SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 1065 2026 – N. R.G. 00002546 2021 DEPOSITO MINUTA 12 02 2026 PUBBLICAZIONE 12 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei magistrati:
dott.ssa NOME COGNOME COGNOMEPresidente/rel.
dott.ssa NOME COGNOME -Consigliere
dott.ssa NOME COGNOME -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al R.G. n. 2546/2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 680/2021, pubblicata il 23/06/2021, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall’Avv. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F.
NOME COGNOME (c.f. suo studio in Boscoreale (NA), alla INDIRIZZO; C.F.
Pec e fax:
CONTRO
(p.iva
, in persona del dr.
P.
e del dr.
, quali legali rappresentanti della
0815372765
APPELLANTE
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (c.f.
C.F.
in Torre del Greco al INDIRIZZO;
Pec e fax:
0818811979
), con studio
RGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 680/2021 pubblicata il 26/03/2021, il Tribunale di Torre Annunziata: rigettava la domanda di risarcimento danni proposta da e lo condannava al pagamento delle spese legali, che liquidava in complessivi €.1.378,00 per compensi, oltre iva e contributo cassa, se dovuti, ed oltre rimborso generale delle spese al 15%; poneva le spese di c.t.u. definitivamente a carico della parte istante.
1.1. La vicenda processuale prende le mosse dall’atto di citazione con cui conveniva in giudizio la n.q. di RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, al fine di ottenere: la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni per le lesioni subite alla propria persona, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, in conseguenza del sinistro occorso in data 19/06/2014, alle ore 19,30 circa, in Boscotrecase (NA), alla INDIRIZZO, allorquando, mentre percorreva a piedi, unitamente alla madre la INDIRIZZO, in procinto di attraversare la strada sulle apposite strisce pedonali, veniva investito e scaraventato a terra da un ciclomotore di colore scuro, proveniente da INDIRIZZO e diretto verso INDIRIZZO che, nello svoltare, non si avvedeva del loro passaggio, e si dileguava senza fermarsi né prestare soccorso.
1.2. La –RAGIONE_SOCIALE si costituiva sollevando alcune questioni in rito e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda per totale infondatezza.
1.3. In esito all’istruttoria svolta mediante escussione di un teste di parte attrice, acquisizione di documenti e CTU medico-legale, il tribunale adito, con sentenza n. 680/2021, emessa ai sensi dell’art. 281 sexies cpc in data 26.3.2021, disattese tutte le eccezioni preliminari, rigettava la domanda ritenendo sfornito di prova l’accadimento dell’evento.
1.3.1. In particolare, secondo il primo giudice, l’unica testimone escussa, la sig.ra , era da ritenersi poco attendibile perché il suo racconto era contraddittorio e non coincideva con i rilievi ufficiali: la aveva parlato di un attraversamento sulle strisce pedonali, ma la polizia municipale aveva certificato, in data 22/08/2018, che, nel puto
dedotto in citazione, la strada, all’epoca dei fatti era priva di detta segnaletica. Aggiungeva che anche le fotografie prodotte dall’attore non erano utili alla ricostruzione dell’evento, mancando la prova che risalissero al giorno e allo stato dei luoghi del sinistro esistente all’epoca dell’accaduto.
1.3.2. Il tribunale si mostrava, poi, perplesso quanto alle lesioni riportate dall’attore: la frattura del braccio, così come descritta, sembrava difficilmente compatibile con l’assenza di altre ferite da caduta (es. lividi, escoriazioni).
1.3.3. A ciò si aggiungeva che la querela era stata presentata solo tre mesi dopo l’incidente, circostanza che destava ulteriori dubbi sull’effettiva ricostruzione dei fatti.
Avverso tale decisione ha proposto appello , articolando un unico motivo di gravame con cui protesta che la sentenza di primo grado si è basata su argomentazioni arbitrarie, su prove acquisite tardivamente e su valutazioni illogiche, trascurando, invece, gli elementi più rilevanti che dimostrerebbero, invece, la dinamica dell’incidente e la responsabilità del conducente non identificato.
2.1. Secondo l’impugnante, la deposizione della testimone escussa era chiara e circostanziata: il teste aveva assistito da vicino all’incidente e aveva indicato il preciso punto d’impatto, riferendo di come il motociclista fosse fuggito, imboccando INDIRIZZO, lasciando il a terra dolorante. La circostanza che la testimone non ricordasse la presenza del marciapiede non inficiava la sua deposizione, trattandosi di un dettaglio secondario, facilmente dimenticabile a distanza di anni. Del pari, non condivisibile la perplessità del primo giudice circa il fatto che il motociclista fosse riuscito a fuggire dopo l’investimento senza cadere a sua volta, in quanto situazioni del genere non erano infrequenti su quelle strade e non avevano nulla di straordinario
2.2. La certificazione della Polizia RAGIONE_SOCIALE, che attestava che nel punto in cui era avvenuto il sinistro non vi erano strisce pedonali, era, poi, tardiva e non utilizzabile, in quanto prodotta dalla controparte a procedimento istruttorio ormai chiuso. Peraltro, la documentazione fotografica, depositata sin dall’inizio da esso impugnante, mostrava la presenza, seppur sbiadita, delle strisce pedonali. In ogni caso, trattandosi di investimento di
pedone, sussisteva la responsabilità del motociclo rimasto ignoto anche per il caso di attraversamento fuori dalle strisce pedonali.
