Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15723 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 15723 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20234-2020 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME, titolare dell’omonima impresa individuale, RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1767/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 22/11/2019 R.G.N. 441/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
Oggetto
Lavoro straordinario -Autotrasportatore
R.G.N. 20234/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 25/03/2025
CC
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Milano, per quanto qui ancora rileva, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia di rigetto della domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE alle cui dipendenze aveva lavorato fino al 31.1.2014 come autotrasportatore, livello 3S CCNL Trasporti, dirette al pagamento di somme a titolo di lavoro straordinario e differenze sul TFR, lamentando il loro pagamento nel corso del rapporto in maniera difforme e misura minore rispetto alle previsioni contrattuali;
la Corte d’Appello, in particolare, ha ritenuto inidonee le allegazioni del lavoratore (appunti manoscritti e ipotetica manomissione dei cronotachigrafi) a fondare l’ammissione di prove orali, perché generiche, e di CTU, perché sarebbe risultata solo esplorativa;
per la cassazione della sentenza d’appello ricorre l’autotrasportatore con 4 motivi, cui resistono con controricorso le parti datoriali (succedutesi nel corso del rapporto), illustrato da memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo del ricorso per cassazione, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 11 bis Disp. Gen. CCNL Trasporti, per erronea interpretazione delle norme collettive in punto di individuazione dell’orario settimanale di lavoro;
il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza gravata, fondata sulla
ritenuta conformità della retribuzione percepita dall’autotrasportatore a titolo di straordinario indicata nelle buste paga al lavoro effettivamente svolto, conformità non superabile in base ai diversi conteggi del lavoratore, basati su elementi di prova inidonei ad una revisione; questione a monte dell’interpretazione del contratto collettivo, in concreto assorbita;
3. con il secondo motivo, deduce omesso esame di fatto decisivo (busta paga maggio 2011), sul pagamento di trasferta in luogo di lavoro straordinario; con il terzo motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., per mancata ammissione delle prove richieste; con il quarto motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 214 ss. c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non ha preso posizione in ordine alla circostanza per cui il datore di lavoro ha negato la valenza confessoria dei fogli presenza redatti di suo pugno, ma, al contempo, non ha disconosciuto né la sua scrittura, né il contenuto di tali documenti;
4. i suddetti motivi, da trattare congiuntamente in quanto tutti concernenti la selezione e valutazione delle prove, sono parimenti inammissibili;
5. infatti, spettano esclusivamente al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove (incluse le presunzioni) a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere
decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021); il giudizio di cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019); tanto più in una situazione processuale, come la presente, di pronuncia di merito cd. doppia conforme;
le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 25 marzo 2025.