTE MORALE CONGREGAZIONE PICCOLE APOSTOLE DELLA REDENZIONE RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e Avvocato COGNOME NOME
CODICE_FISCALECODICE_FISCALE con domicilio digitale EMAIL e EMAIL
-controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 2699/2020 depositata il 22/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.La Corte d’appello di Napoli, in accoglimento del gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi solo RAGIONE_SOCIALE), riformava la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione dell’RAGIONE_SOCIALE al decreto ingiuntivo con il quale le era stato chiesto il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 419.863,84 quale credito residuo del corrispettivo per prestazioni sanitarie erogate agli assistiti RAGIONE_SOCIALE predetta RAGIONE_SOCIALE anni 2002, 2004-2005.
Riformando la sentenza impugnata la Corte territoriale ha accolto il gravame osservando che l’onere probatorio circa il fatto impeditivo all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE pretesa, costituito dal superamento del tetto di spesa, era a carico dell’ASL eccipiente in sede di opposizione che, però, non lo aveva assolto.
Inoltre la Corte d’appello, dopo aver ritenuto legittima la produzione in sede di comparsa conclusionale delle delibere con le quali era stata disposta la rideterminazione RAGIONE_SOCIALE regressione tariffaria da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, riteneva che dagli allegati alle delibere in esame si evincesse che per le annualità 2004-2005 l’RAGIONE_SOCIALE non aveva superato il tetto di spesa, non essendo indicata alcuna percentuale di regressione tariffaria, con la conseguenza che il secondo motivo di gravame era fondato e che, pertanto,
l’opposizione al decreto ingiuntivo andava respinta con conferma dell’ingiunzione n.1098 del 2007.
La sentenza d’appello n. 2699/2020, pubblicata il 22.7.2020 e notificata il 27.01.2021 è stata impugnata con ricorso notificato il 22.2.2021 dall’RAGIONE_SOCIALE , che ne ha chiesto la cassazione sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per avere la Corte d’appello, sulla scorta del principio interpretativo enunciato nella sentenza n. 17437/2016 di questa Corte, fatto errato governo dell’onere probatorio trascurando, in particolare, che nel caso di specie l’RAGIONE_SOCIALE aveva dimostrato per tabulas che l’RAGIONE_SOCIALE era a conoscenza RAGIONE_SOCIALE rimodulazione dei tetti di spesa per avere esso stesso avanzato specifica domanda in tal senso in data 22.5.2003 sollecitando la rideterminazione del tetto già fissato.
La censura è infondata.
Costituisce principio consolidato che in tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento la prova del superamento del tetto di spesa, costituendo fatto impeditivo RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria RAGIONE_SOCIALE struttura accreditata, grava sul debitore e deve consistere nella dimostrazione dell’effettivo pagamento delle prestazioni fino all’esaurimento del budget, essendo inidonea, a tal fine, la mera liquidazione del relativo importo (Cass. 29474/2024; id. 26234/2019; id.17437/2016).
7.1. La Corte d’appello ha deciso in conformità.
Con il secondo motivo si deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ.) la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione del minimo costituzionale di motivazione richiesto dall’art.111 Cost.
8.1. La censura è inammissibile rispetto all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per difetto di specificità non essendo stato indicato alcun fatto storico di cui sarebbe stato, in tesi, omesso l’esame.
8.2. La censura è, viceversa, infondata rispetto all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. perché la Corte d’appello ha motivato la decisione richiamando il principio enunciato nell’esame del primo motivo, con ciò giustificando la statuizione ben oltre il minimo costituzionale de ll’art. 111 Cost. , rendendo pienamente comprensibile il ragionamento che la sorregge.
Con il terzo motivo si deduce ( in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.) la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello ecceduto i limiti RAGIONE_SOCIALE domanda utilizzando i documenti prodotti con la comparsa conclusionale in primo grado al fine di dimostrare la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato con il decreto ingiuntivo, come elemento a sostegno dell’infondatezza dell’opposizione per mancata prova del superamento del tetto di spesa per le annualità 2004 e 2005.
9.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza là dove si riferisce a determine del 2009, delle quali non si fornisce nessuna ulteriore specificazione al fine di illustrare le ragioni a sostegno RAGIONE_SOCIALE doglianza qui sollevata.
Il ricorso va quindi respinto.
In applicazione del principio di soccombenza parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore RAGIONE_SOCIALE controparte liquidate in euro 10200,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE prima Sezione