2.3. Anche le perplessità espresse dal giudice sul referto medico, secondo l’impugnante, non sarebbero imputabili alla vittima del sinistro, né potrebbe ritenersi che l’assenza di escoriazioni o lividi fosse idonea a mettere in dubbio la realtà dell’incidente.
2.4. Di contro, l’impugnante sottolinea come la CTU medico legale aveva riconosciuto il nesso causale tra la dinamica dell’incidente riferita e le lesioni riscontrate e confermato la compatibilità tra il racconto dell’attore e il quadro clinico emerso. In particolare, l’ausiliario aveva accertato che il aveva riportato postumi permanenti quantificabili in un danno biologico del 12%, con periodi di inabilità temporanea totale e parziale ben determinati, oltre a limitazioni nell’uso dell’arto sinistro e nella vita quotidiana e relazionale.
2.5. Quanto alla querela, l’appellante evidenzia che la stessa è stata regolarmente depositata e che la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione ha chiarito, in ogni caso, che l’omessa o tardiva denuncia non esclude in alcun modo il diritto al risarcimento nei casi di veicolo non identificato.
2.5. Sulla scorta di tali ragioni l’impugnante ha chiesto, in totale riforma della decisione impugnata, l’accoglimento della sua domanda risarcitoria nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, vinte le spese del giudizio.
Si è costituita nel presente grado la chiedendo: in via preliminare, accertare e dichiarare inammissibile, improponibile, infondato in fatto ed in diritto il proposto appello; in secondo luogo, confermare la sentenza resa dal Tribunale di Torre Annunziata n. 680/2021 del 25/03/2021 e pubblicata il 26/03/2021; infine, condannare l’appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa.
Senza svolgimento di attività istruttoria, acquisito il fascicolo d’ufficio del primo grado, la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 c.p.c. assegnati con ordinanza del 17.09.2025 in esito all’udienza di pari data celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente, va dato atto della tempestività dell’impugnazione .
Al riguardo, dall’esame degli atti risulta che: la sentenza n. 680/2021 è stata pubblicata il 26/03/2021 e l’atto di appello è stato notificato il 02/06/2021.
Ne deriva che il termine di sei mesi prescritto dall’art. 327 c.p.c. è stato osservato dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall’art. 46 legge n. 69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d’instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d’impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) -da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum.
Sempre in via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 342 c.p.c. formulata dall’appellato.
L’impugnazione in esame è regolata dall’art. 342 c.p.c. come modificato sia dall’art. 54 D.L. n. 83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall’11 settembre 2012 e applicabile ‘ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto’.
In particolare, l’art. 342 c.p.c. così recita: ‘L’appello deve essere motivato. La motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata’.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell’atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 27199/2017) l’art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Lo scrutinio imposto dalla disposizione in commento sortisce, per la censura in esame, esito positivo, dal momento che l’appellante ha, in ossequio al disposto dell’art. 342 c.p.c. nella formulazione vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali confuta la motivazione del primo giudice.
Nel merito, l’appello è infondato e va respinto.
7.1 Con plurimi argomenti, l’appellante protesta, in sintesi, l’errata valutazione del materiale istruttorio operata dal primo giudice, che, nel respingere, la domanda, avrebbe giustificato il proprio convincimento sulla scorta di fragili e inconferenti presunzioni, e ciò, a discapito di evidenze istruttorie emerse nel corso del giudizio di primo grado superficialmente valutate.
7.2. Le ragioni dell’appellante non sono condivisibili.
7.3. Prima di procedere al riesame del quadro probatorio sollecitato dal gravame, è utile rammentare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la fattispecie di responsabilità civile dedotta in giudizio, riconducibile nell’alveo dell’art. 2054 comma 1 c.c., non opera in contrasto con i principi cardine in tema di onere della prova e responsabilità per fatto illecito.
Dunque, anche in caso di azione risarcitoria per danni derivanti dall’investimento di un pedone, la dimostrazione del fatto storico del sinistro rimane a carico del danneggiato.
Ed infatti, solo se è ritenuta provata la verificazione dell’investimento, grava sul convenuto l’onere di vincere la presunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 2054, comma primo, c.c. (cfr. Cass. civ., ordinanza 22844/2024).
7.4. Alla luce di tali formanti giurisprudenziali, la motivazione del primo giudice risulta logica, coerente ed immune da vizi, avendo il Giudice di prime cure adeguatamente valutato gli esiti istruttori e spiegato le ragioni che lo hanno indotto a ritenere non provato l’accadimento dedotto in citazione.
