SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 137 2026 – N. R.G. 00000586 2025 DEPOSITO MINUTA 20 01 2026 PUBBLICAZIONE 21 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
– Sezione Civile –
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice NOME COGNOME, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 586/2025 R.G., promossa da
, (cf: ), nata a Udine il DATA_NASCITA, residente a INDIRIZZO ed elettivamente domiciliata in UdineINDIRIZZO, presso e nello studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, cf: , che la rappresenta e difende come da mandato allegato all’atto introduttivo (fax: NUMERO_TELEFONO – indirizzo pec: ); CRAGIONE_SOCIALE
ATTORE
contro
in persona AVV_NOTAIO‘Ambasciatore pro tempore ;
CONVENUTA CONTUMACE
2)
CF
in persona del AVV_NOTAIO pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale AVV_NOTAIOo Stato di Trieste (cod. fiscale (C.F , presso i cui uffici in Trieste, INDIRIZZO, domicilia per legge PEC P. P.
TERZO COSTITUITO
oggetto: responsabilità civile.
conclusioni AVV_NOTAIOe parti : all’udienza del 20.1.2026 i procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vicenda processuale
Con atto di citazione in riassunzione del 11.2.2025 1 ha agito in giudizio nei confronti AVV_NOTAIOa concludendo affinché ‘ Voglia l’RAGIONE_SOCIALEmo Tribunale adito, contrariis reiectis: – Accertare e dichiarare i crimini di guerra e contro l’umanità sopra meglio visti in parte narrativa per lesione di diritti inviolabili AVV_NOTAIOa persona quali la libertà, la salute e la vita, compiuti dalle forze del Terzo Reich, nel periodo compreso tra le date AVV_NOTAIO‘arresto meglio viste in narrativa del sig. sino alla sua morte.
-Quindi, per l’effetto, condannare la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore il Cancelliere, al risarcimento di tutti i conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nessuno escluso dal sig. nonché il danno parentale subito dai suoi eredi diretti, in favore AVV_NOTAIO‘odierno attore nella misura che verrà opportunamente determinata in corso di causa, applicando i parametri, anche tabellari, meglio visti in parte motiva, ovvero all’occorrenza anche in via equitativa, anche mediante licenza di idonea CTU medico legale. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, con condanna alla rifusione AVV_NOTAIOe spese legali, diritti e onorari tutti di giudizio.’ .
Rimaneva contumace la mentre si costituiva in giudizio il chiedendo ‘ Voglia l’RAGIONE_SOCIALEmo
Tribunale adito, contrariis reiectis:
-Accertare e dichiarare i crimini di guerra e contro l’umanità sopra meglio visti in parte narrativa per lesione di diritti inviolabili AVV_NOTAIOa persona quali la libertà, la salute e la vita, compiuti dalle forze del Terzo Reich, nel periodo compreso tra le date AVV_NOTAIO‘arresto meglio viste in narrativa del sig. sino alla sua morte.
-Quindi, per l’effetto, condannare la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore il Cancelliere, al risarcimento di tutti i conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nessuno escluso dal sig. nonché il danno parentale subito dai suoi eredi diretti, in favore AVV_NOTAIO‘ odierna ricorrente, nella misura che verrà opportunamente determinata in corso di causa, applicando i parametri, anche tabellari, meglio visti in parte motiva,
1 Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dal D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170, ha disposto (con l’art. 8, comma 11-ter) che “Al fine di consentire la concreta attuazione AVV_NOTAIOe disposizioni di cui all’articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l’esercizio AVV_NOTAIOe azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 31 dicembre 2023. Nel caso in esame l’attore adiva originariamente il Tribunale di Udine con ricorso del 30.12.2024 e l’A.G. emetteva sentenza di incompetenza territoriale n. 4267/2024.
ovvero all’occorrenza anche in via equitativa, anche mediante licenza di idonea CTU medico legale. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, con condanna alla rifusione AVV_NOTAIOe spese legali, diritti e onorari tutti di giudizio ‘.
Non necessitandosi di svolgere attività istruttoria il Tribunale fissava, per la rimessione AVV_NOTAIOa causa in decisione, l’udienza del 7.10.2025 che non era tenuta per problemi di natura tecnica.
Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste AVV_NOTAIO‘8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l’8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e AVV_NOTAIOa delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice che fissava udienza cartolare di discussione alla data del 20.1.2026 quando il processo era definito.
