Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34475 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 34475 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 9775-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 650/2021 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/10/2021 R.G.N. 767/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME. avverso
Rilevato che:
Oggetto
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ALTRO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 13/11/2025 CC
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE adiva il Tribunale di Livorno in funzione di giudice del lavoro e chiedeva dichiararsi nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il proprio diritto ai benefici contributivi di cui all’art.1, comma 118, L.190/2014 relativi al dipendente NOME COGNOME e di conseguenza l’insussistenza della pretesa contributiva dell’Istituto. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva contestato l’illegittima fruizione dei benefici, con conseguente ripetizione dell’indebito, assumendo che il rapporto di lavoro del dipendente era stato convertito a tempo indeterminato in data 31/12/2014 e pertanto in data antecedente a quella prevista per legge per l’applicazione dell’esonero contributivo, ovvero l’01/01/2015. La società ricorrente sosteneva, in senso contrario, che la trasformazione decorresse dalla data del 01/01/2015 e che per un mero errore del consulente del lavoro fosse invece stata comunicata al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Impiego come avvenuta il 31/12/2014. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda. Il Tribunale di Livorno respingeva la domanda.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE si è costituito anche nel giudizio di secondo grado e ha chiesto il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 650/2021 depositata in data 05/10/2021 la Corte di Appello di Firen ze, sezione lavoro, ha respinto l’impugnazione.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con impugnazione affidata ad un unico strumento articolato su vari profili. L’RAGIONE_SOCIALE si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazi one.
La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 13/11/2025.
Considerato che :
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 437, 246, 132 primo comma, n. 4) c.p.c. ed artt. 118 disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 2702 e 2709 c.c. e dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 360, prim o comma, n. 3), c.p.c.. Si tratta di un unico motivo articolato sotto vari profili: sub a) si critica la sentenza impugnata per avere fondato la decisione su nuovi documenti non prodotti ritualmente in giudizio dalla controparte; sub b) si critica la sentenza impugnata per avere ritenuto non adeguatamente contestati dalla odierna parte ricorrente i nuovi documenti prodotti e si invoca la violazione dell’art. 115 c.p.c.
Sotto questi due profili il motivo è infondato: l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha prodotto, incorporandole nella memoria di costituzione in appello le riproduzioni video del conto individuale intestato al lavoratore. Si trattava di documentazione che poteva essere acquisita avuto riguardo al principio secondo il quale: «nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità, pertanto, ai sensi dell’art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d’ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purchè allegati nell’atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative “piste probatorie” emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado» (Cass. 15/05/2018, n. 11845).
Quanto al valore probatorio delle riproduzioni in questione, il ricorso invoca la violazione degli artt. 2702 e 2709 c.c. che sono però inconferenti nella fattispecie. Si trattava di riproduzioni
meccaniche disciplinate dall’art. 2712 c.c. e dovevano essere contestate specificamente; per questa via la Corte di Appello ha rilevato il difetto di contestazione.
La difesa di parte ricorrente, come rilevato dalla sentenza impugnata, non muoveva una contestazione specifica e si limitava a svolgere discussioni circa la rilevanza della produzione per orientare il quadro probatorio, ma senza offrire elementi per contestare la conformità della documentazione a quanto emergente dagli atti RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, quindi dalle stesse comunicazioni della società ricorrente.
I principi giurisprudenziali costantemente affermati da questa Corte militano nel senso di escludere la concludenza della contestazione. Si consideri che: in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c. il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. (Cass. 02/09/2016, n. 17526 del 02/09/2016; Cass.
13/05/2021, n. 12794).
Peraltro, osserva il Collegio come anche in caso di efficace contestazione della riproduzione essa vale a perdere la qualità di prova ma rimane valutabile quale presunzione semplice, e la Corte di Appello, in ultima analisi, ha considerato la riproduzione quale ulteriore elemento di un quadro probatorio che, per entrambi i giudici di merito, già valeva a confortare la prospettazione dell’Istituto piuttosto che quella della società ricorrente.
Con gli ulteriori profili in cui si articola il ricorso: sub c) si critica la sentenza impugnata per avere «errato nell’avere
attribuito efficacia probatoria esclusiva alle videate del programma informatico dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che peraltro smentivano le stesse deduzioni dell’Istituto palesando una motivazione del tutto incomprensibile»; Sub d) si critica la sentenza impugnata per avere «erroneamente ritenuto inattendibile la deposizione del Sig. COGNOME solo perchè dipendente della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE»; sub e) si critica la sentenza impugnata per avere fatto «erronea applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.» perché n on avrebbe rilevato che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non aveva mai disconosciuto e contestato il documento sottoscritto da società ricorrente e lavoratore in data 29/12/2014 con il quale si definiva la trasformazione del rapporto di lavoro a decorrere dal 01/01/2015.
Con riguardo al profilo sub c) si travisa il senso della motivazione della Corte di Appello che, lungi dall’attribuire efficacia probatoria esclusiva ai documenti prodotti dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in grado di appello, li ha ritenuti utili a n confermare il quadro probatorio, già valutato positivamente dal Tribunale e dalla Corte di Appello.
Sotto tutti e tre i profili, il motivo contesta un accertamento in fatto condotto, peraltro in modo conforme al Tribunale e dalla Corte di Appello. Si critica l’attività di apprezzamento e scelta del materiale probatorio condotta dalla Corte di Appello rimettendo in modo inammissibile alla Corte una rivalutazione del medesimo quadro istruttorio.
In proposito assume rilievo il consolidato principio secondo il quale: il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al
sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 22/11/2023, n. 32505 del 22/11/2023).
Va ulteriormente sottolineato che la motivazione della sentenza riposa sul principio secondo il quale «in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata» (Cass. 18/01/2018, n. 1157) e la Corte di Appello, facendo applicazione della regola di diritto ha confermato, con giudizio riservato al merito, la valutazione probatoria raggiunta dal Tribunale secondo il quale non era provata la decorrenza della trasformazione del rapporto di lavoro dal momento indicato dalla società, ritenendo genuina l’originaria comunicazione operata dalla stessa società e minata da incoerenza la modifica intervenuta solo successivamente e a posteriori comunicata.
Anche la contestazione mossa sub e) alla sentenza impugnata, circa la denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c. non coglie nel segno perché anche la valutazione della contestazione o meno di un fatto è attività di valutazione del materiale istruttorio rimessa in via esclusiva al giudice di merito (Cass. 28/10/2019, n. 27490) perché opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 12/10/2017, n. 23940 ).
Il ricorso deve, così, essere respinto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre
2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)