7.5. Questa Corte, riesaminata la prova testimoniale, condivide il giudizio di inattendibilità espresso dal tribunale circa la deposizione dell’unico teste sig.ra .
E’ dirimente, osservare, invero, che le dichiarazioni della predetta, al di là della vaghezza già riscontrata dal primo giudice (circa la descrizione della strada, se con o senza marciapiede), sono discordanti con la stessa prospettazione attorea e in contrasto con obiettivi riscontri documentali.
7.5.1. Sotto il primo profilo, si rileva che nel libello introduttivo l’attore aveva chiaramente dedotto di trovarsi ‘in Boscoreale (NA) a percorrere a piedi, unitamente alla madre la INDIRIZZO‘ e che ‘né l’istante né la di Lui madre riuscivano ad identificare la targa e/o il conducente del veicolo investitore’ (cfr. pag. 1 atto di citazione primo grado). Dalla stessa narrazione dei fatti risulta, quindi, che il al momento dell’asserito investimento, si trovava da solo con la madre, non avendo mai riferito della presenza di altre persone.
Tale circostanza è particolarmente rilevante in quanto la testimone escussa, sig.ra , zia dell’odierno appellante, ha riferito di aver assistito all’investimento del nipote, in quanto si trovava, insieme alla sig.ra (nuora di madre del , ad attraversare le strisce pedonali dietro il nipote e la di lui madre (v. verbale di udienza del 22.3.2018).
Della presenza di e di tuttavia, non si fa alcuna menzione nel libello introduttivo, pur essendo entrambe persone ben conosciute dall’odierno appellante
sicché appare strano che nella narrazione dell’accadimento l’attore le abbia del tutto pretermesse. A ciò si aggiunga che neanche nella querela-denuncia sporta in data 17.9.2014 viene indicata la presenza di testimoni oculari nelle persone di e
7.5.2. Tanto induce a mettere in dubbio la presenza della teste sul luogo teatro dell’evento, dubbio confermato dall’ulteriore considerazione, già espressa dal primo giudice, che nel tratto di strada in questione non vi fossero, all’epoca dell’evento, le strisce pedonali, come risulta dalla dichiarazione scritta della Polizia RAGIONE_SOCIALE datata 22.8.2018, la cui produzione non è affatto tardiva ( come opinato dall’appellante) perché effettuata all’udienza del 30.10.20218, in esito all’escussione del prefato teste per confutarne l’attendibilità.
7.5.3. Quanto ai rilievi fotografici prodotti dall’odierno appellante in primo grado, gli stessi appaiono carenti sotto vari profili in quanto non vi è prova che si riferiscano all’epoca dei fatti né che rappresentino esattamente il luogo in cui sarebbe avvenuto l’investimento, in difetto di elementi evincibili dalle stese fotografie idonei ad identificare in modo certo la zona e l’epoca e in mancanza di conferma da parte dell’unico teste escusso (cui le foto non risultano essere state mostrate).
7.5.4. Vale ulteriormente osservare, a conforto delle considerazioni già svolte dal primo giudice, che l’attore, nel referto di pronto soccorso, si limitava a riferire il suo coinvolgimento in un incidente stradale (verbale di pronto soccorso del 19.06.2014 in atti), omettendo qualsiasi riferimento circa la responsabilità dell’evento dannoso in capo al conducente di un veicolo pirata.
7..5.5. Infine, non è utile a fornire la prova dell’investimento la perizia medico -legale redatta dal AVV_NOTAIO. nel primo grado.
Occorre evidenziare, in generale, che la consulenza tecnica ha soltanto la funzione di offrire al giudice l’ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere.
La stessa non fornisce alcun elemento utile a ricostruire l’effettiva dinamica dell’evento, avendo come suo oggetto solo la valutazione di compatibilità, in termini di nesso eziologico, tra il sinistro dedotto in giudizio e le lesioni riportate dalla appellante ma non anche le modalità di verificazione dell’accaduto.
Ciò posto, ritiene questa Corte territoriale che il primo giudice abbia correttamente ritenuto non provato il fatto storico come dedotto in citazione dal
In conclusione, l’appello è infondato e va integralmente respinto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base parametrica degli importi minimi (stante la semplicità delle questioni controverse) di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,) e delle fasi in cui l’attività processuale è stata effettivamente svolta (studio, introduttiva e decisoria).
Essendo stato rigettato l’appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall’ art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d’appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull’appello proposto da avverso la sentenza n. 680/2021, pubblicata il 26/03/2021, del Tribunale di Torre Annunziata, così definitivamente provvede:
1Rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;
2Condanna alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore della che liquida nel complessivo importo di € 3.473,00per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
3Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell’appellante.
Così deciso in Napoli, li 28.1.2026
Il Presidente est.
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa NOME COGNOMECOGNOME Magistrato Ordinario in Tirocinio