SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 1316 2025 – N. R.G. 00001007 2023 DEPOSITO MINUTA 31 10 2025 PUBBLICAZIONE 31 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI ANCONA SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d’Appello di Ancona, nelle persone dei seguenti magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al NUMERO_DOCUMENTO del Ruolo generale dell’anno 2023 promossa da
e
dallAVV_NOTAIO per procura in calce all’atto di appello
APPELLANTI
contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore quale impresa designata del RAGIONE_SOCIALE
strada per la regione Marche, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.823 pubblicata in data 25.10.2023 dal Tribunale di Fermo
Sulle CONCLUSIONI
Per le appellanti:
‘Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis, in integrale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 823/2023 del Tribunale di Fermo, RAGIONE_SOCIALE, pubblicata in data 25/10/2023 (Repert. n. 1000/2023 del 26/10/2023), notificata a mezzo posta elettronica certificata al sottoscritto procuratore in data 30.10.2023, ed in accoglimento di tutti i motivi di impugnazione,
NEL MERITO
accertare e dichiarare che il sinistro stradale verificatosi in data 17.3.2016 alle ore 17.30 circa lungo la INDIRIZZO nel Comune di Rapagnano (FM), località Archetti a seguito del quale ha perso la vita il sig. mentre si trovava a bordo RAGIONE_SOCIALE propria autovettura Jeep Cherokee TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO, si è verificato per responsabilità di un veicolo rimasto sconosciuto e, conseguentemente, condannare la compagnia assicurativa convenuta/appellata al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, subiti da ciascuna delle attrici così come descritti nella superiore narrativa mediante statuizione di condanna RAGIONE_SOCIALE stessa convenuta / appellata al pagamento in favore di ciascuna parte attrice delle somme di denaro che risulteranno dovute e di giustizia ad ognuna in base alle risultanze dell’istruttoria con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi di natura compensativa dal 17/03/2016 al saldo effettivo da computarsi al saggio legale dal sinistro al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario o, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del solo secondo motivo di gravame, con compensazione integrale o quantomeno parziale delle spese del primo grado di giudizio o, in via ulteriormente gradata, con riliquidazione in diminuzione delle stesse e con vittoria, quantomeno parziale, delle spese e competenze del secondo grado da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.’
Per l’appellata:
‘Piaccia all’On.le Corte d’Appello adita, contrariis rejectis, in via preliminare: accertato che l’appello avverso la sentenza n. 823/2023 emessa dal Tribunale di Fermo è stato proposto in violazione delle disposizioni di
cui all’art. 345 c.p.c., dichiarare l’inammissibilità del proposto appello, in quanto contenente domande nuove e, per l’effetto, confermare il provvedimento impugnato; in via principale : rigettare i motivi d’appello ex adverso proposti in quanto infondati in fatto ed in diritto e, comunque, non provati e, per l’effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 823/2023, emessa dal Tribunale di Fermo in data 25.10.2023, pubblicata in pari data, a definizione del procedimento n. 2619/2018 R.G.
In tutti i casi con vittoria di spese, diritti e onorari’.
FATTI DI CAUSA
in proprio e quale genitore responsabile di
(all’epoca ancora minorenne), e si sono rivolte al Tribunale di Fermo al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 17.03.2016, quando il proprio congiunto
è deceduto mentre stava percorrendo alla guida RAGIONE_SOCIALE propria autovettura la INDIRIZZO in località Archetti INDIRIZZO Rapagnano; ritenendo che lo scontro sia stato provocato dal conducente di un SUV di colore scuro, il quale si sarebbe immesso nella strada senza concedere la dovuta precedenza e si sarebbe poi allontanato senza prestare soccorso e senza farsi identificare, le attrici hanno convenuto in giudizio l’ quale impresa designata ai sensi dell’art. 286 D.lgs. 209/2005 alla gestione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE vittime RAGIONE_SOCIALE strada per la regione Marche.
Costituendosi in giudizio, la compagnia convenuta ha contestato la domanda per carenza dei presupposti previsti dall’art. 283 D.lgs. 209/2005, eccependo che il sinistro debba ascriversi in via esclusiva alla conAVV_NOTAIOa tenuta dalla vittima; in subordine, ha contestato l’entità dei danni lamentati.
