Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5357 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5357 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36834/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 4434/2019 depositata il 12/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.la RAGIONE_SOCIALE ricorre, con quattro motivi avversati dal Comune di Solofra, per la cassazione della sentenza in epigrafe. La Corte di Appello di Napoli, dopo che il Tribunale di Avellino aveva affermato che la ricorrente ‘avrebbe avuto ed avrebbe diritto al contributo’ di cui alla l.219/1981 per la ricostruzione di un edificio danneggiato da eventi sismici della Campania di cui a detta legge e che il Tribunale aveva tuttavia respinto la domanda avanzata dalla ricorrente per danni da mancata erogazione del contributo attesa l’impossibilità di quantificare l’entità del contributo erogabile e quindi l’impossibilità di determinare il danno, ha ritenuto (v. pagina 17 ed anche pagina 15 della sentenza impugnata) che il Tribunale non avesse, se non ‘incidentalmente e in termini ipotetici’, riconosciuto la fondatezza della domanda di accertamento della spettanza del contributo ed avesse invece ‘esplicitamente rigettato le domande per l’assorbente considerazione della mancanza di prova dell’entità del contributo erogabile e della conseguente perdita’.
Su tale base la Corte di Appello ha dichiarato, da un lato, ‘privi di pregio’ i motivi di appello proposti dalla ricorrente per censurare il mancato riconoscimento del diritto al contributo e del danno (v. pagina 15 sentenza), dall’altro lato, ‘inammissibile’ l’appello incidentale proposto dal Comune contro l’assunto -secondo, la Corte di Appello, erroneamente assunto -riconoscimento del diritto della ricorrente al contributo (v. pagina 17 sentenza).
La Corte di Appello ha anche dichiarato ‘infondato’ il primo motivo di appello della ricorrente volto a far valere in primo luogo che l’entità del contributo non doveva essere dimostrata in quanto risultante da perizie mai contestate dal Comune di Solofra e in secondo luogo che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto di non poter utilizzare la quantificazione del contributo effettuata dal
consulente tecnico d’ufficio trattandosi di quantificazione non basata su documenti ritualmente prodotti dalle parti ma resa possibile dall’acquisizione -secondo il Tribunale, illegittima -, da parte dello stesso consulente, di ulteriori documenti;
2. la ricorrente ha depositato memoria;
considerato che:
1.con il primo, articolato, motivo di ricorso, proposto in riferimento all’art. 360.cmma 1, n.3 c.p.c., viene lamentata la ‘violazione dell’art. 99 c.p.c.’ (errata qualificazione giuridica della domanda. Errata individuazione dei fatti costitutivi della domanda) e viene lamentata la ‘violazione dell’art. 115 c.p.c.’ (violazione del principio di non contestazione). Si deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, e prima dal Tribunale, la domanda non era volta alla condanna del Comune all’accertamento del diritto al pagamento di un ben individuato e quantificato importo dovutole a titolo di contributo ex lege n. 219/1981; essa ricorrente aveva invece proposto una domanda di chiara natura risarcitoria diretta al ristoro del pregiudizio subito per la perdita del contributo ex lege 219/1981 e dunque subordinata al preliminare accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per il suo riconoscimento. Deduce poi la ricorrente che la violazione dell’art. 115 c.p.c. sarebbe stata commessa per non avere la Corte di Appello rilevato che l’entità del contributo -entità a cui era correlata l’entità del richiesto risarcimento -non doveva essere dimostrata in quanto risultante da perizie mai contestate dal Comune di Solofra;
2. con il secondo motivo di ricorso, proposto in riferimento all’art. 360.cmma 1, n.5 c.p.c., viene lamentato l’omesso esame delle perizie prodotte dalla ricorrente nelle quali è quantificato il contributo richiesto. Deduce ancora la ricorrente che la Corte di
Appello avrebbe dovuto ritenere detta quantificazione ai fini della domanda di risarcimento, siccome non contestata dal Comune;
3. con il terzo motivo di ricorso, proposto in riferimento all’art. 360.cmma 1, n.5 c.p.c., quanto dedotto con il primo motivo di ricorso in riferimento alla lamentata violazione dell’art. 115 c.p.c. viene riproposto ancora per lamentare la medesima violazione nonché la violazione dell’art. 2697 c.c. Con il terzo motivo viene altresì proposta la violazione del ‘principio di ragionevole durata del processo’, del ‘principio di economia processuale’ nonché dei ‘principi sulle preclusioni istruttorie’ per avere la Corte di Appello ribadito la inutilizzabilità da parte del consulente d’ufficio nominato in primo grado di documenti dallo stesso usati per il calcolo del contributo de quo;
4. i tre motivi di ricorso sono inammissibili (art. 100 c.p.c.).
Innanzitutto (quanto al primo motivo) la critica si risolve in una alternativa interpretazione del contenuto delle domande e delle difese del convenuto che, come è noto, spetta al giudice di merito ed è sindacabile solo qualora l’inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente all’individuazione del petitum, sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (tra le varie, Sez. 5 -, Ordinanza n. 30770 del 06/11/2023).
Nel caso in esame la Corte d’Appello ha riportato esattamente il tenore delle richieste dell’attrice (v. pag. 2 sentenza) e le difese del Comune rilevando che l’ente aveva eccepito -a monte -l’infondatezza. (ciò risulta anche dalla lettura della comparsa di costituzione del Comune, che la natura del vizio dedotto consente di esaminare).
Inoltre, i motivi sono scollegati da quella che logicamente è la affermazione centrale nella sentenza impugnata: non essere stato
accertato che alla ricorrente spettasse il contributo richiesto (v. pagina 17 sentenza). La Corte di Appello ha anche esaminato e respinto le questioni -oggetto dei tre motivi di ricorso e oggetto del primo motivo di appello -della assenza di contestazioni in ordine all’entità del contributo e della possibilità di assumere la quantificazione siccome risultante dall’elaborato del consulente d’ufficio. Né -si aggiunge -la ricorrente ha lamentato alcunché in relazione al passaggio della sentenza in cui sono stati dichiarati ‘privi di pregio’ i motivi di appello relativi al mancato riconoscimento del diritto al contributo perché essi avrebbero ‘trascurato la ratio decidendi della sentenza gravata, fondata sull’assorbente considerazione della mancanza di prova dell’entità del contributo erogabile e del conseguente danno’.
In riferimento al secondo e al terzo motivo si osserva che essi sono inammissibili altresì perché carenti di autosufficienza (art. 366 c.p.c.) in quanto centrati sul richiamo ad atti o documenti il cui contenuto non è neppure trascritto e che non risultano essere stati prodotti nel giudizio di merito.
Con il quarto motivo di ricorso vengono lamentate, in relazione all’art. 360, comma primo, n.3, c.p.c. la violazione dell’art. 92 c.p.c. e, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. la violazione dell’art. 132 c.p.c., per avere la Corte di Appello disposto, senza alcuna motivazione, la compensazione parziale invece che integrale delle spese del secondo grado di giudizio malgrado vi fosse soccombenza reciproca.
Il motivo è infondato.
6.1. Va ricordato che nel regime introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e anteriore a quello modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile nel caso di specie, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese poteva essere basato sulla soccombenza reciproca o su “per
giusti motivi” da esplicitarsi in motivazione (v. Cass, n. 11130 del 28/05/2015). La Corte ha precisato che, ‘Al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, i “giusti motivi” di compensazione totale o parziale delle spese previsti dall’art. 92 cod. proc. civ. possono essere evincibili anche dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo alla particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali’ (Cass. n. 7766 del 30/03/2010). Ed ha anche evidenziato che ‘nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell’imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all’altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell’operare una ideale compensazione tra essi, sempre che non sussistano particolari motivi, da esplicitare in motivazione, per una integrale compensazione o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel testo temporalmente vigente’. Nel caso di specie la ragione della solo parziale compensazione è chiaramente evincibile dal complessivo tenore della sentenza impugnata ed appare affatto non arbitraria, avuto riguardo al numero dei motivi di appello della ricorrente (tre) rispetto all’unico motivo di appello del Comune e alla ampiezza delle argomentazioni spese dalla Corte di Appello per esaminare e confutare gli uni, segnatamente il primo (a cui sono dedicate le sei pagine da 8 a 14), e l’altro (a cui sono dedicate solo 8 righe a pagina 17).
4.in conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente alle spese;
sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto;
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Solofra le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000,00 per compensi professionali, €. 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma 14 dicembre 2023.