Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4934 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4934 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 34408-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/11/2023
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2612/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 23/11/2017 R.G.N. 681/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 23.11.17 la corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza 6.5.15 del tribunale di Foggia, che aveva rigettato il ricorso del contribuente in epigrafe volto all’ accertamento del diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali per i contributi dovuti per l’anno 2007.
In particolare, la corte territoriale ha rilevato che l’inquadramento erroneo (ed inferiore) di alcuni lavoratori aveva comportato il mancato rispetto dei minimi contributivi. Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per un motivo, illustrato da memoria, cui resiste l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo deduce violazione agli articoli 115 -345- 414- 416436 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la corte territoriale trascurato la non contestazione del diritto agli sgravi in primo grado.
Occorre premettere che questa Corte (Sez. L – , Ordinanza n. 1157 del 18/01/2018, Rv. 646802 – 01) ha in linea generale affermato che, in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata.
Nel caso, la corte territoriale ha rilevato che il ricorrente (che vi era onerato) non ha provato i presupposti fattuali per la fruizione del beneficio in questione (consistenti nella corresponsione di paghe contrattuali conformi rispetto alle previsioni collettive e congrue rispetto alla corrispondenti mansioni svolte dalle maestranze). Anzi, come risulta dalla sentenza impugnata, il beneficio in discorso è stato negato già in primo grado- sul rilievo che i lavoratori dipendenti dall’impresa agricola erano stati inquadrati in un’area inferiore, con conseguente inosservanza dei minimi retributivi previsti dal contratto collettivo provinciale.
In tale contesto, ai fini previdenziali (in ragione dell’autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo) assume rilievo la concreta attività svolta dalle maestranze, al di là del formale inquadramento operato dal datore, unitamente alle previsioni contrattuali collettive corrispondenti alla detta attività.
Nessun rilievo può avere invece la limitazione della contestazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al diritto dell’impresa alla
fiscalizzazione, sia per le ragioni esposte dalla corte territoriale e non resistite in alcun modo in questa sede dalla parte ricorrente, sia perché un tale atteggiamento di per sé solo non equivale in alcun modo ad inequivoca ammissione dello specifico fatto costitutivo del diritto alla fiscalizzazione, rimasto come detto indimostrato.
In tale contesto, il motivo di ricorso è privo di pregio, in quanto non si parametra alla sentenza che già ha rilevato, rispondendo sulla questione, che il principio di non contestazione non può riguardare aspetti che attengono a qualificazioni normative, riguardando soltanto i fatti.
Questa Corte ha infatti già precisato (Sez. L, Sentenza n. 8014 del 08/08/1990, Rv. 468685 – 01) che, in tema di sgravi contributivi a favore delle aziende industriali del Mezzogiorno, colui che richiede la concessione dello sgravio contributivo aggiuntivo ha l’onere di provare il fatto costitutivo (del diritto) rappresentato dall’incremento della mano d’opera; né il richiedente è dispensato da tale onere per effetto di un atteggiamento difensivo di controparte che neghi in radice la sussistenza del presupposto generale del diritto (nel caso costituito dalla qualità d’imprenditore industriale in capo al richiedente stesso), poiché un tale atteggiamento di per sé solo non equivale in alcun modo ad inequivoca ammissione o non contestazione dello specifico fatto costitutivo sopra indicato.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 29