Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5567 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5567 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13013/2021 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CF: CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende
-Ricorrente –
Contro
CITTA ‘ METROPOLITANA di ROMA CAPITALE INDIRIZZOO INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CFCODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende
-Controricorrente –
nonché contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 80034390585, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE
-Intimati
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D ‘ APPELLO di ROMA n. 4435/2020 depositata il 02/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
NOME COGNOME convenne dinanzi al Tribunale di Civitavecchia il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE esponendo che: (i) con contratti rispettivamente datati 17/4/1991, 19/6/1993, 3/12/1993 e 21/3/1994 aveva locato al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, al quale era subentrata nel 1998 la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, tre immobili siti in RAGIONE_SOCIALE adibiti ad istituto scolastico; (ii) tali immobili, alla cessazione RAGIONE_SOCIALE locazione, erano stati riconsegnati in uno stato di totale devastazione per incuria, assenza di manutenzione e atti vandalici, come poteva evincersi dai verbali di riconsegna del 13/7/2015 e del 15/2/2001 sottoscritti da entrambe le parti; (iii) a seguito di accertamenti tecnici effettuati dai rispettivi periti, i danni vennero quantificati in euro 84.927,44; (iv) a tale importo doveva aggiungersi il danno per mancata fruizione degli immobili nel periodo necessario al loro ripristino, pari ad almeno un anno, da quantificarsi in euro 42.000,00, avendo gli immobili un valore locativo di euro 3.500,00 mensile; (v) la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva solo in parte risarcito il danno, corrispondendo l ‘ importo di euro 39.835,00 oltre IVA. Tanto premesso, il COGNOME chiese la condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell ‘ importo di euro 79.125,44 o a quella ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla 15/2/2001 (data dell ‘ ultimo verbale di riconsegna) al soddisfo.
Costituendosi in giudizio, la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE eccepì la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, essendo decorsi cinque anni tra l ‘ evento interruttivo RAGIONE_SOCIALE prescrizione (coincidente con il deposito RAGIONE_SOCIALE relazione del consulente nominato nel procedimento di ATP) e il deposito del ricorso ex art. 447 bis c.p.c. Chiese ed ottenne di chiamare in manleva il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (iniziale conduttore degli immobili), il RAGIONE_SOCIALE e l ‘ RAGIONE_SOCIALE.
Si costituì il solo RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, eccependo la prescrizione quinquennale e chiedendo nel merito il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda.
Con sentenza n. 1/2013 il Tribunale di Civitavecchia, disattesa l ‘ eccezione di prescrizione e aderendo alle conclusioni del CTU, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e l ‘ RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di NOME COGNOME dell ‘ importo di euro 46.947,30, oltre alle spese di lite.
Avverso detta sentenza la provincia di RAGIONE_SOCIALE propose gravame dinanzi alla Corte d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE.
La causa, interrotta per morte di NOME, venne riassunta dalla RAGIONE_SOCIALE la quale, secondo quanto si legge nel ricorso, non notificò l ‘ atto di riassunzione agli eredi. Per il defunto NOME COGNOME si costituì la figlia NOME COGNOME, facendo proprie le difese del padre e rappresentando la nullità RAGIONE_SOCIALE notifica dell ‘ atto di riassunzione.
Con sentenza n. 4435/2020, depositata in data 02/11/2020, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in parziale accoglimento dell ‘ appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato la domanda di NOME COGNOME volta ad ottenere il danno emergente, quantificato dal Tribunale in euro 32.000,00, ritenendolo non provato, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la città RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., ‘ Violazione o falsa applicazione degli artt. 435, 434, 436 bis, 342, 348 bis e 348 ter c.p.c. e omesso esame circa un fatto che è stato decisivo per il giudizio e che è stato oggetto
di discussione tra le parti circa inammissibilità e improcedibilità dell’appello e nullità e irregolarità delle notifiche; illogicità e incongruità RAGIONE_SOCIALE decisione’. Il motivo in esame si articola in diverse censure.