All’esito dell’istruttoria e del rifiuto RAGIONE_SOCIALE proposta conciliativa avanzata ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c., con sentenza in data 25.10.2023 il Tribunale di Fermo ha rigettato la domanda, condannando le attrici alla refusione delle spese di lite: il primo giudice ha infatti ritenuto che non sia stato adeguatamente assolto l’onere probatorio vigente in subiecta materia con particolare riferimento alla dinamica
del sinistro.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello
(ormai maggiorenne), e lamentando che il Tribunale non abbia valutato adeguatamente le risultanze istruttorie ed in particolar modo la testimonianza resa da in via subordinata, le appellanti hanno censurato la regolazione e liquidazione delle spese di lite.
L’appellata ritualmente costituitasi, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello e ne ha comunque contestato la fondatezza, chiedendo la conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza gravata.
La causa è stata poi trattenuta in decisione in data 08.07.2025 nelle forme previste dall’art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’appello,
,
e censurano la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha ritenuto che il sinistro oggetto di causa debba ascriversi alla esclusiva responsabilità RAGIONE_SOCIALE vittima, non essendo stato adeguatamente comprovato che debba addebitarsi al conducente di un veicolo mai identificato; secondo le appellanti, invece, l’istruttoria complessivamente svolta ed in particolar modo le dichiarazioni rese dal teste avrebbero confermato ampiamente la presenza di un SUV nero il cui conducente si sarebbe immesso improvvisamente nella INDIRIZZO provinciale, imponendo al una manovra d’emergenza che ne avrebbe infine determinato l’uscita dalla carreggiata.
Tale motivo dev’essere rigettato.
L’intervento del RAGIONE_SOCIALE previsto dal D. Lgs. N.209/2005 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli non identificati non incide infatti sulla regola
generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno: chi promuove una richiesta di risarcimento nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto che il sinistro sia riferibile ad un mezzo non identificato, è quindi tenuto a fornire idoneo riscontro circa le modalità del sinistro e l’attribuibilità dello stesso alla conAVV_NOTAIOa dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente dell’altro veicolo, dimostrando altresì che quest’ultimo è rimasto sconosciuto (leggasi da ultimo Cass. Sez. III, ordinanza n. 10540 del 19.04.2023).
Nel caso di specie, il rapporto redatto dai Carabinieri subito dopo il sinistro non è stato contestato nella parte in cui rileva che ‘perdeva il controllo del mezzo e, dopo essere transitato sul manto erboso sito sulla destra rispetto al senso di marcia tenuto, attraversava diagonalmente la strada andando ad urtare contro il muretto in cemento armato sito al margine destro dell’opposta corsia di marcia, abbatteva, trascinandolo per alcuni metri, un cartellone pubblicitario, proseguiva la corsa sul manto erboso per poi finire la corsa nel canale di scolo’; le conclusioni cui sono pervenuti gli agenti non risultano contestate neppure nella parte in cui viene evidenziata la particolare velocità tenuta dal conducente, desunta ‘dalle strisciate sul terreno e sul fondo stradale (…) e dall’indicazione del contachilometri del veicolo’, la cui lancetta è rimasta ferma a 100 km/h.
Le odierne appellanti deducono peraltro che il sinistro sarebbe stato provocato dal conducente di ‘un veicolo rimasto sconosciuto’ il quale, ‘immettendosi senza dare la precedenza, invadeva la corsia su cui transitava il Sig. che, nel disperato tentativo di evitare l’ostacolo improvviso, sterzava rapidamente a sinistra perdendo il controllo RAGIONE_SOCIALE propria autovettura’; a fondamento di tale deduzione, sono state richiamate le dichiarazioni rese dal teste sia in occasione delle sommarie informazioni ai Carabinieri alcune settimane dopo il sinistro, sia durante la propria escussione da parte del giudice di primo grado.
Risultano tuttavia evidenti le contraddizioni in cui è incorso il teste, il quale ha inizialmente riferito che un SUV scuro avrebbe tentato di immettersi
nella pubblica via provenendo da ‘una strada sterrata che conduceva verso una casa privata’; chiamato a confrontarsi con le fotografie oggi inserite alle pagg. 12 e 13 dell’atto di appello, nel corso RAGIONE_SOCIALE stessa udienza egli ha precisato che l’auto proveniva in realtà dalla successiva piazzola antistante un’abitazione (cfr. dichiarazioni rese all’udienza tenutasi in data 06.03.2020); entrambe le ricostruzioni contrastano altresì con le dichiarazioni rese ai Carabinieri, secondo le quali il SUV avrebbe avviato la propria manovra d’immissione ‘qualche metro dopo l’imbocco privato di un’abitazione’, provenendo quindi da un’area ancora successiva che non pare neppure individuabile nelle citate fotografie.
