Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13614 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13614 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 51/2021 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, CONTE VINCENZO, FISCHETTI NOME
-Intimati avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TARANTO n. 792/2020
depositata il 22/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
NOME COGNOME convenne dinnanzi al Giudice di Pace di Taranto NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE per sentire dichiarare l’esclusiva responsabilità della prima per il sinistro stradale verificatosi in data 19/02/2016 e per sentirli condannare, in solido, al pagamento dell’importo di euro 1.367,82 a titolo di risarcimento dei danni subiti dall’auto di sua proprietà in occasione dello stesso.
NOME COGNOME espose che l’auto Opel Astra di sua proprietà era ferma in sosta sulla INDIRIZZO in Taranto, rivolta verso la diramazione della stessa INDIRIZZO, allorquando venne urtata sulla parte laterale destra dall’auto Fiat Multipla di proprietà d i NOME COGNOME, condotta da NOME COGNOME ed assicurata con RAGIONE_SOCIALE, la cui conducente era impegnata in una manovra di retromarcia per fuoriuscire dal parcheggio posto sul margine destro della carreggiata rispetto alla direzione di sosta della Opel. Il COGNOME espose che RAGIONE_SOCIALE, nella fase stragiudiziale, non sollevò alcuna contestazione in merito alla storicità dell’evento e alla dinamica del sinistro, e non contestò nemmeno la responsabilità integrale della sua assicurata nella causazione dell’incidente.
Costituendosi in giudizio, RAGIONE_SOCIALE contestò la ricostruzione della dinamica del sinistro e altresì la responsabilità della propria assicurata, oltre che l’entità del danno lamentato dal COGNOME. NOME COGNOME e NOME COGNOME rimasero contumaci.
La causa venne istruita, oltre che documentalmente e con prova testimoniale, con CTU volta alla valutazione dell’entità dei danni e alla loro compatibilità con la dinamica del sinistro.
Con sentenza n. 3749/2017 il giudice di pace di Taranto rigettò la domanda risarcitoria proposta dal COGNOME.
Avverso detta sentenza il COGNOME propose gravame dinanzi al Tribunale di Taranto.
RAGIONE_SOCIALE si oppose all’appello contestando, tra, l’altro, sia l’ an che il quantum debeatur , eccependo, oltre che una descrizione generica della dinamica, anche la carenza probatoria ex art. 2697 c.c., ed aggiungendo che erano state acquisite informazioni dalle quali era emerso che la Opel Astra era sottoposta a fermo amministrativo e, infine, che il modello CAI ex adverso prodotto non risultava compilato in ogni sua parte.
Gli altri appellati non si costituirono.
Con sentenza n. 729/2020, depositata in data 22/04/2024, oggetto di ricorso, il Tribunale di Taranto ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME, confermando la sentenza di primo grado.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.
Gli intimati non hanno svolto difese nel presente giudizio.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., Violazione o falsa applicazione dell’art. 148, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005 con conseguente violazione o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 del codice civile e dell’art. 115, comma 1, del codice di procedura civile’, là dove il Tribunale ha omesso di considerare, e quindi di pronunciarsi, in ordine ad un aspetto -a suo dire – fondamentale della vicenda, ovvero in relazione al primo motivo di appello con cui l’ appellante, odierno ricorrente, aveva lamentato la illegittimità della contestazione da parte della compagnia assicuratrice del diritto al risarcimento svolta per la prima volta nell’atto di costituzione in giudizio, senza aver comunicato le contestazioni al danneggiato in sede stragiudiziale, così violando l’obbligo di collaborazione. In particolare, si sostiene che con il motivo di appello era stato prospettato che l’RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato al COGNOME, in sede stragiudiziale, di non ritenere di inviargli alcuna offerta ai sensi dell’evocato art. 148 per il fatto che la gestione del sinistro spettava alla compagnia assicuratrice del veicolo di proprietà del COGNOME, mentre l’RAGIONE_SOCIALE aveva costituendosi ingiudizi svolto contestazion i sulla storicità del sinistro, sulla sua eventuale dinamica e sulla responsabilità del suo assicurato. Ne sarebbe derivata una lesione del diritto di difesa del qui ricorrente, che non era stata considerata né dal giudice di pace, né da quello di appello.
Sul primo motivo. Il motivo dev’essere dichiarato inammissibile. In tanto, pur non evocando l’art. 112 c.p.c., si duole – come emerge a pag. 23, quando esordisce dicendo che il Tribunale ‘ ha totalmente omesso di considerare, e, quindi di pronunciarsi in ordine ad un aspetto fondamentale della vicenda, ovvero in ordine a quello che era stato il primo motivo di appello ‘ -di un’omissione di pronuncia su un preteso primo motivo di appello.
2.1 Se si considera questa deduzione come evidenziante un vizio ai sensi dell’art. 112 c.p.c. (alla stregua di Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013), il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 , n. 6, c.p.c., giacché omette di riprodurre, sia direttamente, sia indirettamente (in questo secondo caso precisando la parte dell’atto di appello corrispondente, indicato come prodotto in chiusura del ricorso) il preteso motivo di appello, del quale non v’è tra ccia di esame nella motivazione, che non allude in alcun modo alla pretesa doglianza.