Fatto e diritto
L’attore, nipote di (nato ad Attimis il DATA_NASCITA e deceduto a Brema il 17.2.1945), ha agito rivendicando iure hereditatis il risarcimento del danno subito dal de cuius in ragione AVV_NOTAIOa deportazione AVV_NOTAIO‘uomo, AVV_NOTAIOo stato di prigionia e trattamento degradante subito nel periodo di deportazione e internamento e del conseguente decesso.
Sinteticamente l’attore ha dedotto che:
-il 20.8.1943, soldato del RAGIONE_SOCIALE, veniva inviato sul fronte balcanico a Cattaro (odierna Kotor) in Montenegro ed ivi, l’8.9.1943, giorno AVV_NOTAIO‘armistizio firmato dal Maresciallo veniva catturato dai soldati tedeschi e deportato in
-originariamente veniva internato in Austria, nello INDIRIZZO, nei pressi di Kaisersteinbruch, dove rimaneva almeno fino al novembre 1944, con il numero di matricola NUMERO_DOCUMENTO;
-successivamente veniva trasferito alla Stalag XB di Sandbostel, nei presi di Brema;
-dopo la fine AVV_NOTAIOa guerra, non faceva rientro a casa e in data 14.10.1975 veniva trasmesso al fratello comunicazione AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE recante la scomparsa e dichiarazione di morte;
-a seguito di ulteriori e approfondite ricerche, solo il 25.11.1996 il Ministero AVV_NOTAIOa difesa comunicava che era deceduto il 7.2.1945 nei pressi di Brema durante la prigionia;
Queste, in estrema sintesi, le ragioni a sostegno AVV_NOTAIOa domanda.
Per completezza espositiva va evidenziato che il procedimento in esame si innesta all’interno di un filone contenzioso che ha visto gli eredi dei danneggiati (prigionieri di guerra militari e civili, internati e deportati) agire nei confronti AVV_NOTAIOa
di per sentir dichiarare la sua responsabilità in ordine ai crimini
commessi dal Terzo Reich durante la Seconda Guerra Mondiale con particolare riferimento ai trattamenti degradanti destinati ai deportati nei campi di concentramento.
Detto contenzioso, che risulta pendente anche innanzi all’intestato Tribunale, solleva alcuni aspetti pregiudiziali comuni (ancorchè ciascun procedimento mantenga, evidentemente, aspetti di specificità) e da tali questioni è quindi opportuno prendere le mosse.
Non pare doversi spendere un particolare onere motivazionale in ordine alla giurisdizione del Giudice italiano, questione che merita un sintetico approfondimento perché rilevabile d’ufficio sebbbene la relativa eccezione, sollevata in precedenti analoghi, non sia stata riproposta dalla Avvocatura AVV_NOTAIOo Stato nel presente procedimento.
In merito, infatti, gli elementi di estraneità che vengono in rilievo impongono di fare riferimento ai parametri del diritto processuale civile internazionale e segnatamente il disposto AVV_NOTAIO‘art. 3 AVV_NOTAIOa legge n. 218/1995 che consente di radicare il processo innanzi all’A.G. italiana se il convenuto, come nel nostro caso, ha una rappresentanza diplomatica stabile sul territorio nazionale.
La soluzione è suffragata in via pretoria alla luce AVV_NOTAIO‘indirizzo di Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 (Rv. 571034 01) per cui: ‘ Il rispetto dei diritti inviolabili AVV_NOTAIOa persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale AVV_NOTAIO‘ordinamento internazionale, riducendo la portata e l’ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla “sovrana uguaglianza” degli Stati, cui si collega il riconoscimento AVV_NOTAIOa immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l’obbligo di astenersi dall’esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un’immunità totale dalla giurisdizione civile AVV_NOTAIOo Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti AVV_NOTAIOo Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto AVV_NOTAIOa dignità umana che trascendono gli interessi AVV_NOTAIOe singole comunità statali. Sussiste pertanto la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti AVV_NOTAIOa Repubblica federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a seguito AVV_NOTAIO‘occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in per essere utilizzato quale mano d’opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, atteso che sia la deportazione che l’assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti AVV_NOTAIOa comunità internazionale ‘.
