Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28628 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 28628 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7470-2023 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 11229/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 16/12/2022 R.G.N. 35261/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Responsabilità
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
R.NUMERO_DOCUMENTO.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 25/09/2025
CC
RILEVATO CHE
In riforma della pronuncia di primo grado, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda di NOME avente ad oggetto il pagamento di interessi spettanti per il ritardo da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella liquidazione del proprio trattamento pensionistico di anzianità. Il ritardo corrispondeva a una richiesta di contribuzione volontaria che, secondo il pensionato, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva esaminato con colpevole ritardo.
Riteneva il Tribunale non provato il ritardo dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, non essendo stata prodotta la domanda di autorizzazione alla contribuzione volontaria.
Avverso la sentenza, NOME COGNOME ricorre per due motivi.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ovvero la mancata considerazione del ritardo dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nell’esaminare la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, presentata in uno alla domanda di pensione.
Con il secondo motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ovvero la mancata considerazione dell’estratto contributivo, che indicava la data della domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente data la loro intima connessione, e sono inammissibili.
Il Tribunale non ha omesso l’esame di alcun fatto decisivo. Ha infatti reputato che non fosse stato dimostrato il ritardo dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nell’esame della domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei contributi in quanto la data della domanda non risultava agli atti. Il pensionato non aveva infatti prodotto in giudizio la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Il Tribunale ha anche aggiunto che non poteva farsi riferimento – come invece sostiene il primo motivo – alla data della domanda di pensione, sia perché questa non necessariamente surrogava la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, non essendo vincolante il contenuto della Circolare RAGIONE_SOCIALE in materia, sia perché nemmeno era stata prodotta la domanda di pensione. Su tali assunti, il primo motivo di ricorso non propone alcuna specifica censura, mostrandosi generico e dunque inammissibile.
Il Tribunale ha altresì aggiunto che nessun documento prodotto agli atti dal pensionato indicasse la data della domanda di autorizzazione all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Non sussiste perciò alcun omesso esame di fatto decisivo, poiché -diversamente da quanto deduce il secondo motivo l’estratto contributivo è stato considerato, e però ritenuto irrilevante ai fini probatori della data di presentazione della domanda di autorizzazione.
Nella sostanza, il motivo, lungi dal dedurre l’omissione di un fatto decisivo, propone una diversa valutazione del significato probatorio del documento considerato in sentenza. Peraltro, come emerge dallo stesso motivo laddove riporta per stralcio il contenuto dell’estratto contributivo, rettamente il Tribunale ha escluso che fosse dimostrata la data della domanda, poiché l’estratto indica
non tale data, ma la data di decorrenza della contribuzione volontaria. E – come afferma la sentenza impugnata altro è il termine di decorrenza della contribuzione volontaria e quindi della prestazione previdenziale, altro è il termine entro cui tale prestazione deve essere corrisposta, e quindi l’eventuale ritardo dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE una volta che sia stata presentata la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese secondo soccombenza.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €2000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Roma, deciso alla camera di consiglio del 25.9.25
La Presidente
NOME COGNOME