Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5209 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5209 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° 13572 del ruolo generale dell’anno 2024 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE , con sede in Catanzaro, INDIRIZZO (P.I. P_IVA – C.F. P_IVA), in persona del L.r.p.t. Dott. NOME COGNOME (C.F. CFS CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME COGNOME (C.F. DNT CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO (il difensore chiede, ai sensi degli art. 136 cod. proc. civ. e 51 D.L. 112/2008, di ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata EMAIL o fax NUMERO_TELEFONO.
Ricorrente
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro , corrente e con sede in Catanzaro alla INDIRIZZO (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Commissario Straordinario e suo legale rappresentante pro tempore, Dott. NOME COGNOME rappre-
sentata e difesa dal sottoscritto avvocato NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE; pec: EMAIL), unitamente alla quale è elettivamente domiciliata presso l’ufficio Legale Aziendale, in Catanzaro alla INDIRIZZO giusta procura rilasciata su foglio separato, sottoscritta anche digitalmente. Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax NUMERO_TELEFONO o all’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL EMAIL.
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n° 421 depositata l’8 aprile 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .- Dopo che il tribunale di Catanzaro aveva accolto la domanda della RAGIONE_SOCIALE diretta ad ottenere la condanna della Asp di Catanzaro al pagamento delle prestazioni sanitarie per l’anno 2006 in esubero rispetto a quanto previsto nel contratto inter partes del 23 novembre 2006, la Corte d’appello accoglieva l’appello dell’Azienda sanitaria e respingeva le istanze dell’impresa erogatrice.
2 .-Osservava la Corte che l’Asp aveva già corrisposto all’impresa il corrispettivo previsto nel contratto per le prestazioni del 2006 (euro 5.534.328,00) e che la lite concerneva invece il pagamento delle prestazioni che superavano il budget fissato per quell’anno nella misura di euro 1.011.675,00.
Tale corrispettivo non era dovuto, in quanto l’erogatore privato aveva allegato solamente il contratto e la consistenza delle prestazioni erogate, mentre era necessaria la dimostrazione della esistenza della condizione determinativa del sorgere dell’obbligazione secondo lo schema contrattuale adottato, ossia la capienza delle po-
ste del bilancio regionale destinate al pagamento delle prestazioni sanitarie acquistate da terzi soggetti.
Era, quindi, onere della casa di cura RAGIONE_SOCIALE dare la prova dell’esistenza di somme ancora spendibili, in proporzione, all’interno del fondo sanitario regionale, nonché dell’adozione dei criteri per procedere all’abbattimento progressivo e proporzionale delle corrispondenti tariffe stabiliti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 361/2004, trattandosi di fatti costitutivi della pretesa azionata.
3 .- Avverso questa sentenza ha interposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE affidando l’impugnazione ad un solo motivo, illustrato con memoria depositata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Resiste l’Asp che conclude per la reiezione del ricorso.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .-Preliminarmente il Collegio non può esimersi dal rilevare che il motivo formulato nella presente controversia è perfettamente sovrapponibile al primo motivo del ricorso iscritto al n° 14309/2020 di RG (già pendente tra le stesse parti), definito da questa Corte con Procedimento per la decisione accelerata (art. 380bis cod. proc. civ.) e decisa dal Consigliere delegato con proposta di reiezione del 18 aprile 2023, cui è seguita l’estinzione del giudizio per mancata istanza di decisione nel merito.
Tanto premesso, si passa all’esame dell’odierna impugnazione.
5 .-Con l’ unico motivo di ricorso, fondato sull’art. 360 n° 3 cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1218, 1453 e 2697 cod. civ., nonché dell’art. 1, ottavo comma, della legge reg. Calabria n° 30/2003 e dell’art. 2 e dell’allegato 1 della Delibera della giunta regionale della Calabria n° 361/2004.
Deduce che -in base all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte di legittimità (in particolare di Cass. n° 3043/2018 e di Cass. n° 13884/2020, citata anche dalla Corte d’appello, ma erroneamente intesa) -l’onere di provare il superamento del tetto di spesa per le prestazioni erogate nel corso annuale del rapporto.
6 .- Il motivo è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata ha deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del mezzo non offre elementi per mutare tale orientamento (art. 360bis n° 1 cod. proc. civ.).
La ricorrente, infatti, in più punti della parte illustrativa del mezzo sembra non considerare che l’onere della prova è diversamente disciplinato a seconda che l’impresa erogatrice chieda il pagamento delle prestazioni rese nel rispetto del limite di spesa assegnatole, oppure domandi la remunerazione di servizi erogati oltre tale tetto: è, infatti, a carico dell’Azienda pubblica dimostrare il tetto di spesa assegnato alla singola struttura ed il suo superamento ( ex multis : Cass. sez. un. 13 giugno 2018, n° 15516; Cass., sez. VI-2, 16 ottobre 2019, n° 26234), mentre è a carico del singolo erogatore l’onere di provare l’esistenza di fondi sufficienti per il pagamento delle prestazioni rese in esubero ( ex multis : Cass., sez. III, 6 luglio 2020, n° 13884).
Ora, nella presente fattispecie la domanda di RAGIONE_SOCIALE aveva pacificamente ad oggetto non il pagamento delle prestazioni rese nel limite del tetto di spesa assegnatole (che, anzi, sono state già versate dall’Asp), ma il pagamento di prestazioni in esubero rispetto a tale tetto.
Ne deriva, dunque, che l’onere di provare gli elementi costitutivi del diritto azionato incombeva a Villa del sole, la quale avrebbe maturato il diritto a percepire i corrispettivi per le prestazioni extra budget solo nel caso in cui, in presenza di sforamenti delle singole strutture, fosse presente una ‘ riserva ‘ disponibile nel bilancio dell’Asp a favore dell’erogatore richiedente (Delibera GR n°
361/2004, allegato 1) e fosse stato comunque osservato il ‘ tetto massimo di spesa regionale ‘ (art. 1, ottavo comma, legge reg. Calabria n° 30/2003): siamo, in altre parole, ancora una volta in presenza di un elemento costitutivo del diritto azionato, della cui dimostrazione era gravata la struttura privata.
Così ricostruito l’onere probatorio incombente all’una e all’altra parte, non appare nemmeno invocabile nella presente vicenda la questione della vicinanza della prova (implicitamente adombrata in alcuni passaggi assertivi del mezzo in esame).
È, infatti, evidente che per la dimostrazione della sussistenza di una ‘ riserva ‘ a favore dell’erogatore che chiede il pagamento delle prestazioni in esubero occorre attingere a dati emergenti dal bilancio Asp e dal bilancio regionale, che sono documenti pubblici solitamente divulgati anche mediante pubblicazione sul web e, dunque, pienamente accessibili a chiunque ed anche, quindi alla struttura interessata ai sensi della legge n° 241/1990 (artt. 22 e seguenti) e legge reg. Calabria n° 19/2001 (artt. 31 e seguenti).
7 .- Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, per la cui liquidazione -fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della controversia (euro 1,011 milioni) -si rimanda al dispositivo che segue.
Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater , del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente grado, che liquida in euro 13.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui
all’articolo 13, comma 1 -quater , del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 13 febbraio 2025, nella camera di con-