Ancora, e più recentemente: ‘ L’immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti “iure imperii” costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito AVV_NOTAIOa sentenza AVV_NOTAIOa Corte cost. n. 238 del 2014, per i “delicta imperii”, per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di “ius cogens”, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi AVV_NOTAIOe singole comunità statali ‘ (Cass. Civ. Sez. U – , Sentenza n. 20442 del 28/09/2020 (Rv. 659019 – 01).
Tanto chiarito, anche in ordine alla competenza territoriale per cui vi è stata già una declaratoria negativa da parte AVV_NOTAIO‘A.G. di Udine, rileva il Tribunale che il presente giudizio avrebbe dovuto essere incardinato innanzi al Tribunale di Roma (Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 7371 del 2025).
Ed infatti ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 25, primo periodo, cod. proc. civ., la competenza per le cause nelle quali è parte una Amministrazione AVV_NOTAIOo Stato spetta al giudice del luogo dove ha sede l’ufficio AVV_NOTAIO‘Avvocatura AVV_NOTAIOo Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
Quella del foro erariale è inoltre una competenza per territorio di carattere generale e inderogabile sia per accordo preventivo AVV_NOTAIOe parti che per adesione successiva di quelle costituite e che gli artt. 6 e 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 sottraggono alla stessa disponibilità AVV_NOTAIO‘Amministrazione.
Ora, tenuto conto che l’obbligazione dedotta in giudizio origina da un fatto illecito si realizza poi una concorrenza alternativa tra criteri di radicamento: l’individuazione del giudice competente ratione loci può infatti avvenire in base al forum delicti (luogo di commissione AVV_NOTAIO‘illecito) o, in via alternativa, secondo il forum destinatae solutionis (il luogo dove deve effettuarsi la prestazione).
La prima va senza dubbio esclusa perché il fatto nel caso è inizato in Montenegro luogo AVV_NOTAIOa cattura ed è consumato in quindi fuori dai confini nazionali.
Viene allora in rilievo il forum destinatae solutionis , che per i pagamenti degli indennizzi in denaro da parte del MEF ai sensi del decretolegge 30 aprile 2022, n. 36 e AVV_NOTAIO‘art. 4 DM 28 giugno 2023 è la Tesoreria di Roma in conformità alle regole di contabilità di Stato.
Tuttavia ‘ l’art. 9 del r.d. n. 1611 del 1933, nella parte in cui consente la formulazione AVV_NOTAIO‘eccezione di parte e il rilievo di ufficio AVV_NOTAIO‘incompetenza erariale senza limiti di tempo, deve ritenersi tacitamente abrogato dall’art. 38 c.p.c. (così come modificato dalla legge n. 353 del 1990 e dalla legge n. 69 del 2009) attraverso una interpretazione AVV_NOTAIOa norma speciale compatibile con il regime generale sancito da tale ultima disposizione e conforme ai principi espressi dagli artt. 24 e 111 Cost., con la conseguenza che la questione di incompetenza ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 25 c.p.c. deve essere rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza di trattazione ‘ (Cass. Civ. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20493 del 03/08/2018 (Rv. 650479 – 01).
Ebbene come sopra accennato il presente procedimento è stato riassegnato allo scrivente Giudice con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste AVV_NOTAIO‘8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l’8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e AVV_NOTAIOa delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) in una fase in cui era già maturata la preclusione per la rilevabilità anche d’ufficio AVV_NOTAIOa menzionata questione AVV_NOTAIOa competenza territoriale.
Esaurite le questioni pregiudiziali vanno passate in rassegna quelle preliminari. L’Avvocatura AVV_NOTAIOo Stato ha eccepito il difetto di legittimazione passiva AVV_NOTAIOa e tuttavia ritiene il Tribunale che non siano stati proposti elementi nuovi alla cui stregua discostarsi dall’indirizzo già seguito dal Tribunale di Trieste con sentenza n. 518/2025 (non impugnata) che ha riconosciuto tale legittimazione in capo alla RAGIONE_SOCIALE
In particolare la difesa erariale eccepisce due condizioni ostative.
La prima, di carattere sistematico, attiene al principio di diritto internazionale AVV_NOTAIO‘immunità che esclude la sottoposizione di uno Stato sovrano alla giurisdizione di altro Stato sovrano.
La seconda, di natura tecnica, prevede che con l” Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili AVV_NOTAIOa persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945 ‘ ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 43 decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, lo Stato Italiano h a ‘ assicurato continuità ‘ all’Accordo di Bonn del 2 giugno 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Germania, reso esecutivo con decreto del Presidente AVV_NOTAIOa Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con cui a fronte AVV_NOTAIO‘impegno AVV_NOTAIOa Repubblica Germania a versare alla Repubblica italiana, a definizione AVV_NOTAIOe questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi, il Governo italiano si impegnava a tenerla indenne da altre rivendicazioni ed a dichiarare ‘definite’ tutte le questioni e le richieste AVV_NOTAIOa Repubblica Italiana oppure AVV_NOTAIOe persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti AVV_NOTAIOa Repubblica Federale di Germania o nei confronti AVV_NOTAIOe persone fisiche o giuridiche tedesche derivanti da diritti sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945.
La ratio AVV_NOTAIOe disposizioni sarebbe dunque chiara e cioè tenere esclusa dal contenzioso la Repubblica Federale di Germania anche al fine di evitare di incorrere in sanzioni sul piano internazionale per la violazione del citato accordo.
La tesi non può essere accolta.
Quanto alla prima AVV_NOTAIOe questioni declinate basti richiamare l’indirizzo AVV_NOTAIOa già evocata Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 (Rv. 571034 – 01) che
ha precisato come ‘ Il rispetto dei diritti inviolabili AVV_NOTAIOa persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale AVV_NOTAIO‘ordinamento internazionale, riducendo la portata e l’ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla “sovrana uguaglianza” degli Stati, cui si collega il riconoscimento AVV_NOTAIOa immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l’obbligo di astenersi dall’esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un’immunità totale dalla giurisdizione civile AVV_NOTAIOo Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti AVV_NOTAIOo Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto AVV_NOTAIOa dignità umana che trascendono gli interessi AVV_NOTAIOe singole comunità statali ‘.
La seconda eccezione invece va respinta sulla base AVV_NOTAIOe seguenti argomentazioni. Innanzitutto l’art. 43 comma 3 decreto -legge 30 aprile 2022, n. 36 stabilisce che: ‘ 3. In deroga all’articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna AVV_NOTAIOa Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti’ con ciò limitando la tutela giurisdizionale sul piano esecutivo e non già in ordine al processo di cognizione.
Anzi si prevede espressamente che il danneggiato possa dotarsi di una ‘ sentenza avente ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni cfr. comma 2 del menzionato art. 43’ (tema su cui si è pronunciata anche la corte Cost. sent. 159 del 21/7/2023 che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale AVV_NOTAIO‘art. 43, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 AVV_NOTAIOa Costituzione).
In questi termini, quindi, non è precluso che la l’azione giurisdizionale volta all’ottenimento di una pronuncia dichiarativa e di accertamento AVV_NOTAIOa responsabilità e di liquidazione del danno sia indirizzata anche alla essendo preclusa, al contrario, solo una sentenza di condanna e l’azione esecutiva.
Neppure convince la ricostruzione elaborata al paragrafo 10 AVV_NOTAIO‘atto di comparsa di costituzione e risposta per cui ‘ Ricostruita in questi termini, la fattispecie introduce un’ipotesi peculiare di accollo, che trova fondamento espresso nelle menzionate disposizioni AVV_NOTAIO‘Accordo di Bonn, con cui l’Italia (accollante) si è obbligata a tenere indenne la (accollata) dai debiti
risarcitori contratti da quest’ultima verso le vittime del Terzo Reich (accollatari), secondo il paradigma delineato dall’articolo 1273, comma 1, cod. civ. ‘.
Infatti il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 non prevede alcun coinvolgimento ‘negoziale’ AVV_NOTAIO‘accollatario in funzione liberatoria AVV_NOTAIO‘accollata, il non ha assunto l’obbligazione di risarcire il danno bensì di concedere un indennizzo al ricorrere dei presupposti normativi di talché la posizione AVV_NOTAIO‘Amministrazione finanziaria sul piano sostanziale andrebbe assimilata più a quella del garante con la conseguenza tra l’altro che, sul piano processuale, essa può far valere tutte le eccezioni che il garantito avrebbe potuto opporre al creditore. RAGIONE_SOCIALEo
Ancora, sulla natura del provvedimento giurisdizionale che il Tribunale può emettere, va rilevato che il comma 4 AVV_NOTAIO‘art. 43 del decreto -legge 30 aprile 2022, n. 36, nello stabilire che ‘ con decreto del AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE finanze, di concerto con il AVV_NOTAIO degli RAGIONE_SOCIALE esteri e AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE internazionale e con il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIOa giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
la procedura di accesso al
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi (…) ‘, esclude che nei giudizi di cognizione possa addivenirsi ad una condanna AVV_NOTAIO‘Amministrazione dovendosi l’attività giurisdizionale limitare all’accertamento e alla liquidazione del danno mentre gli aspetti esecutivi sono regolati dal DM 28 giugno 2023 ‘ Procedura di accesso e modalità di erogazione degli importi del per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili AVV_NOTAIOa persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945 ‘.