2.2 In aggiunta, in ordine al dedotto rilievo dell’art. 148 del codice delle assicurazioni private, è manifestamente privo di pregio l’assunto che quanto manifestato dall’assicuratore stragiudizialmente ai sensi di tale norma gli impedisca di svolgere, di fronte alla prospettazione del danneggiato, che abbia fatto affidamento su ciò che l’assicuratore h a detto, difese ed allegazioni diverse. La norma non pone alcun vincolo nel senso ipotizzato dal ricorrente e, quanto al diritto di difesa dell’attore, i meccanismi di replica di cui all’udienza ex art. 183 c.p.c. consentono un pieno sfogo del diritto di difesa in replica.
2.3 Sicché la prospettazione in iure sull’esegesi dell’art. 148 (su cui si veda per riferimenti Cass. n. 24205 del 2015) è manifestamente infondata e, se anche fosse stata oggetto di un motivo di appello, l’ipotetico omesso esame sarebbe stato ininfluente e, dunque, lo stesso vizio ai sensi dell’art. 112 c.p.c. inammissibile ai sensi dell’art. 360bis , n. 2, c.p.c. (secondo la lettura datane da Cass. n. 22341 del 2017 e successive conformi).
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione o falsa applicazione dell’art. 2054, comma, 1, del codice civile, quale conseguenza della violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 167 del Codice di procedura civile’ , in quanto la compagnia assicuratrice aveva contestato, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, solo che il sinistro si fosse verificato con le modalità indicate dall’odierno ricorrente, senza contestare invece le circostanze di tempo e di luogo dell’incidente. A detta del ricorrente, essendo indubbia, perché non specificamente contestata, la storicità del sinistro, l’eventuale mancanza di prova – rilevata dai giudici di merito – che il sinistro si fosse effettivamente verificato con le modalità descritte dal ricorrente avrebbe dovuto condurre a ritenere non superata la presunzione di cui all’art. 2054 c.c. Il giudice di pace, quindi, in ragione della mancata specifica contestazione della storicità del sinistro da parte di RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., ritenere acclarata tale circostanza, ponendo a fondamento della propria decisione il principio di non contestazione di cui all’art. 115, 1° comma, c.p.c.
Sul secondo motivo. La sentenza gravata motiva che: (i) a fronte dell’allegazione della verificazione di un sinistro, ove, come nel caso di specie, una delle controparti risulti generalmente estranea al fatto (come di solito avviene nel caso delle compagnie di assicurazione), la negazione del suo verificarsi nei termini riferiti dall’attore in ragione della carenza probatoria appare sufficiente ad integrare il requisito della specificità della contestazione previsto dall’art. 115 c.c., in quanto in dette circostanze una differente interpretazione porterebbe a pretendere (a fronte della doglianza relativa ad una carenza di prova sufficiente, che l’attore dovrebbe offrire, e, quindi, di fronte all’esistenza di dubbi circa la verificazione del sinistro) una ricostruzione di fatti alternativi che è generalmente impossibile offrire; (ii) non vi sono, come rilevato dal primo giudice, sufficienti
riscontri circa la presenza del teste (COGNOME NOME) sul luogo del sinistro, anche in considerazione del fatto che il suo nominativo non venne riportato nel modello Cai prodotto dal COGNOME in primo grado; (iii) detta omissione appare difficilmente spiegabile, se si considera che il medesimo teste dichiarava di conoscere sia l’attore che il COGNOME; né il nominativo del predetto teste è stato indicato nella raccomandata inoltrata alla compagnia di assicurazione al fine di richiedere il risarcimento del danno, ovvero nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado, ma solo in udienza; (iv) l’omessa indicazione del nominativo del COGNOME sul modello Cai e nella raccomandata inoltrata prima dell’introduzione del giudizio di primo grado non può non avere una rilevanza nella valutazione complessiva relativa alla attendibilità del teste, tenuto conto del fatto che detta indicazione avrebbe potuto contribuire ad una definizione stragiudiziale della controversia nell’interesse della stessa parte attrice; (v) come rilevato dal primo giudice e ad abundantiam , il CTU nominato in primo grado per la valutazione della compatibilità dei danni e per la loro descrizione e stima dava atto che durante le operazioni non era stato possibile effettuare accurate indagini ed ispezioni del veicolo attore, in quanto non messo a disposizione del CTU in fase di sopralluogo, nonostante il COGNOME fosse stato presente il giorno fissato per l’inizio delle operazioni peritali; (vi) in ragione delle gravi insufficienze probatorie e delle incongruenze innanzi evidenziate, non si poteva dare ingresso alla c.d. ficta confessio prevista dall’art. 232 c.c., il quale prevede che il giudice può ritenere come ammessi fatti dedotti nell’interrogatorio “valutato ogni altro elemento di prova”.
4.1 Il motivo è inammissibile perché omette di considerare la riportata ed esaustiva motivazione svolta dal Tribunale e, dunque, non si correla alla motivazione ed è del tutto privo di specificità: vengono in rilievo i consolidati principi di diritto di cui a Cass. n. 359 del 2005
e 4741 del 2005, ribaditi, in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è inammissibile, stante l’inammissibilità di tutti i motivi su cui si fonda.
Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, l’11/12/2023, nella camera di consiglio della