Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3655 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3655 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30419/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CF. CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
Comune Monteroni Di Lecce in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CF. CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 522/2022 depositata il 04/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, NOME COGNOME, in qualità di titolare della ditta ‘RAGIONE_SOCIALE‘ conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce, il Comune di Monteroni di Lecce chiedendo il risarcimento dei danni patiti a seguito dell’illegittimo protrarsi dei lavori di rifacimento del basolato relativo alla INDIRIZZO sita nel predetto comune.
A fondamento della domanda evidenziava le seguenti circostanze: 1) nell’anno 2006 il Comune di Monteroni di Lecce aveva effettuato i lavori di rifacimento del manto stradale con sistemazione di nuovo basolato e che, fra le zone interessate, vi era INDIRIZZO in cui era ubicato l’omonimo RAGIONE_SOCIALE; 2) i lavori, a decorrere dal mese di settembre 2006, avevano interessato l’intera INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE e, in particolare, dal mese di ottobre, la zona adiacente al RAGIONE_SOCIALE, con conseguente chiusura della piazza e divieto di transito, e si erano protratti sino ai primi mesi dell’anno 2008, oltre il termine previsto e deliberato dall’amministrazione comunale; 3) tra l’altro, nelle vicinanze della porta di ingresso al bar erano state poste delle reti metalliche a protezione degli scavi con installazione dei ponteggi in legno con conseguente impossibilità per gli avventori del bar di accedere allo stesso; 4) il prolungarsi di detti lavori aveva provocato ingenti danni con sviamento della clientela verso esercizi commerciali posti nelle vicinanze e più facilmente accessibili.
Con sentenza n. 1845/2018 del 14.5.2018, depositata in pari data, il Tribunale di Lecce accoglieva parzialmente le domande formulate dall’attore, e condannava il Comune di Monteroni di Lecce a corrispondere in favore del titolare del RAGIONE_SOCIALE, a titolo di indennizzo per la subita ‘diminuzione dei guadagni previsti e realizzati negli anni precedenti’, l’importo equitativamente determinato in €. 8.000,00.
2. Avverso tale sentenza, il Comune RAGIONE_SOCIALE Monteroni di Lecce proponeva gravame, accolto dalla Corte d’Appello di Lecce con sentenza n. 522 del 2022, pubblicata il 4.5.2022, ritenendo fondato il motivo di gravame
concernente l’erronea valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice di primo grado.
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di Monteroni di Lecce.
Quest’ultimo ha depositato memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza della Corte d’appello con tre distinti motivi di impugnazione:
Illegittimità della sentenza impugnata in relazione al disposto di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti. Violazione dell’art. 116 c.p.c.
Nullità della sentenza impugnata in relazione al disposto di cui all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. Motivazione perplessa e incomprensibile per manifesta e irriducibile contraddittorietà. Violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Illegittimità della sentenza impugnata in relazione al disposto di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti. Violazione dell’art. 116 c.p.c. e degli artt. 1226 e 2056 c.c.
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello, a differenza del giudice di primo grado, ha omesso di valutare ed esaminare le risultanze delle prove testimoniali espletate durante l’istruttoria del primo grado di giudizio, e, in particolare, non ha adeguatamente considerato che tutti i testimoni ascoltati nel giudizio di prime cure avevano confermato lo stato dei luoghi, la procrastinata impossibilità e/o difficoltà per i clienti di accedere all’esercizio commerciale, oltre che l’eccessiva durata dei lavori di rifacimento.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Le censure non colgono nel segno in quanto l’accoglimento dell’appello è fondato su elementi estranei alle circostanze oggetto delle dichiarazioni dei testimoni.
La corte territoriale, infatti, ritiene provati tanto l’eccessiva durata dei lavori quanto il disagio a essi connesso e fonda la propria motivazione di accoglimento dell’appello su un diverso profilo, ovverosia la mancata prova dell’ammontare dei danni.
Nell’impugnata sentenza si afferma con chiarezza che non sono stati adeguatamente dimostrati i danni subiti dalla RAGIONE_SOCIALE e consistenti, secondo l’allegazione dell’appellante, nella contrazione dei guadagni rispetto ai periodi anteriori all’esecuzione dei lavori per il ridotto afflusso di clienti.
Rispetto a tale circostanza i testimoni, per come riportato dalla stessa ricorrente alle pagine 10-14 dell’atto di impugnazione, nulla hanno detto, limitandosi, le loro dichiarazioni, alle circostanze relative alla durata dei lavori allo stato dei luoghi e alla procrastinata impossibilità e difficoltà per i clienti di accedere all’esercizio commerciale.
Sulla base di tali considerazioni, dunque, la Corte d’appello afferma che il giudice di primo grado ha erroneamente liquidato il danno in via equitativa e lo ha fatto senza considerare che a tale potere non si può fare ricorso per sopperire alle carenze istruttorie.
La censura ignora che la sentenza ha scelto in sostanza la questione più liquida, sulla cui decisione a nulla rilevavano le dichiarazioni di cui alle testimonianze.
Ferma l’assorbenza di quanto sin qui esposto, l’illustrazione del motivo non rispetta i criteri di deduzione del n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. (S.U., nn. 8053 e 8054 del 2014).
Quanto, in particolare, all’art. 116 c.p.c., esso non è dedotto nel modo richiesto da Cass. n. 11892 del 2016, ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016
e, più di recente, ex multis anche da Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020 (Rv. 659037 -02: In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.).
Con il secondo motivo, la ricorrente afferma l’incomprensibilità e contraddittorietà della motivazione in quanto ha ritenuto il registro corrispettivi insufficiente a provare le perdite subito dall’esercizio commerciale.
3.1. Il motivo è inammissibile oltre che infondato.
La Corte d’appello sostiene che il registro corrispettivi, quale documento di parte, consente, in mancanza di altra documentazione contabile e fiscale, di accertare unicamente la diminuzione dei ricavi ma non quella dei guadagni. E, però -prosegue sempre la corte territoriale -la diminuzione dei ricavi può derivare da causa diversa da quella presa in considerazione nell’ipotesi in esame (ovverosia la riduzione della clientela legata alla difficoltà di accedere all’esercizio commerciale per i lavori in corso), quale, ad esempio, la semplice scelta da parte del titolare dell’esercizio commerciale di effettuare meno acquisti con conseguenti incassi inferiori rispetto agli anni precedenti.
Il cuore della motivazione, pur nella sua stringatezza, tocca la natura di documento di parte del registro corrispettivi, circostanza che parte ricorrente nemmeno contesta, e la sua inadeguatezza a provare le perdite subite e l’assenza di cause diverse da quelle ricollegabili ai lavori.
L’argomentazione spesa dalla ricorrente secondo cui solo il libro dei corrispettivi consente di verificare una serie di circostanze, non evincibili delle altre documentazioni contabili indicate dalla Corte d’appello, tra cui la continuità dell’apertura al pubblico -non si confronta adeguatamente con tale motivazione.
Trattasi, infatti, di argomentazione che non intacca le considerazioni della Corte d’appello sull’insufficienza della sola produzione del registro corrispettivi a provare la causa ( rectius , l’esclusione di cause diverse dalle difficoltà di accesso all’esercizio commerciale per i lavori in corso) della riduzione della clientela.
In sostanza, la ricorrente non contesta adeguatamente la limitata portata probatoria dei registri corrispettivi sostenuta nella sentenza impugnata.
Ancor più, non spiega perché ritiene -diversamente da quanto affermato nella impugnata sentenza -che la società, per adempiere adeguatamente all’onere di prova su essa incombente, non avrebbe dovuto produrre tutta la documentazione contabile e fiscale necessaria a provare adeguatamente il calo dei ricavi e la causa dello stesso o, meglio, l’esclusione di cause alternative al calo medesimo.
Infatti, anche a voler seguire il ragionamento della ricorrente, per cui il registro libro dei corrispettivi è un documento che permette di attestare circostanze determinanti non evincibili da altra documentazione, ciò non toglie che, da solo, non è sufficiente a fornire quella che la Corte d’appello riteneva adeguata prova delle perdite subite e dell’inesistenza di altre cause determinanti le stesse rispetto a quella dedotta in giudizio.