Quanto all’eccezione in ordine al difetto di legittimazione passiva AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE (cfr. conclusioni AVV_NOTAIOa comparsa di costituzione e risposta) si evidenzia che la difesa erariale è verosimilmente incorsa in un errore materiale poiché nell’odierno procedimento la non risulta tra le Amministrazioni citate in giudizio (a differenza di altri processi in cui il contraddittorio è invocato anche verso altre amministrazioni statali tra cui la ). RAGIONE_SOCIALE
Ad ogni modo basti evidenziare che il Legislatore, nell’attribuire al la titolarità, la gestione e la competenza in ordine all’istituito ha individuato uno specifico contraddittore pubblico e quindi esclusivamente nei suoi confronti deve essere indirizzata l’azione civile. RAGIONE_SOCIALEo
In tal senso va accertata e dichiarata la legittimazione passiva del solo AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO‘Economia e AVV_NOTAIOe Finanze.
Esaminando ora le altre eccezioni preliminari vanno respinte quelle di prescrizione e di rinuncia all’azione da parte de cuius .
Quanto alla prima, la ricostruzione AVV_NOTAIO‘Avvocatura AVV_NOTAIOo Stato che sussume il fatto nell’ambito AVV_NOTAIOa fattispecie delittuosa di cui all’art. 600 c.p. con conseguente termine estintivo AVV_NOTAIO‘illecito civile da calcolarsi in linea con la prescrizione del reato ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 157 c.p. e 2947 c.c. non è condivisibile atteso che le dinamiche di deportazione dei prigionieri di guerra nei campi di concentramento tedeschi, per come verificatesi tra il 1939 e il 1945, integrano certamente i crimini di guerra in ragione AVV_NOTAIOa netta violazione degli obblighi internazionali già all’epoca vigenti (cfr. RAGIONE_SOCIALE di Ginevra).
Inoltre la RAGIONE_SOCIALE relativa alle leggi e agli usi AVV_NOTAIOa guerra terrestre, stipulata a l’Aia il 18 ottobre 1907, il cui Regolamento allegato all’art. 52, stabiliva che servizi agli ‘abitanti’ potevano essere imposti alla popolazione civile (soltanto) per le necessità AVV_NOTAIO‘esercito di occupazione” escludeva pertanto che prestazioni siffatte potessero essere richieste per fini diversi e quindi lo svolgimento di lavori forzati a servizio del Reich esulava dai confini del diritto internazionale pattizio.
L’eccezione (sollevata dalle difese degli imputati nell’ambito del processo di Norimberga) per cui la RAGIONE_SOCIALE de RAGIONE_SOCIALE‘Aia non era stata sottoscritta da alcuni Stati belligeranti venne superata dal Tribunale di Norimberga osservando che nel 1939 (e, quindi, prima AVV_NOTAIO‘inizio del conflitto) le ‘regole2 da essa stabilite erano riconosciute e accettate da tutte le nazioni civili ed avevano quindi assunto la forza e il valore di norme consuetudinarie.
Alla qualificazione giuridica dei fatti come ‘crimini di guerra’ segue la loro imprescrittibilità come convenzionalmente stabilito da una serie di Trattati internazionali (alcuni, per vero, cui lo Stato Italiano non ha aderito) tra cui quello istituivo AVV_NOTAIOa Corte Penale internazionale del 1998 la cui retroattività deve ritenersi fondata alla luce AVV_NOTAIOa clausola aperta AVV_NOTAIO‘art. 10 comma 1 Cost. ‘ L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute ‘.