Analoghe contraddizioni emergono per quanto riguarda i momenti che avrebbero immediatamente preceduto il sinistro, tenuto conto che il teste ha dichiarato di essere riuscito ad evitare l’urto con il citato attraverso una manovra d’emergenza e di aver visto ‘un veicolo che mi seguiva’ compiere un’analoga manovra, spostandosi ‘sul bordo sinistro RAGIONE_SOCIALE carreggiata’; il ha precisato a riguardo di non aver visto tale veicolo uscire di strada, ma soltanto ‘i fari che deviavano verso il lato sinistro’. Contr
Chiamato a rispondere in modo specifico sul capitolo 4) RAGIONE_SOCIALE memoria di parte attrice, invece, il teste ha dichiarato di aver ‘visto i fari uscire fuori strada ed in aria’, come se avesse assistito al ribaltamento del mezzo che lo seguiva.
Maggiori elementi a sostegno RAGIONE_SOCIALE tesi delle odierne appellanti non possono neppure trarsi dalle dichiarazioni rese dagli altri testimoni, i quali hanno soltanto confermato l’elevata velocità di guida tenuta dalla vittima e lo sbandamento del suo veicolo.
In tale complessivo e contraddittorio contesto, non risulta adeguatamente comprovato che al momento del sinistro fosse presente anche un ulteriore SUV scuro oltre a quello conAVV_NOTAIOo dal e che soprattutto il violento sbandamento dell’auto conAVV_NOTAIOa dalla vittima debba imputarsi all’imprudente conAVV_NOTAIOa del conducente di tale veicolo, mai identificato; la presenza del mezzo in questione e l’anomala conAVV_NOTAIOa di guida del suo
conducente non possono del resto desumersi soltanto dallo sbandamento in un tratto rettilineo del veicolo conAVV_NOTAIOo dal , imputabile a svariati possibili fattori ed in particolar modo alla sua elevata velocità.
La sentenza gravata dev’essere quindi confermata nel capo in cui ha rigettato qualsiasi richiesta risarcitoria nei confronti RAGIONE_SOCIALE quale impresa designata dal RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo, poi, le appellanti censurano la regolazione e liquidazione delle spese di lite, lamentando che non ne sia stata prevista una compensazione quantomeno parziale e che i compensi siano stati determinati senza tener conto dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile.
Tale motivo può essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Tenuto conto RAGIONE_SOCIALE totale soccombenza delle odierne appellanti, non sono individuabili ragioni per cui il primo giudice avrebbe potuto compensare le spese di lite, neppure pro quota.
E’ stato altresì chiarito che, ‘nel caso di integrale rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l’indicazione alternativa del «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa», la liquidazione delle spese di lite in favore RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall’attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile’ (cfr. Cass. S.U., sentenza n. 20805 del 23.07.2025).
Il primo giudice ha quindi fatto corretto riferimento ai parametri previsti per le cause di valore appena inferiore al milione di euro, tenuto conto del risarcimento complessivamente richiesto dalle odierne appellanti.
Tenuto conto tuttavia dell’attività processuale effettivamente svolta, sussistono i presupposti per rideterminare tale compenso in una misura poco superiore rispetto ai minimi, secondo quanto meglio indicato in dispositivo.
La prevalente soccombenza delle appellanti, anche in considerazione
dell’esito complessivo del giudizio, ne impone da ultimo la condanna a rifondere le spese del presente grado di giudizio, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore RAGIONE_SOCIALE causa e dell’attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da
,
e
avverso la sentenza n.823 pubblicata in data 25.10.2023 dal Tribunale di Fermo, così provvede:
In parziale accoglimento del gravame, in complessivi euro 15.000,00 il compenso professionale spettante al difensore RAGIONE_SOCIALE compagnia convenuta, salvo sempre il rimborso forfettario spese generali e gli oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
CONFERMA nel resto l’appellata sentenza.
CONDANNA le appellanti alla refusione delle spese anticipate dall’appellata nel presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 14.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME