Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14607 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14607 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7461/2021 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOMEcontroricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 67/2021 depositata il 14/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
1.NOME COGNOME in proprio e quale erede di NOME COGNOME, ricorre con cinque motivi avversati con controricorso da NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed
NOME COGNOME per la cassazione della sentenza n. 67 del 2001 della Corte di Appello di L’Aquila con cui è stato respinto l’appello della ricorrente e del COGNOME contro la sentenza del Tribunale di Chieti con cui gli stessi erano stati condannati al rilascio di alcuni terreni agricoli di proprietà degli attuali controricorrenti ed era stata respinta la domanda della COGNOME di essere dichiarata proprietaria dei medesimi terreni per usucapione. In particolare la Corte di Appello ha ritenuto che gli attuali controricorrenti NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME ed NOME COGNOME avessero provato il loro diritto di proprietà attraverso il testamento di NOME COGNOME, originario proprietario dei terreni, con cui lo stesso aveva lasciato i terreni alla moglie e attraverso visure catastali attestanti il successivo trasferimento in favore di essi controricorrenti e che, per converso, il COGNOME, intervenendo anche per la COGNOME, ad un tentativo di conciliazione indetto dal Servizio Provinciale dell’agricoltura di Chieti e dichiarando di essere d’accordo sulla proposta della controparte di regolarizzare il rapporto di affitto dei terreni in questione, aveva riconosciuto, anche per la COGNOME, che, fino al 2006, i terreni erano stati da quest’ultima non posseduti ma detenuti in forza del contratto di affitto;
2.le parti hanno depositato memoria; considerato che:
il primo motivo di ricorso, con cui si era lamentata la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c., per essere stata la sentenza deliberata con la partecipazione, in qualità di giudice relatore ed estensore, di un giudice ausiliario, è stato fatto oggetto di espressa rinuncia da parte della ricorrente nella memoria del 9 maggio 2025 e va pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (art. 100 c.p.c.);
2.con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1158,1165,1393, 1398, 2697, 2943, 2944 c.c., 115 e 116 c.p.c. Si censura l’affermazione della Corte di Appello per cui il COGNOME, intervenendo al tentativo di conciliazione del Servizio Provinciale dell’Agricoltura di Chieti, avrebbe riconosciuto che la COGNOME deteneva i terreni in forza di contratto di affitto;
3.con il terzo motivo di ricorso si lamentano, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., ‘travisamento della prova. Motivazione apparente, inesistente riconducibile a violazione di legge. Violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2943, 2944 c.c., 115,116, 132 c.p.c. 111 Cost.’. Si censura l’affermazione della Corte di Appello per cui il COGNOME, intervenendo al tentativo di conciliazione del Servizio Provinciale dell’Agricoltura di Chieti, avrebbe fatto affermazioni relative ai terreni oggetto di causa laddove invece egli, quando aveva dichiarato di essere ‘d’accordo a regolarizzare il rapporto e ad acquistare i terreni’ non aveva fatto riferimento ai terreni oggetto di causa, posseduti dalla COGNOME, ma ad altro terreno solo da lui detenuto in forza di contratto di affitto; 4.con il quarto motivo di ricorso si lamentano, ‘in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., travisamento della prova. Motivazione apparente, inesistente, riconducibile a violazione di legge. Violazione o falsa applicazione degli artt. 948, 1140 e 2697 c.c., 115,116, 132, comma 2, n.4, c.p.c. e 111, comma 6, Cost.’. Si censura l’affermazione della Corte di Appello per cui gli attuali controricorrenti avrebbero assolto all’onere della prova della proprietà dei terreni in questione.
5. con il quinto motivo di ricorso si lamenta, ‘in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., travisamento della prova. Motivazione apparente, inesistente riconducibile a violazione di legge. Violazione o falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 1158 e 2697 c.c., 115, 116, 132, comma 2, n.4, c.p.c. e 111, comma 6,
Cost.’. Si censura l’affermazione della Corte di Appello per cui la ricorrente, avendo riconosciuto il diritto di proprietà della controparte, avrebbero dovuto provare, e non aveva provato, di aver posto in essere atti idonei a mutare la propria posizione da detenzione in possesso ad usucapionem, ai sensi dell’art. 1141 c.c. Il quarto motivo è fondato.
Con l’originaria citazione era stata proposta domanda di ‘rivendica’ dei terreni.
La COGNOME e il COGNOME, fin dalla comparsa di costituzione in primo grado, avevano contestato che gli attori fossero proprietari dei terreni, avevano sostenuto che la COGNOME li aveva usucapiti ed avevano specificamente chiesto dichiararsi ‘il difetto di legittimazione attiva degli attori’.
A fronte di ciò, la Corte di Appello ha ritenuto che NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME avessero provato il loro diritto di proprietà attraverso il testamento di NOME COGNOME, originario proprietario dei terreni, con cui lo stesso aveva lasciato i terreni alla moglie, e attraverso visure catastali attestanti il successivo trasferimento in loro favore. La Corte di Appello ha disatteso il consolidato e risalente principio secondo cui nell’azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ., la quale tende al riconoscimento del diritto di proprietà dell’attore ed al rilascio in suo favore del bene rivendicato, l’attore è soggetto ad un onere probatorio rigoroso, in quanto è tenuto a provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto originario, ovvero dimostrando il compimento dell’usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi “uti dominus” (tra le tante, Cass. Sez. 2, Sentenza n.1044 del 28/01/1995; Cass. Sez. 2, Sentenza n.11521 del 13/10/1999). Né tale onere probatorio poteva essere ritenuto attenuato dal fatto che la attuale ricorrente avesse dedotto di aver usucapito i terreni. Come infatti questa Corte ha precisato, ‘essendo l’usucapione un
titolo d’acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l’azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell’onere probatorio a carico del rivendicante il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell’usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo’ (Cass. n.28865 del 19/10/2021; Cass. n.29848/2022).
Il rigore probatorio rimane attenuato solo quando il convenuto diversamente da quanto è accaduto nel caso di specie-, ‘nell’opporre l’usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l’appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all’epoca in cui assume di avere iniziato a possedere’ (Cass. 28865/2021, cit.).
La Corte di Appello, discostandosi dai citati principi, pur in presenza delle ricordate contestazioni da parte degli originari convenuti e appellanti, ha ricavato la proprietà dei rivendicanti da un mero atto traslativo e da certificazioni catastali.
Quanto in particolare alla rilevanza di queste ultime è già stato più volte osservato che la prova della continuità delle risultanze catastali ed ipotecarie non è la prova del trasferimento della proprietà, essendo le risultanze catastali una forma di pubblicità priva di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale (v., per tutte, Cass. Sez. 2, ordinanza n.4547 del 20/02/2025);
6. in conclusione, il quarto motivo di ricorso va accolto, il primo motivo va dichiarato inammissibile, gli altri motivi restano logicamente assorbiti.
In relazione al motivo accolto la sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio;
PQM
la Corte accoglie il quarto motivo, dichiara inammissibile il primo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio , alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione . Roma 20 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME