Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5209 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 5209  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2024 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE , con sede in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO (P_IVA.I. P_IVA – C.F. CODICE_FISCALE), in persona del L.r.p.t. AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, in virtù di proRAGIONE_SOCIALE speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO (il difensore chiede, ai sensi degli art. 136 cod. proc. civ. e 51 D.L. 112/2008, di ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata EMAIL o fax NUMERO_TELEFONO).
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , corrente e con sede  in  RAGIONE_SOCIALE  alla  INDIRIZZO,  (codice  fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Commissario Straordinario e suo legale  rappresentante  pro  tempore,  AVV_NOTAIO  rappre-
sentata e difesa dal sottoscritto avvocato NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE; pec: EMAIL), unitamente alla quale è elettivamente domiciliata presso l’ufficio Legale RAGIONE_SOCIALEle, in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO giusta proRAGIONE_SOCIALE rilasciata su foglio separato, sottoscritta anche digitalmente. Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax NUMERO_TELEFONO o all’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL EMAIL.
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n° 421 depositata l’8 aprile 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .-  Dopo  che  il  tribunale  di  RAGIONE_SOCIALE  aveva  accolto  la  domanda della RAGIONE_SOCIALE diretta ad ottenere la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle prestazioni sanitarie per l’anno 2006 in esubero rispetto a quanto previsto nel contratto inter partes del 23 novembre 2006, la Corte d’appello accoglieva l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE e respingeva le istanze dell’impresa erogatrice.
2 .-Osservava la Corte che l’Asp aveva già corrisposto all’impresa il corrispettivo previsto nel contratto per le prestazioni del 2006 (euro 5.534.328,00) e che la lite concerneva invece il pagamento delle prestazioni  che  superavano  il budget fissato  per  quell’anno  nella misura di euro 1.011.675,00.
Tale  corrispettivo  non  era  dovuto,  in  quanto  l’erogatore  privato aveva allegato solamente il contratto e la consistenza delle prestazioni erogate, mentre era necessaria la dimostrazione della esistenza della condizione determinativa del sorgere dell’obbligazione secondo lo schema contrattuale adottato, ossia la capienza delle po-
ste del bilancio regionale destinate al pagamento delle prestazioni sanitarie acquistate da terzi soggetti.
Era, quindi, onere della RAGIONE_SOCIALE dare la prova dell’esistenza di somme  ancora  spendibili,  in proporzione, all’interno  del  fondo  sanitario  regionale,  nonché  dell’adozione  dei criteri  per  procedere  all’abbattimento  progressivo  e  proporzionale delle corrispondenti tariffe stabiliti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 361/2004, trattandosi di fatti costitutivi della pretesa azionata.
3 .-  Avverso  questa sentenza ha interposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione ad un solo motivo, illustrato  con  memoria  depositata  ai  sensi  dell’art.  380 -bis .1  cod. proc. civ.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE che conclude per la reiezione del ricorso.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .-Preliminarmente il Collegio non può esimersi dal rilevare che il motivo formulato nella presente controversia è perfettamente sovrapponibile al primo motivo del ricorso iscritto al n° 14309/2020 di RG (già pendente tra le stesse parti), definito da questa Corte con Procedimento per la decisione accelerata (art. 380bis cod. proc. civ.) e decisa dal Consigliere delegato con proposta di reiezione del 18 aprile 2023, cui è seguita l’estinzione del giudizio per mancata istanza di decisione nel merito.
Tanto premesso, si passa all’esame dell’odierna impugnazione.
5 .-Con l’ unico motivo di ricorso, fondato sull’art. 360 n° 3 cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1218, 1453 e 2697 cod. civ., nonché dell’art. 1, ottavo comma, della legge reg. Calabria n° 30/2003 e dell’art. 2 e dell’allegato 1 della Delibera della giunta regionale della Calabria n° 361/2004.
Deduce che -in base all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte di legittimità (in particolare di Cass. n° 3043/2018 e di Cass. n°  13884/2020,  citata  anche  dalla  Corte  d’appello,  ma  erroneamente intesa) -l’onere di provare il superamento del tetto di spesa per le prestazioni erogate nel corso annuale del rapporto.
6 .- Il motivo è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata ha deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte  e  l’esame  del  mezzo  non  offre  elementi  per  mutare  tale orientamento (art. 360bis n° 1 cod. proc. civ.).
La ricorrente, infatti, in più punti della parte illustrativa del mezzo sembra non considerare che l’onere della prova è diversamente disciplinato a seconda che l’impresa erogatrice chieda il pagamento delle prestazioni rese nel rispetto del limite di spesa assegnatole, oppure domandi la remunerazione di servizi erogati oltre tale tetto: è, infatti, a carico dell’RAGIONE_SOCIALE pubblica dimostrare il tetto di spesa assegnato alla singola struttura ed il suo superamento ( ex multis : Cass. sez. un. 13 giugno 2018, n° 15516; Cass., sez. VI-2, 16 ottobre 2019, n° 26234), mentre è a carico del singolo erogatore l’onere di provare l’esistenza di fondi sufficienti per il pagamento delle prestazioni rese in esubero ( ex multis : Cass., sez. III, 6 luglio 2020, n° 13884).
Ora,  nella  presente  fattispecie  la  domanda  di  RAGIONE_SOCIALE aveva pacificamente ad oggetto non il pagamento delle prestazioni rese nel limite del tetto di spesa assegnatole (che, anzi, sono state già versate dall’Asp), ma il pagamento di prestazioni in esubero rispetto a tale tetto.
Ne deriva, dunque, che l’onere di provare gli elementi costitutivi del diritto azionato incombeva a RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, la quale avrebbe maturato il diritto a percepire i corrispettivi per le prestazioni extra budget solo  nel  caso  in  cui,  in  presenza  di  sforamenti  delle  singole strutture,  fosse  presente  una  ‘ riserva ‘  disponibile  nel  bilancio dell’RAGIONE_SOCIALE a favore dell’erogatore richiedente (Delibera GR n°
361/2004, allegato 1) e fosse stato  comunque osservato il ‘ tetto massimo di spesa regionale ‘ (art. 1, ottavo comma, legge reg. Calabria n° 30/2003): siamo, in altre parole, ancora una volta in presenza di un elemento costitutivo del diritto azionato, della cui dimostrazione era gravata la struttura privata.
Così ricostruito l’onere probatorio incombente all’una e all’altra parte, non appare nemmeno invocabile nella presente vicenda la questione della vicinanza della prova (implicitamente adombrata in alcuni passaggi assertivi del mezzo in esame).
È, infatti, evidente che per la dimostrazione della sussistenza di una ‘ riserva ‘ a favore dell’erogatore che chiede il pagamento delle prestazioni in esubero occorre attingere a dati emergenti dal bilancio Asp e dal bilancio regionale, che sono documenti pubblici solitamente divulgati anche mediante pubblicazione sul web e, dunque, pienamente accessibili a chiunque ed anche, quindi alla struttura interessata ai sensi della legge n° 241/1990 (artt. 22 e seguenti) e legge reg. Calabria n° 19/2001 (artt. 31 e seguenti).
7 .-  Alla  soccombenza  della  ricorrente  segue  la  sua  condanna  alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, per la cui liquidazione -fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della controversia (euro 1,011 milioni) -si rimanda al dispositivo che segue.
Va,  inoltre,  dato  atto  della  sussistenza  dei  presupposti  di  cui all’articolo  13,  comma  1 -quater ,  del  decreto  del  presidente  della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente grado, che liquida in euro 13.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva,  se  dovuta.  Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui
all’articolo  13,  comma  1 -quater ,  del  decreto  del  presidente  della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 13 febbraio 2025, nella camera di con-