In primo luogo, la ricorrente denuncia che la Corte di Appello non si sarebbe espressa sull’eccezione formulata dall’appellato in ordine alla violazione delle norme in materia di ricorso in appello nel c.d. ‘rito locatizio’, per omessa notifica nel termine di cui all’ar t. 435, 2° comma, c.p.c., che dispone la notifica nei 10 giorni successivi al deposito del decreto di fissazione dell’udienza.
In secondo luogo, a detta RAGIONE_SOCIALE ricorrente la Corte non avrebbe affrontato la questione RAGIONE_SOCIALE nullità RAGIONE_SOCIALE notifica agli eredi di NOME, eseguita presso il difensore e non presso l’ultimo domicilio del defunto.
In terzo luogo, la ricorrente deduce la violazione delle norme in materia di appello, in quanto l’appellante non specificò i quesiti e le correzioni da apportare alla sentenza gravata, con violazione degli artt. 342, 434, 436 bis, 348 bis e 348 ter c.p.c., non essendo l ‘ appello adeguatamente motivato con l ‘ indicazione specifica delle parti RAGIONE_SOCIALE sentenza delle modifiche richieste. Non risultavano pertanto osservate le disposizioni del D.lgs.22/06/2012, n. 83, conv. in l. 7/08/2012, n. 134, omettendosi di motivare l ‘ appello con la specifica indicazione delle modifiche richieste sulla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e delle circostanze da cui deriva la violazione RAGIONE_SOCIALE legge e la loro rilevanza per la decisione impugnata.
Infine, la ricorrente deduce vizi per difetto di procura ex art 83 c.p.c. e carenza di legittimazione, conseguenti alla cessazione dell ‘ originario RAGIONE_SOCIALE, al quale doveva subentrare con idonea nuova procura e nuova delibera il nuovo RAGIONE_SOCIALE, che quindi nell ‘ appello non risultava validamente costituita.
Sul primo motivo: esso viola l’art. 366 , n. 6, c.p.c., in quanto non fornisce l’indicazione specifica degli atti processuali di cui discute e ciò né sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE loro riproduzione diretta od almeno indiretta (in questo secondo caso, precisando la parte dell’atto cui l’indiretta riproduzione si riferirebbe) , né sotto quello RAGIONE_SOCIALE loro localizzazione in questo giudizio di legittimità. Quanto a tale profilo, trattandosi di atti processuali, si osserva che non è nemmeno precisato di voler fare riferimento alla loro eventuale presenza nel fascicolo d’ufficio del giudice RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata (di cui si sia chiesta la trasmissione, nella vigenza del vecchio testo dell’art. 369, ultimo comma, c.p.c.), come ammette Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011, esigendo, però, che -al fine del rispetto dell’onere di cui all’art. 366 n. 6 si indichi di voler fare riferimento a tale presenza.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., ‘ Omesso esame circa un fatto che è stato decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti circa la rilevanza dei verbali di riconsegna per la stima del risarcimento accertato dalla CTU e dalla Sentenza di primo grado e idoneità di prove a base RAGIONE_SOCIALE CTU; ultrapetizione e violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 C.C.’, circa la rilevanza dei verbali di riconsegna per la stima del risarcimento accertato dalla CTU e dalla sentenza di primo grado, e l’inidoneità di prove a base RAGIONE_SOCIALE CTU. Ultrapetizione e violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.
Il motivo in esame, oltre a evocare atti riguardo ai quali parimenti non si fornisce l’indicazione specifica sotto i due profili già indicati a proposito del primo motivo, deduce il vizio ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in modo non conforme ai principi indicati dalle Sezioni Unite nelle sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, sollecitando, in realtà una rivalutazione di risultanze probatorie di causa, che è estranea al detto paradigma.
4.2 Quanto alla violazione dell’art. 2697 c.c. , è dedotta come risultato di tale rivalutazione e, dunque, senza rispettare i criteri indicati -in
motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto – dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 16598 del 2016 e ribaditi, e x multis , da Cass. n. 26769 del 2018.
