SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE N. 2680 2025 – N. R.G. 00007757 2023 DEPOSITO MINUTA 30 07 2025 PUBBLICAZIONE 30 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Giudice dott.ssa NOME COGNOME
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Su ricorso ex art. 281 decies cpc
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7757/2023
Promossa da:
nato/a il 06/08/1942 c.f.
rapp.ta e difesa da
RICORRENTE/I
Contro
nato/a il C. F. n.
CONVENUTO/I
C.F.
OGGETTO: indennizzo stragi naziste
CONCLUSIONI
Nell ‘interesse del la parte ricorrente:
– accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, iure proprio per la perdita del nonno, nonché iure hereditatis anche per rappresentazione da padre e iure hereditatis dalla madre, secondo le specifiche e il dettaglio di cui in narrativa, a ricevere ristoro per l’importo di euro 280.187,77 (euro 116.896,00 iure proprio per la perdita del nonno, euro 75.801,77 iure hereditatis dal padre per la perdita, da parte di quest’ultimo, del padre
euro 87.490,00 per rappresentazione dal padre in relazione al danno subito dalla madre di quest’ultimo) oltre al danno iure hereditatis dalla madre per la perdita del suocero rimesso alla valutazione e all’equo apprezzamento del giudice;
-per l’effetto condannare la e, in solido con essa ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del d.l. 36 del 30.4.2022 conv. con modd. dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, e dell’art. 8 comma 11 ter del d.l. 198 del 29.12.2022 conv. con modd. dalla L. 14 del 24.2.2023, la Repubblica Italiana, rappresentata dalla
e dal
, al pagamento
dell’importo suddetto e liquidand oli, salva diversa quantificazione, anche maggiore, ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge sulle somme devalutate al 1° gennaio 1947 e rivalutate;
– con integrale vittoria di spese del giudizio.
– in via istruttoria , per quanto trattasi di fatti storici tutti noti e documentati, ove dovesse rendersi necessario a séguito delle difese avversarie e l’Ill.mo Giudice adito dovesse comunque ritenerlo rilevante, si chiede
– ammissione di prova testimoniale del sig. nato a Marradi il 15 luglio 1930, res. in Firenze, presente ai fatti del 17 luglio 1944, sul seguente capitolo di prova:
‘D.c.v. che ha redatto e sottoscritto la lettera che le si mostra, allegata come doc. n. 19, e ne conferma integralmente il contenuto’;
– ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti del Comune di Marradi del certificato di morte di nata a Marradi il 29.7.1908 ed ivi deceduta il 25.1.1987.
Nell ‘interesse del e :
a) in via preliminare di rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
suoi confronti;
b) in ogni caso, dichiarare le avverse domande inammissibili, infondate in fatto ed in diritto; c) nella denegata ipotesi di riconoscimento nell’ an del diritto vantato, accogliere -in sede di quantificazione del danno – l’eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l’effetto, decurtare dall’eventuale risarcimento liquidato le somme già percepite e quelle che in ogni caso avrebbe potuto percepire, usando l’ordinaria diligenza, per il medesimo titolo di cui è causa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1227, comma 2, cod. civ. d) vinte le spese.
In via istruttoria, si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale, considerato il tempo passato ed il principio di vicinanza della prova, ordini alla controparte, ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ., di esibire la documentazione riguardante i conseguiti benefici di legge e richieda all’ , ai sensi dell’art. 213 c.p.c. , informazioni scritte circa la sussistenza di benefici pensionistici o assistenziali che trovino il proprio fondamento nei fatti di cui è causa e relativa quantificazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
La domanda non può trovare accoglimento per i seguenti motivi.
Parte ricorrente ha dedotto che IN DATA 17 LUGLIO 1944 il sig. lavorava come bracciante agricolo nei campi allorquando i tedeschi a fini di rappresaglia per la morte di due tedeschi, prelevarono 28 persone dai campi e li portarono vicino ad una villa per passarli sotto le armi a fucilate in data …. Che il rimase vivo ma gravemente ferito alla gola e altre parti del corpo e riuscì a levarsi le salme di due persone di dosso e scappare nel bosco, per poi arrivare nella casa dove era sfollata la sua famiglia, che gli curò le ferite e rendendogli possibile vivere ancora per tre anni tra le sofferenze del non avere più la mandibola, non poter mangiare e parlare.
Dunque agisce in giudizio iure proprio per la perdita del nonno, nonché iure hereditatis anche per rappresentazione da padre e iure hereditatis dalla madre per ottenere l ‘indennizzo del Fondo creato ad hoc gestito presso il .
Ha prodotto diversi documenti sull ‘eccidio del e sulla presenza del in quell ‘evento ha prodotto un manoscritto dello stesso e la foto del monumento die caduti nel cimitero di Crespino dove figurano varie foto e una scritta che però non è della foto ma aggiunta esterna al computer.
Ha chiesto di ammettere eventualmente a teste ma non su capi specifici ma a conferma del doc. 19.
Il convenuto ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della ; b) in ogni caso, dichiarare le avverse domande inammissibili, infondate in fatto ed in diritto; c) nella denegata ipotesi di riconoscimento nell’ an del diritto vantato, accogliere -in sede di quantificazione del danno – l’eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l’effetto, decurtare dall’eventuale risarcimento liquidato le somme già percepite e quelle che in ogni caso avrebbe potuto percepire, usando l’ordinaria diligenza, per il medesimo titolo di cui è causa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1227, comma 2, cod. civ. d) vinte le spese.
In via istruttoria, ha chiesto ordinars i alla controparte, ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ., di esibire la documentazione riguardante i conseguiti benefici di legge e richieda all’ , ai sensi dell’art. 213 c.p.c.; informazioni scritte circa la sussistenza di benefici pensionistici o assistenziali che trovino il proprio fondamento nei fatti di cui è causa e relativa quantificazione
La causa è stata istruita con prove documentali e giunge ora in decisione.
La domanda è rimasta sfornita di prova in quanto l ‘attore non ha di mostrato come il suo nonno fosse effettivamente vittima dell ‘eccidio del Lamone e ricompreso tra i braccianti prelevati e portati alla fucilazione nel luogo indicato.
Le prove prodotte riguardano in generale l ‘eccidio del e non anche il fatto che il nonno rientrasse tra le vittime della fucilazione dei nazisti.
Non è sufficiente il manoscritto attribuito fideisticamente al né è sufficiente la foto del cimitero con le foto delle vittime del e senza l immagine dei nomi indicata nella stessa ‘ lapide cimiteriale, non è sufficiente il documento di che se anche venisse confermato non proverebbe la domanda, dovendo piuttosto la prova per testi essere dedotta non come conferma di documenti ma come risposte su circostanze specifiche di fatto.
Non vi è quindi prova né del ferimento né del nesso di causa tra ferimento e morte dopo 3 anni del sig. per mano dei nazisti.
Per questi motivi la domanda va rigettata compensando le spese .
P.Q.M.
Il tribunale
Definitivamente pronunziando
Rigetta a domanda e compensa le spese.
Firenze, 30 luglio 2025
Il Giudice dott. NOME COGNOME