SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 415 2025 – N. R.G. 00004639 2024 DEL 13 02 2025 PUBBLICATA IL 13 02 2025
All’esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 4639/2024, instaurata tra le parti:
–
(ricorrente), ass. avv.
NOME e Pozza Massimo;
–
(convenuta) ass. avv. COGNOME COGNOME NOMECOGNOME
–
ass. avv. COGNOME Alberto
premesso
che il ricorrente deduceva:
o di aver lavorato per la società dal 1/11/2023 al 15/12/2023, tutti i giorni (domeniche comprese), con orario dalle 8 alle 17 con un’ora di pausa pranzo, presso i cantieri siti in INDIRIZZO e in INDIRIZZO angolo INDIRIZZO concessi in appalto dalla
o di aver ricevuto le indicazioni lavorative dal legale rappresentante di tale impresa, COGNOME, il quale il 15/12/2023 gli avrebbe comunicato di non presentarsi più al lavoro; il legale rappresentante della avrebbe comunicato la volontà di licenziare il ricorrente al sig.
che chiedeva l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte sia all’affermato datore di lavoro, sia alla committente; impugnava altresì l’asserito licenziamento orale;
che la contestava di aver mai fatto lavorare il ricorrente alle proprie dipendenze e anzi di averlo mai conosciuto, affermando peraltro di aver ricevuto minacce al fine di addivenire ad un pagamento nei confronti di un qualche soggetto, sconosciuto;
che la contestava l’esistenza del rapporto di lavoro, di aver avuto cantieri aperti nel periodo di causa nei luoghi indicati, e chiedeva in caso di accoglimento il pagamento di una penale da parte della
che tale società si difendeva su questa domanda;
considera
La causa è sicuramente molto particolare, in quanto raramente è capitato allo scrivente di trovarsi in una situazione processuale così sfornita di prova e dai profili contraddittori.
Lo scrivente non è in grado di comprendere quali siano stati i rapporti tra le parti; ciò che è indiscutibile è che le affermazioni del ricorrente siano risultate totalmente sfornite di prova.
Questi si è contraddetto tra le deduzioni del ricorso (in cui affermava di essere addetto a mansioni di muratura e di essere stato licenziato verbalmente) e affermazioni dell’interrogatorio, in cui ha dichiarato di pulire e togliere le cose dai ponteggi e di aver smesso di lavorare perché pioveva.
Nessun testimone ha dichiarato di averlo visto lavorare; i testi e lo hanno negato, mentre l’unico che ha dichiarato di averlo accompagnato a lavoro (
ha collocato la vicenda tra febbraio e marzo 2023, ossia quasi un anno prima rispetto ai fatti di causa.
Il teste e il teste , in realtà, non sanno nulla del rapporto di lavoro ma entrambi hanno partecipato a una trattativa mirata a far pagare il ricorrente da COGNOME: ma persino in queste occasioni il legale rappresentante delle RAGIONE_SOCIALE ha negato che il ricorrente avesse mai lavorato con lui.
In merito all’escussione di tal nel ricorso non si fa cenno né a costui, né al fatto che avesse presentato lui il ricorrente al Metwally; il ricorrente, interrogato, ha parlato di un certo (che, a parere dello scrivente, è un nome diverso).
L’art. 421 c.p.c., com’è noto, deve essere utilizzato nel limite dei fatti allegati e nel caso di prova incerta: nel caso di specie si dovrebbe inserire in ricorso dei fatti nuovi (l’intermediazione di questo sia prima del rapporto di lavoro, sia in seguito) e ammettere tale teste in assenza di alcun elemento probatorio a sostegno della ricostruzione attrice.
Come affermato in precedenza, è evidente che tra le parti vi sia stato un qualche rapporto, per il quale il ricorrente si è deciso a convenire in giudizio proprio il COGNOME e non altri: ma quale sia tale rapporto, se di lavoro o altro, quando sia collocabile, quanto sia durato, come debba essere ricostruito, rimane del tutto oscuro.
Il ricorso deve quindi essere rigettato, con condanna di parte ricorrente a rifondere alle convenute le spese di lite. Non si provvede alla condanna ex art. 96 in quanto l’assenza di prova delle pretese attrici (e quindi l’infondatezza del ricorso) non presuppone, di per sé, l’aver agito in mala fede.
10. Il rigetto del ricorso comporta l’assorbimento della domanda svolta da nei confronti di non essendovi soccombenza in merito a tale domanda, si devono compensare tra tali parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO
Visto l’art. 429 c.p.c.:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente a rifondere alle convenute le spese di lite, che liquida in € 3.809 per ognuna, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
-compensa le spese tra e
-pone le spese dell’interprete in capo a parte ricorrente.
Torino, 13 febbraio 2025
Il Giudice dott. NOME COGNOME