Con il terzo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 3, 4 e 5, c.p.c., ‘ Nullità RAGIONE_SOCIALE Sentenza e del procedimento e omesso esame circa un fatto che è stato decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti circa criteri e risultati di CTU e Sentenza di primo grado con obbligo di disporre nuovo accertamento peritale in caso di errori e carenze RAGIONE_SOCIALE CTU o necessità di riformulazione secondo i criteri indicati dal Giudice d ‘appello’. La ricorrente contesta che la Corte, sulla base dell ‘ assunto RAGIONE_SOCIALE lacunosità e genericità sia dei verbali di riconsegna che RAGIONE_SOCIALE CTU redatta nel corso dell ‘ ATP a firma AVV_NOTAIO, avrebbe negato rilevanza all ‘ ulteriore CTU redatta nel corso del giudizio di primo grado a firma AVV_NOTAIO COGNOME, nella quale il quesito concerneva il raffronto tra la somma corrisposta spontaneamente a titolo di risarcimento dei danni e i prezzi di mercato per i lavori corrispondenti.
Più specificamente, la ricorrente ritiene la sentenza gravata errata è incongrua in quanto la Corte, dopo aver dichiarato che al locatore danneggiato spettasse comunque l ‘ importo per il normale degrado d ‘ uso (danno emergente consistente nei costi di ripristino del bene nello stato iniziale), ha poi omesso di determinarlo, in tal modo eliminando l ‘ intero importo riconosciuto a tale titolo dal Tribunale, e ciò ritenendo che il CTU AVV_NOTAIO, in assenza di dati certi, avesse confermato integralmente la richiesta di sera mentre al contrario la ha ridotta.
A detta RAGIONE_SOCIALE ricorrente, il punto riguarderebbe l ‘ applicabilità dei parametri di manutenzione straordinaria leggera, ‘metodo indicato e condiviso dal Tribunale, per cui il contrasto sarebbe con il quesito del Tribunale, piuttosto che con il metodo adottato dal CTU, che ha adempiuto a quanto richiesto’. Se questo era il punto, a detta RAGIONE_SOCIALE
ricorrente la Corte avrebbe dovuto disporre una nuova CTU per correggere i presunti errori metodologici RAGIONE_SOCIALE prima perizia, mentre non solo ha omesso di disporre nuova CTU, ma non ha neanche argomentato in merito a tale scelta.
Sul terzo motivo. La censura mossa del motivo in esame consiste nel non avere la Corte territoriale disposto una nuova CTU. Si tratta pertanto non di omesso esame di un fatto decisivo, bensì di una inammissibile doglianza sulla valutazione dei fatti.
Il motivo è inammissibile. In disparte il fatto che è dedotto senza indicare alcuno dei paradigmi dell’art. 360 c.p.c., anche la sua illustrazione si articola senza osservare l’art. 366 , n. 6, c.p.c. e sollecita parimenti una rivalutazione delle risultanze fattuali di causa. Se il riferimento all’omesso esame si dovesse intendere evocativo del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., la censura risulterebbe inammissibile alla luce RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte da ultimo consolidatasi (Cass., n. 12387/2020; Cass., n. 22056/2020; Cass., n. 8584/2022; Cass., n. 31511/2022). Va, infatti, precisato che « nel vizio di omesso esame denunciabile ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non è inqua drabile la consulenza tecnica d’ufficio – atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria ), fonte di prova per l’accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) – in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il ‘fatto storico’, principale o secondario, rilevato e/o accertato dal consulente. La ricorrente non dà contezza di ‘fatti storici’, decisivi, che, accertati dalla espletata CTU, non sarebbero stati poi esaminati dal giudice di appello, ma hanno costruito la censura facendo invece leva sulle considerazioni che il consulente di ufficio ha ritenuto di trarre da elementi fattuali pur considerati dalla Corte territoriale, che quelle considerazioni, fatte proprie dal primo giudice, non ha condiviso,
apprezzando diversamente gli stessi elementi di fatto. Sicché, la critica mossa con il ricorso, nella sostanza, aggredisce la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in punto di valutazione delle risultanze probatorie, così da veicolare quel vizio motivazionale che, come detto, non è più deducibile in base alla vigente formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. » (così, di recente, Cass., sez. III, ord. 3/03/2023, n. 6322; conformi Cass., sez. I, sent. 16/03/2022, n. 8584; Cass., sez. 6-3, ord. 24/06/2020, n. 12387; Cass, Sez. I, sent. 25/07/2006, n. 16980).
