Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19571 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19571 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8341/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (-) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 139/2018 depositata il 22/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 139 del 22.1.2018, ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 289/2010 con cui il Tribunale di Agrigento, in relazione all’appalto aggiudicato alla stessa COGNOME, per il ‘ servizio di rilevazione sul territorio comunale delle occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche , dei passi carrabili, delle unità immobiliari (fabbricati e terreni), delle attività commerciali, artigianali, industriali, professionali ed agricole, nonché delle utenze idriche, per la revisione dell’anagrafe dei tributi comunali e delle utenze del civico acquedotto’ , aveva ritenuto di non riconoscere alla ditta attrice alcun aggio, non avendo la stessa dato prova dell’avvenuta riscossione da parte del Comune di maggiori imposte, conseguente all’attività da essa espletata, mentre aveva riconosciuto alla COGNOME l’ulteriore somma di € 9.691,0 0 a titolo di corrispettivo per l’attività di precompilazione delle schede, contenenti le generalità del contribuente, il codice fiscale, la partita IVA, la residenza o la sede, i dati catastali.
Il giudice di secondo grado, dopo aver premesso che l’appellante non aveva più richiesto il pagamento dell’aggio, limitando il petitum alla pretesa risarcitoria, ha ritenuto la manifesta infondatezza della richiesta di un ulteriore indennizzo ex art. 2041 c.c. per l’utilizzo degli strumenti di lavoro (computer) adoperati dai propri dipendenti per la compilazione della parte anagrafica delle schede. La COGNOME, aveva, infatti, ottenuto la remunerazione dovuta, comprensiva di ogni spesa, dato che il Capitolato di Appalto aveva posto a carico dell’appaltatrice ogni costo inerente l’uso di mezzi e
strumenti per la regolare esecuzione del contratto, ad eccezione delle spese ‘connesse all’uso delle attrezzature e procedure informatiche del Comune’, inciso da cui non poteva certo trarsi l’obbligo dell’appaltante di approntare apposite postazioni di lavoro per i dipendenti dell’appaltatrice. Sul punto, dalla documentazione in atti si evinceva che il Comune aveva messo a disposizione dell’impresa sia la procedura informatica e la relativa rete, sia, per un determinato periodo, le ‘postazioni’ per consentire ai dipendenti della COGNOME di lavorare.
Il Giudice d’appello ha concluso il proprio percorso argomentativo, in ordine alla richiesta di indennizzo, evidenziando che difettavano i presupposti per l’accoglimento dell’azione generale di arricchimento ed ha, altresì, ritenuto non fondata la domanda risarcitoria. In particolare, in ordine a quest’ultimo profilo, ha osservato che la COGNOME non aveva fornito alcun elemento di prova che, grazie alle proprie rilevazioni, il Comune aveva percepito maggiori entrate fiscali, non avendo neppure indicato i contribuenti per cui lo stesso Comune avrebbe potuto riscuotere una maggiore imposta, in virtù degli accertamenti eseguiti.
Anche il consulente di parte, riguardo alla TARSU, alla TOSAP all’ICIAP e ai canoni idrici , non aveva riferito alcun elemento idoneo a valutare il danno patito, mentre, con riferimento all’ICI, lo stesso consulente aveva calcolato l’aggio dovuto per le annualità del 1993 al 1996 sulla base dell’assicurazione, a suo dire, fornita dal Dirigente del settore Tributi, fatto ed allegazione non evidenziati in giudizio nemmeno dalla parte interessata.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandolo, a due motivi.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Favara ha resistito in giudizio con controricorso.
La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..
Espone la ricorrente che la Corte di appello di Palermo ha erroneamente ritenuto che la stessa, in sede di gravame, avesse rinunciato alla richiesta di pagamento dell’aggio, avendo, invece, la stessa dedotto l’inadempimento del Comune di Favar a in ordine al pagamento dell’aggio, chiedendone la relativa condanna.
In particolare, in relazione ai vari tributi locali, la ricorrente aveva svolto attività potenzialmente idonea a generare un corrispettivo, ma i ruoli non erano stati notificati nei termini prescrizionali o addirittura mai notificati per inadempimento del Comune e per tale attività aveva chiesto la condanna del Comune di Favara a corrispondere una somma non inferiore ad € 100.000,00.
2. Il motivo è infondato.
Va osservato cha dall’esame dell’atto di appello emerge che la ricorrente, nelle proprie conclusioni, dopo aver richiesto che fosse accertato e dichiarato l’inadempimento del Comune di Favara per non aver riscosso le ulteriori annualità per le varie imposte e per aver negato l’aggio, ha chiesto la condanna dello stesso Comune al risarcimento del danno in misura non inferiore a € 100.000,00. Inoltre, nella parte argomentativa (nella stessa pagina delle conclusioni), dopo aver evidenziato che la mancata corresponsione dell’aggio era esclusivamente imputabile all’inadempimento dell’Amministrazione Comunale, ha osservato che i relativi crediti ammontavano ad una somma non inferiore a € 100.000,00. Dunque, correttamente, la Corte d’Appello ha ritenuto che la ricorrente, nell’atto di appello, non avesse chiesto l’aggio, avendo, infatti, insistito nella domanda risarcitoria formulata nei confronti del Comune e finalizzata ad ottenere la somma equivalente a quella
ad essa non corrisposta a titolo di aggio (appunto la somma di € 100.000).
Orbene, sulla domanda risarcitoria, la Corte d’Appello si è debitamente pronunciata ritenendo tale domanda manifestamente infondata.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione di norme del diritto.
La ricorrente contesta l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui non avrebbe fornito la prova del danno e ciò sul rilievo che dall’istruttoria della causa era chiaramente emerso l’inadempimento del Comune, che non aveva posto in essere gli avvisi di accertamento per evasione totale o parziale delle imposte.
Espone, inoltre, la ricorrente di aver prodotto in giudizio nel giudizio di primo grado una nota del Comune di Favaro del 14.1.2008, prot. 2202, con il quale detto Ente aveva indicato le somme percepite a titolo di Tarsu, Tosap, Iciap, Ici e canone idrico per gli anni 1998, 1999, e 2000 ed il relativo aggio. Tale nota aveva una natura ricognitoria e confessoria.
4. Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, inammissibile è la generica deduzione della ricorrente di violazione da parte della Corte d’Appello di norme di diritto.
In proposito, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 23745/2020), ‘In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è
tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa’.
Inoltre, non vi è dubbio che la ricorrente, nel contestare l’affermazione con cui il giudice d’appello ha ritenuto non assolto l’onere probatorio sulla stessa gravante, non abbia fatto altro che formulare censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti ed una differente valutazione del materiale probatorio rispetto a quella effettuata dalla Corte territoriale.
Va, infine, osservato che la ricorrente, nell’affermare che la nota del Comune di Favara del 14.1.2008 aveva una natura ricognitoria e confessoria, oltre a svolgere una censura di merito, non ha inteso confrontarsi con la specifica argomentazione della Corte d’Appello secondo cui la stessa ricorrente non aveva neppure allegato la circostanza relativa alla predetta nota del Comune di Favara, che era stata evidenziata solo dal proprio CTP nel corso delle operazioni peritali. Sul punto, la sig.ra COGNOME si è limitata a dedurre di aver prodotto tale nota nel giudizio di primo grado, ma senza neppure descrivere il contenuto di tale documento (soprattutto in che misura le somme percepite a titolo di imposte fossero riconducibili all’attività della ricorrente) e senza neppure allegare di averne evidenziato la rilevanza nell’atto di appello, a norma dell’art. 342 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 10.7.2024 nella camera di consiglio della