La riproposta ricostruzione giuridica e la natura AVV_NOTAIOe fonti alla cui stregua è stato possibile configurare i fatti AVV_NOTAIOa deportazione e AVV_NOTAIO‘assoggettamento dei deportati al lavoro forzato e come “crimine internazionale” sancendone imprescrittibilità, come ribadita in più Risoluzioni del RAGIONE_SOCIALE di Sicurezza AVV_NOTAIOe Nazioni Unite nonché nei trattati istitutivi dei Tribunali Internazionali per l’ex Jugoslavia, per il Ruanda oltre che, come anticipato, AVV_NOTAIOa C.P.I., consente di affermare che si sia al cospetto di norme di diritto consuetudinario di portata generale e allora valide ed efficaci per tutti i componenti AVV_NOTAIOa comunità internazionale.
Peraltro la retroattività AVV_NOTAIOa imprescrittibilità sancita a livello internazionale, con riferimento alla questione civilistica di cui oggi si discute, neppure crea particolari
problemi di frizione interna con il principio assoluto AVV_NOTAIO‘irretroattività AVV_NOTAIOa norma penale sfavorevole di cui all’art. 25 Cost. perché un conto è la responsabilità civile altro la responsabilità penale come chiarito dalla Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19566 del 2004 e Sez. 3, Sentenza n. 3642 del 2024 ‘ la prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, quando la sua durata sia moAVV_NOTAIOata alla disciplina dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale AVV_NOTAIO‘istituto AVV_NOTAIOa prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all’analogo istituto regolato nel sistema penale, giacché ciascuno dei due istituti costituisce un complesso normativo in sè chiuso e perfetto (…) ai fini civili, il disposto AVV_NOTAIO‘art. 2947, terzo comma, cod. civ., permette un accertamento incidentale AVV_NOTAIOa responsabilità penale astrattamente intesa, senza quindi che possa venire in gioco il limite costituzionale richiamato, non potendosi statuire alcuna pronuncia di condanna penale personale ‘.
Non rilevano neanche altre cause estintive del reato tra cui l’evocata morte del reo. In merito va rilevato, innanzitutto, che l’illecito di cui si chiede l’accertamento non ha carattere personalistico nel senso che non si muove l’azione nei confronti di un singolo soggetto persona fisica bensì di una serie di condotte realizzate nell’ambito di un criminale progetto politico.
In secondo luogo l’eccezione erariale, pur suggestiva, ben argomentata e non priva di allegazioni, volta a dimostrare la morte del reo sulla base AVV_NOTAIO‘aspettativa di vita, rimane, attualmente, ancora incerta e non soddisfa i parametri di precisione per consentire la formazione AVV_NOTAIOa prova sul fatto estintivo per presunzioni.
Rimane da trattare, tra le questioni preliminari, quella AVV_NOTAIOa rinuncia abdicativa al diritto al risarcimento del danno da parte di che nessuna pretesa ha mai avanzato nei confronti AVV_NOTAIOo Stato Italiano o AVV_NOTAIOa Repubblica Federale di Germania (vedi conclusioni AVV_NOTAIOa difesa erariale).
L’eccezione, nel caso di specie, appare inconferente atteso che l’uomo è deceduto nel 1945 in Brema e pertanto non ricorre l’eventualità diversa in cui l’internato ha fatto ritorno in Italia (ipotesi per le quali la difesa erariale ha eccepito l’estinzione del diritto per rinuncia abdicativa).
Venendo al merito AVV_NOTAIOa questione ritiene il Tribunale che la domanda non possa essere accolta per difetto di prova.
In primo luogo non è adeguatamente documentata la qualità di erede di atteso che dagli allegati al ricorso introduttivo presso il Tribunale di Udino risultano presenti solo due certificati di nascita, rispettivamente di e di , documentazione di per sé insufficiente a provare detta qualità.
Per il resto è documentalmente dimostrato solo che era arruolato nel RAGIONE_SOCIALE e dallo stato matricolare emerge soltanto un’indicazione generica ‘attribuzione dei benefici di cui all’art. 6 del DL 4 marzo 1948 n. 137 per essere stato prigioniero dei tedeschi dal 8.9.1943 al 16.8.1944’.
Peraltro il dato temporale AVV_NOTAIOa prigionia confligge con quanto dichiarato dall’attrice per cui nel novembre 1944 il sarebbe ancora stato internato nello INDIRIZZO, nei pressi di Kaisersteinbruch.
Gli unici altri dati a disposizione sono una busta da lettere con indicazione AVV_NOTAIOo Stammmlager X B n. prigioniero 100488 e una lettera AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE del 18.6.1944 in cui tuttavia lo stesso numero di matricola è riferita alla prigionia presso il precedente Stammlager XVII A.
Parte attrice non fornisce supporto probatorio per nessun’altro degli aspetti AVV_NOTAIOa vicenda ovvero modalità e data di cattura specifica di cattura AVV_NOTAIO‘uomo (si badi che la data AVV_NOTAIO‘8.9.1943 indicata nel foglio matricolare come inizio AVV_NOTAIOa prigionia corrisponde in realtà all’annuncio pubblico AVV_NOTAIOa firma AVV_NOTAIO‘armistizio e quindi non può escludersi che sia una data indicativa) o data AVV_NOTAIOa deportazione con la conseguenza che il Tribunale non è in grado di ricostruire, neppure a grandi linee, l’iter AVV_NOTAIO‘in ternamento.
Non si ignora come, in talune ipotesi, la giurisprudenza di merito abbia ritenuto provati gli elementi costitutivi AVV_NOTAIO‘illecito civile con riferimento a fatti comunque riconducibili alle vicende di deportazione, prigionia e internamento degli internati militari italiani (IMI) ricorrendo all’istituto del fatto notorio ex art. 115 comma 2 c.p.c.
In tema di ‘comune esperienza’, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il ricorso all’istituto attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito e debba essere inteso come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo (Cass. Civ. Sez. 3 – , Ordinanza n. 4182 del 15/02/2024 (Rv. 670109 – 01).
Ed invero la ripartizione AVV_NOTAIO‘onere probatorio nell’ambito del filone contenzioso del risarcimento danni per fatti illeciti compiuti in epoca bellica non sfugge alle regole ordinarie del processo civile ancorché, la peculiarità del procedimento, abbia consentito il ricorso del notorio per ritenere assolto l’onere incombente su parte attrice.
Tuttavia dalla lettura integrale AVV_NOTAIOe citate pronunce non sfugge come i fatti giudicati in quei procedimenti fossero corredati da una serie di allegazioni recanti indici precisi in ordine alla data di cattura e di liberazione, al luogo AVV_NOTAIO‘internamento e all’attività svolta (foglio matricolare particolareggiato con indicazione di date, luoghi e modalità AVV_NOTAIOa deportazione, lettere, testimonianze scritte, documentazione sanitaria) anche fornendo supporto probatorio circa le specifiche dinamiche organizzative e modalità di detenzione nei luoghi indicati (letteratura storica, resoconti ufficiali, memoriali, riscontri numerici ecc.).
Nel caso in esame non si ritiene che l’unica allegazione di parte attrice (dichiarazione di morte) abbia consentito di acquisire elementi sufficienti per complessivamente considerare assolto l’onere probatorio a suo carico.
Ebbene è certo verosimile ritenere che la vicenda umana del sia stata connotata da gravi violazioni dei diritti fondamentali AVV_NOTAIOa persona, che la durata AVV_NOTAIOa prigionia si fosse estesa per un periodo apprezzabile e che il decesso potesse presentare una riconducibilità causale con le condizioni disumane di prigionia e tuttavia il giudizio di ragionevolezza e verosimiglianza non può sostituirsi, sul piano processuale, al riparto di cui all’art. 2697 c.c.
Diversamente ragionando si sovvertirebbe la regola processuale AVV_NOTAIO‘onere probatorio sostanzialmente obbligando parte convenuta a fornire la prova negativa di un fatto ritenuto provato in ragione AVV_NOTAIOe ‘atrocità compiute dal regime nazista tra gli anni ’41 e ’44’ e di una ‘realtà storica inoppugnabile’, considerazioni che tuttavia appaiono eccessivamente generiche per essere introdotte quale regola di giudizio probante alla stregua di un fatto notorio necessitandosi quantomeno di elementi individualizzanti e caratterizzanti la singola esperienza personale.
Le spese di lite vengono compensate stante la natura e la complessità AVV_NOTAIOa vicenda che ha comportato l’approfondimento e la soluzione di numerose e complesse questioni giuridiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande;
compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Trieste, il 20.1.2026.
il Giudice
NOME COGNOME