7.1 La Corte ha motivato che: «(…) il consulente ha ritenuto che, al fine di accertare la congruità RAGIONE_SOCIALE somma pretesa dal ricorrente, non sussistendo ‘alcun elemento oggettivo e concordemente riconosciuto per ricostruire in maniera sufficientemente attendibile il complesso degli int erventi dovuti’, non potesse che far riferimento ai costi dell ‘ epoca per interventi di manutenzione straordinaria leggera e alla consistenza degli immobili. Tale modus operandi lo ha giustificato con il ‘buon senso…che possa colmare le numerose lacune documentali già rilevate dalle parti e senza il quale, tuttavia, ci troveremmo a non poter parlare di congruità di un importo rispetto ad una situazione di riconosciuto, ma non sufficientemente dettagliato, degrado degli immobil i per cui è causa’, facendo presente che la stima operata dalla RAGIONE_SOCIALE non è congrua, in quanto si è basata, oltretutto in modo restrittivo, sui verbali di riconsegna che peccano di eccessiva sinteticità, indicando interventi estremamente limitati, non in grado di individuare i complessivi oneri che si sono dovuti sostenere per il ripristino, la cui entità è invece evincibile dalle fotografie allegate alla relazione svolta in sede di accertamento tecnico. Il consulente ha così concluso ‘In linea esclusivamente desuntiva, per quel che è possibile apprezzare dalla documentazione in atti (…) è possibile per lo scrivente affermare che (…) l ‘ indice di congruità delle somme pretese dal ricorrente a titolo risarcitorio (€ 70.765,16 + IVA) rispetto a quelle pac ificamente
riconosciute dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (€ 39.835,00 + IVA) è pari ad € 73.350,00, oltre IVA nella misura di legge, se riferito al periodo corrente, e ad € 64.911,50, sempre al netto di IVA, se riferito all ‘ epoca dell ‘ A.T.P. (gennaio 2003). Il Tribunale ha condiviso e posto a base RAGIONE_SOCIALE decisione la consulenza da ultimo analizzata. La Corte non ritiene condivisibile quanto recepito dal Tribunale, in quanto la consulenza tecnica si è basata su mere supposizioni e, come espressamente dichiarato dal consulente, sul buon senso, al fine di colmare le lacune probatorie. Orbene, osserva la Corte che il processo civile si basa sul principio dell ‘ onere RAGIONE_SOCIALE prova di cui all ‘ art. 2697 c.c. che stride con qualunque decisione basata su supposizioni e sul buon senso. Parte ricorrente, avendo dedotto di avere subito danni maggiori rispetto a quelli riconosciuti dalla provincia, aveva l ‘ onere di dimostrarli in modo specifico, anche al fine di individuare quelli riconducibili al normale degrado naturale dovuto alla normale usura (non risarcibili). L ‘ assenza di tale prova, sostanzialmente da ricollegarsi ai verbali di riconsegna redatti in modo generico e al mutamento dello stato dei luoghi, non poteva certo essere colmata attribuendogli la somma necessaria per eseguire interventi di manutenzione straordinaria leggera in tutti e tre gli appartamenti, consentendogli in tal modo di riavere la cosa come se non fosse stata locata ed attribuendogli, conseguentemente, un vantaggio. Per quanto fin qui detto, in riforma parziale RAGIONE_SOCIALE sentenza di cui in epigrafe, deve rigettarsi la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno emergente, rappresentato dai costi di ripristino del bene nello stato iniziale, salvo il normale degrado ‘.
7.2 Trattasi di valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità nella vigenza dei limiti sul controllo RAGIONE_SOCIALE ricostruzione RAGIONE_SOCIALE quaestio facti imposti dal n. 5 dell’art. 360 c.p.c., secondo l’esegesi delle citate Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è inammissibile, stante l ‘ inammissibilità di tutti i motivi su cui si fonda.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.100,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell ‘ art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, l’8 novembre 2023, nella camera di