In buona sostanza, a fronte della motivazione della corte territoriale secondo cui oggetto dell’onere probatorio in capo alla RAGIONE_SOCIALE è la
circostanza relativa alla causa della diminuzione dei redditi (anche tramite l’esclusione di altre possibili cause), la ricorrente avrebbe dovuto spiegare se e in che modo a tal fine poteva ritenersi sufficiente la produzione del registro corrispettivi.
E ciò poteva e doveva fare contestando, dunque, la necessità di produrre l’ulteriore documentazione contabile indicata dalla Corte d’appello, tra cui la dichiarazione dei redditi, il registro degli acquisti e il registro dei beni strumentali, dal cui esame complessivo sarebbe stato agevole dedurre tutto quanto necessario per provare l’ an , il quantum e la causa delle perdite dedotte dall’appellante. O, altrimenti, più a monte, la RAGIONE_SOCIALE poteva contestare la stessa perimetrazione dell’onere probatorio effettuata dalla Corte d’appello. Invece si limita ad assumere apoditticamente che solo il libro dei corrispettivi consente di verificare se l’esercizio commerciale è stato sempre aperto, circostanza peraltro ininfluente per dimostrare il danno.
In mancanza delle predette argomentazioni il motivo deve ritenersi inammissibile, in applicazione al pacifico principio per cui ‘ l motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un “non motivo” del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c.’. (tra le ultime, Cass., n. 9059 del 2025, Rv. 674606 – 01).
Il motivo è altresì infondato in quanto, per quanto sopra osservato, la Corte d’appello motiva, pur se stringatamente, in maniera esaustiva e pienamente intellegibile, basandosi sulla considerazione che il registro corrispettivi è un documento di parte -come detto, circostanza neanche
contestata dalla ricorrente -ed è inidoneo a provare le perdite subite e l’assenza di cause diverse da quelle ricollegabili ai lavori.
4. Con il terzo motivo, la ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello ha errato nel ritenere che il giudice di primo grado non abbia dapprima accertato, sulla base delle risultanze probatorie di cui viene dato ampiamente conto in sentenza, il pieno diritto dell’odierna ricorrente al risarcimento e solo successivamente abbiamo fatto ricorso al criterio equitativo, al solo fine di determinare il danno subito dalla società.
4.1. Il motivo è inammissibile.
La ricorrente confonde quanto è stato effettivamente oggetto di prova nel giudizio de quo .
In base a quanto da lei stessa esposto a pagina 19 del ricorso, ‘el passo della sentenza più volte richiamato, il Giudice di prime cure ha chiaramente affermato come: (a) i lavori in parola si erano protratti di quasi due anni rispetto al fine lavori stabilito; (b) tali ritardi era imputabili esclusivamente alla colpevole negligenza dell’Ente civico e non alla condotta della RAGIONE_SOCIALE, dell’RAGIONE_SOCIALE o all’intervento della Soprintendenza; (c) ancora, che il dedalo di ponteggi, barriere, reti metalliche e passerelle arrabattato per consentire una sorta di transitabilità alla piazza nonché la chiusura al traffico ed il divieto di sosta imposto in costanza dei lavori erano circostanze senza ombra di dubbio idonee a dirottare i clienti della RAGIONE_SOCIALE verso più sicuri e comodi punti di ristoro.’ .
Oggetto di prova sono, dunque, state le seguenti circostanze: la prolungata durata dei lavori; la imputabilità del ritardo a Comune; i disagi derivanti dai lavori in corso.
E, invero, il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del RAGIONE_SOCIALE rilevato dalla Corte d’appello riguarda, come espressamente affermato a pag. 4 dell’impugnata sentenza, ‘la prova dell’ammontare dei danni’.
Le argomentazioni opposte dalla ricorrente riguardano invece il diverso, se pur correlato e propedeutico, profilo relativo alla ‘causa’ dei danni medesimi, questo sì oggetto di prova tramite le testimonianze sopra richiamate e assunte in giudizio di primo grado.
Anche in questo caso trova applicazione il già richiamato principio per cui ‘ l motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un “non motivo” del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c.’. (tra le ultime, Cass., n. 9059 del 2025, Rv. 674606 – 01)
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore di ciascuno de controricorrenti, in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME